... ultimata; c- della somma di €. 30.479,50 a titolo di restituzione della differenza tra le somme incassate dai convenuti ed il controvalore dei lavori effettivamente eseguiti;d- della somma da liquidarsi per lucro cessante da quantificarsi con riferimento al mancato utilizzo della casa con criteri equitativi. 3) ### i convenuti alla refusione delle spese del giudizio”.
1.2) All'udienza del 4/6/24 il Giudice ha dichiarato la contumacia degli odierni convenuti i quali, pure regolarmente citati, non si sono costituiti.
1.3) La causa, istruita documentalmente, mediante prove testimoniali e ### è stata tratta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. all'udienza dell'1/10/25.
2) Occorre, in liminis, precisare quanto segue in ordine alla legitimatio ad causam.
2.1) Va osservato, infatti, il difetto di legittimazione attiva di ### il quale, sebbene proprietario dell'immobile oggetto del contratto di appalto per cui è causa, non riveste la qualità di committente e, pertanto, non risulta legato contrattualmente all'impresa appaltatrice.
Occorre rilevare, invero, che, in sede di stipula del contratto per cui è causa, il ### assume in modo esclusivo la qualità di (leggi tutto)...
causa n. 171/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzo Francesco Paolo