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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 2514/2026 del 21-05-2026

... dell'esame obiettivo, della valutazione complessiva del danno biologico. Ciò posto, i predetti esiti, conformemente al C.T.U., sono valutabili nella misura del 6% a titolo di danno biologico, mentre l'inabilità temporanea va determinata in 40 gg. di I.T.P., di cui 15 giorni al tasso medio del 75%, 15 giorni al tasso medio del 50% ed ulteriori 10 giorni al tasso medio del 25%. La valutazione equitativa della somma da liquidare non può prescindere dalla personalizzazione, operata in considerazione dell'età e del sesso dell'infortunato, nonché dell'intensità e della durata della sofferenza di tipo psichico innegabilmente provata in conseguenza del trauma subito, della somma di € 9.090,00# per danno biologico valutabile in misura del 6% in un soggetto dell'età di 25 anni all'epoca dell'incidente, somma calcolata sulla base delle tabelle delle cosiddette micropermanenti, di cui all'art. 139 del ### delle ### approvato con D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, così come aggiornate dal ### in data 27 maggio 2010 del Ministero dello sviluppo economico (che ha sostituito quello delle ### cui il 5° comma del citato art. 139 aveva attribuito la competenza in materia). Cosicché, all'esito della (leggi tutto)...

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causa n. 6465/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antimo Femiano

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1868/2025 del 19-12-2025

... 13/04/2026 n.6522/2026 importo 649,00 anni, applicando le tabelle elaborate nell'anno 2024, ritiene che l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale vada quantificato nella seguente misura: Percentuale di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22 Punto danno non patrimoniale € 3.291,62 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale ### di invalidità temporanea parziale al 75% ### di invalidità temporanea parziale al 50% ### di invalidità temporanea parziale al 25% Danno biologico risarcibile € 22.728,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 28.637,00 Invalidità temporanea totale € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00 Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00 ### il: 13/04/2026 n.6522/2026 importo 649,00 Spese mediche € 3.000,00 Totale generale: € 38.537,00 57. Nessuna personalizzazione del danno può essere concessa, non avendo l'appellante neppure dedotto eventuali ulteriori sofferenze morali né particolari patimenti (leggi tutto)...

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causa n. 906/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ivana Francesca Mancuso, Giovanni D'Antoni

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Tribunale di Salerno, Ordinanza del 20-07-2022

... risarcito ciascun nipote per la perdita del nonno. ### le tabelle milanesi - edizione 2021, il danno non patrimoniale spettante a ciascuno degli esponenti per la perdita della nonna va quantificato in una somma compresa tra € 24.350,00 ed € 146.120,00 (cfr. tabelle Milano all. doc. n. 4). Nel caso di specie, tenuto conto delle peculiarità della vicenda, la somma da attribuire a titolo risarcitorio, va individuata in misura quantomeno pari ai valori tabellari medi, salva la dovuta personalizzazione. - Ai ricorrenti andrà risarcito, jure hereditario, il danno morale catastrofale ovvero biologico terminale, anch'esso trasmissibile all'erede jure successionis. - La risarcibilità del suindicato pregiudizio è ammessa pure in ipotesi di morte estremamente ravvicinata all'evento argomentando che le lesioni mortali notoriamente conducono alla presenza di un danno “catastrofico” nella psiche della vittima la cui intensità è sicuramente apprezzata anche in un lasso di tempo breve durante il quale il danneggiato attende lucidamente l'estinzione della propria vita. La Suprema Corte ha ravvisato la ristorabilità del danno in questione anche in caso ### na 14 di sopravvivenza della vittima per una (leggi tutto)...

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causa n. 3282/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Picece Maria Stefania

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 2140/2026 del 20-05-2026

... stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la complessiva somma di 9.093,75, calcolata alla attualità, di cui euro 4.350,00 per l'invalidità permanente (importo già comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva) ed euro 4.743,75 per l'invalidità temporanea (di cui euro 3.450,00 per ### euro 862,50 per ITP al 50% ed euro 431,25 per ITP al 25% ). Quanto al pregiudizio di carattere patrimoniale, vanno riconosciute all'attrice le spese mediche sostenute e documentate, quantificate in misura pari ad euro 255,00. Non sono dovute ulteriori voci risarcitorie aggiuntive (tenuto conto, peraltro, che la sofferenza soggettiva riconducibile a quel tipo di lesione è stata già riconosciuta nell' importo su liquidato), non essendovi stata in conseguenza dell'evento alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa e non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza di un ulteriore danno morale, non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza delle circostanze concrete idonee a giustificare la richiesta personalizzazione. Come già rilevato, infatti, il pregiudizio di natura non patrimoniale è da (leggi tutto)...

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causa n. 7248/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Simona Esposito

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 3110/2026 del 19-05-2026

... costituiscono base idonea per la liquidazione del danno non patrimoniale, da effettuarsi in via equitativa sulla base delle tabelle del danno biologico di “lieve entità”, tenendo conto, per quanto riguarda il danno permanente, esclusivamente della quota differenziale imputabile alla responsabilità della struttura, e, per quanto concerne il danno temporaneo, del maggior periodo di inabilità derivante dal ritardo diagnostico. Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno fare qualche breve cenno sul nuovo indirizzo in materia di danno non patrimoniale, introdotto dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972. Con tale ultima sentenza, le ### riconducono il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice tra danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c., nella duplice voce di danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.); il danno non patrimoniale, che si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, va risarcito solo in tre distinte ipotesi: a) allorché si verta in ipotesi di reato, (leggi tutto)...

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causa n. 5895/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marino Pelosi

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