... ### S.p.A. quale istituto gestore del servizio di tesoreria, ottenendo complessivamente, giusta ordinanza del 24.7.2016, l'assegnazione della somma di euro 6.194,38, comprensiva di capitale per euro 5.219.69 ed il resto per spese di esecuzione.
Ha allegato, quindi, che il pagamento in favore della ### doveva considerarsi inefficace, ai sensi dell'art. 44 L.F., siccome avente ad oggetto un debito del fallito, estinto da un terzo con suo denaro ed in sua vece, con conseguente insorgenza, in capo all'accipiens, del relativo obbligo restitutorio; e tale obbligo, ha aggiunto, gravava solidalmente anche sull'### atteso che questo, ancorché formalmente diffidato - con P.E.C. del 23 dicembre 2015 -
dall'eseguire <<qualsiasi pagamento in favore di terzi, anche in esecuzione di provvedimenti di assegnazione emessi dall'###>, aveva invece provveduto all'erogazione delle somme.
Con specifico riferimento al comportamento dell'### la ### ha poi rappresentato che, in ogni caso, il pagamento aveva dato origine ad un anormale atto estintivo dell'obbligazione in spregio della par condicio creditorum, inefficace ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2, L.F., ed ha aggiunto che al pagamento non poteva (leggi tutto)...
causa n. 18984/2018 R.G. - Giudice/firmatari: D'Antoni Giovanni