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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 264/2026 del 16-04-2026

... vada correttamente fissata in € 56,18, per cui il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 1.264,05 per i 30 giorni di ### N° 770/2021 Pag. 11 a 13 invalidità temporanea parziale al 75%, € 561,80 per i 20 giorni di ITP al 50%, € 351,13 per i 25 giorni di ITP al 25%, come riconosciuti dal ### per un totale di € 2.176,98 e così complessivamente € 7.126,45 somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base dei valori attuali. Si ritiene di non dovere riconoscere “l'incremento per sofferenza soggettiva” (danno morale) tenuto conto delle conclusioni a cui è giunto il consulente che nulla ha accertato sul punto né parte attrice ha provato alcunché. ### con la recente sentenza n. 13383/2025 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito: “Nei casi di microlesioni, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare, in modo specifico e rigoroso, le conseguenze morali concrete (es. sofferenza psichica, perdita di serenità familiare, vergogna, ansia). In assenza di una prova distinta, il danno morale viene ritenuto “normalmente assorbito” nella personalizzazione del danno biologico”. Nessuna somma può essere riconosciuta per le (leggi tutto)...

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causa n. 770/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Montera, Arcilesi Francesca

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1218/2026 del 07-04-2026

... rivalutazione monetaria.” 28. Principiando dal danno non patrimoniale, occorre ricordare che il danno non patrimoniale - è stato affermato - è descrittivamente unitario, ma atomisticamente considerato a livello normativo, a seguito della modica degli artt. 138 e 138 c. ass. priv., nel danno morale soggettivo, da un lato, e nel danno biologico dall'altro. 28.1. Per voce di danno morale, giova osservare, come sia pacifica in giurisprudenza una nozione di intesa come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato. Inoltre, mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). 28.2. Quanto al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che la "personalizzazione" del (leggi tutto)...

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causa n. 1342/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Mario Rocco

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Tribunale di Potenza, Sentenza n. 976/2026 del 11-04-2026

... persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n. 5865/2021). In applicazione dei su esposti principi in tema di liquidazione del danno, assumendo come parametro di liquidazione i criteri usati dalla giurisprudenza del Tribunale di ### in casi analoghi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del fatto (anni 7), dell'entità e natura dei postumi permanenti (che in via prudenziale si ritengono pari a 8 punti) e delle caratteristiche del caso concreto, si ritiene equo liquidare l'importo € 18.416,00, di cui € 14.733,00 per danno biologico permanente ed € 3.683,00 per danno morale, maggiorato del 25%, in ragione della personalizzazione del danno, sulla sola componente del danno biologico (per ulteriori 3.683,25), oltre € 4.608,00 per danno biologico temporaneo, per un totale complessivo di € 26.707,25. Quanto al riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura del 25% si ritiene che lo stesso sia giustificato, quanto meno, dal danno estetico subito dalla minore in conseguenza del sinistro in considerazione della vistosa cicatrice residuata sull'avambraccio sinistro (“al terzo distale del bordo radiale 2457/2017 (leggi tutto)...

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causa n. 2457/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Rachele Dumella De Rosa

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 621/2026 del 03-02-2026

... dinamicorelazionali del leso, nella quantificazione del danno biologico permanente. **** ### base di tali accertamenti deve quindi procedersi alla liquidazione del danno in applicazione delle tabelle elaborate dall'### del ### di ### che, recependo i principi espressi dalle ### nelle note pronunce del novembre 2008, configurano valori di liquidazione del danno non patrimoniale tali da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire - come si legge nella relazione esplicativa delle tabelle - “la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d. Personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale”, prevedendosi rispetto a tali valori una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata (leggi tutto)...

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causa n. 14229/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ester Marongiu

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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 2135/2026 del 08-05-2026

... dell'esame obiettivo, della valutazione complessiva del danno biologico. Ciò posto, i predetti esiti, conformemente al C.T.U., sono valutabili nella misura del 7% a titolo di danno biologico, mentre l'inabilità temporanea va determinata in 40 gg. di I.T.P., di cui 20 giorni al tasso medio del 75%, 10 giorni al tasso medio del 50% ed ulteriori 10 giorni al tasso medio del 25%. La valutazione equitativa della somma da liquidare non può prescindere dalla personalizzazione, operata in considerazione dell'età e del sesso dell'infortunato, nonché dell'intensità e della durata della sofferenza di tipo psichico innegabilmente provata in conseguenza del trauma subito, della somma di € 9.546,00# per danno biologico valutabile in misura del 7% in un soggetto dell'età di 61 anni all'epoca dell'incidente, somma calcolata sulla base delle tabelle delle cosiddette micropermanenti, di cui all'art. 139 del ### delle ### approvato con D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, così come aggiornate dal ### in data 27 maggio 2010 del Ministero dello sviluppo economico (che ha sostituito quello delle ### cui il 5° comma del citato art. 139 aveva attribuito la competenza in materia). Cosicché, all'esito della (leggi tutto)...

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causa n. 8800/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antimo Femiano

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