... 4.11.2011 l'### aveva provveduto al ricalcolo della pensione SO - ritenendola assoggettabile dal gennaio 2021 alla quota di incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 41, L. n 335/95 - comunicando un indebito per il periodo gennaio/novembre 2021 di € 2.107,93; che con successivo provvedimento del 24.7.2023 l'### comunicava un successivo indebito per il periodo gennaio 2022/luglio 2023, sempre a seguito di ricalcolo della pensione SO e di rideterminazione della quota di incumulabilità ex art. 1, comma 41, L. n 335/95, di € 1.446,27; di aver proposto ricorso amministrativo contro i predetti provvedimenti, respinti dall'### che riteneva, ex legge 122/2010, di poter cumulare i ###
redditi da lavoro della pensionata con i redditi da pensione percepiti nelle annualità in contestazione, duplicando così i redditi da considerare; che l'### a tale titolo, nel triennio 2021/2023 aveva trattenuto per supposte quote di incumulabilità ex L. n. 335 del 1995 la somma di € 6.972,49; che ai sensi della circolare ### n. 38 del 1996, ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario a norma dell'art. 1, comma 41, della L. n. 335/95, debbono essere esclusi i (leggi tutto)...
causa n. 211/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Donatella Casablanca, Maria Vittoria Valente