... sez. II, 19 gennaio 1980, n. 461). In sostanza, la petitio hereditatis, la cui legittimazione spetta dal lato attivo e passivo soltanto, rispettivamente, a colui che adduce la sua qualità di erede e a colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. civ., sez. II, 1° aprile 2008, n. 8440; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2004, n. 5252; Cass. civ., sez. II, 2
agosto 2001, n. 10557), si fonda pur sempre sull'allegazione di uno status, l'universum jus ereditario, ed ha per oggetto beni che vengono riguardati come elementi costitutivi dello universum jus o quota parte di esso (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), presupponendo, perciò, l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte (
differenziandosi così dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum).
Da ciò consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo (leggi tutto)...
causa n. 5576/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio De Lucia, Russo Renata, Giovanni D'Onofrio