... c.p.c., dispone che “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
### avrebbe dovuto depositare quantomeno l'estratto conto dal quale si potesse evincere il pignoramento eseguito, ai fini della identificazione del rapporto; la provenienza delle somme accreditate nonché la data degli accrediti pensionistici, per verificare se fossero precedenti o contestuali al pignoramento. Ciò detto, nel presente giudizio, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente, è stata depositata, “una lista movimenti” (cfr. (leggi tutto)...
causa n. 14828/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Marina Cavallo