... è sostanzialmente fondata sulla seguente tesi di fondo: venuta meno la trattenuta sullo stipendio di € 320,00, il contributo al mantenimento del figlio doveva necessariamente considerarsi soggetto ad aumento, in ragione del miglioramento della complessiva situazione economica del resistente.
### non appare meritevole di accoglimento, dovendosi considerare come, a seguito dell'intervenuto pensionamento del ricorrente, quale emergente dalla prodotta documentazione (cedolino pensione corrisposta dall'###, la condizione economica e patrimoniale del resistente, rispetto a quella esistente al momento della quantificazione operata dal Tribunale, sulla base anche dei disposti accertamenti della ### di ### abbia conosciuto un obiettivo decremento.
Invero, ferme le voci di spesa incomprimibili esistenti allora ed oggi, il passaggio da redditi lordi oscillanti tra 27.000,00 e 29.000,00 euro ad un trattamento pensionistico mensile di € 1.450,00 netto (al lordo di circa € 1.900,00) non registra alcun aumento della capacità reddituale, segnando, al contrario, un decremento.
Per ciò solo, non emergendo ulteriori indici obiettivi a suffragio della dedotta tesi di fondo, né potendosi dar corso (leggi tutto)...
causa n. 183/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giulio Lino Maria Giuntoli