... persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n. 5865/2021).
In applicazione dei su esposti principi in tema di liquidazione del danno, assumendo come parametro di liquidazione i criteri usati dalla giurisprudenza del Tribunale di ### in casi analoghi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del fatto (anni 7), dell'entità e natura dei postumi permanenti (che in via prudenziale si ritengono pari a 8 punti) e delle caratteristiche del caso concreto, si ritiene equo liquidare l'importo € 18.416,00, di cui € 14.733,00 per danno biologico permanente ed € 3.683,00 per danno morale, maggiorato del 25%, in ragione della personalizzazione del danno, sulla sola componente del danno biologico (per ulteriori 3.683,25), oltre € 4.608,00 per danno biologico temporaneo, per un totale complessivo di € 26.707,25.
Quanto al riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura del 25%
si ritiene che lo stesso sia giustificato, quanto meno, dal danno estetico subito dalla minore in conseguenza del sinistro in considerazione della vistosa cicatrice residuata sull'avambraccio sinistro (“al terzo distale del bordo radiale 2457/2017 (leggi tutto)...
causa n. 2457/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Rachele Dumella De Rosa