... dei singoli cond òmini assurge a oggetto di tut ela possessoria soltanto quando uno di essi abbia causato agl i altri partecipanti alla comunione la privazione o la turbativa del loro compossesso, e non anche quando il medesimo condòmino, nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio di ritto di comproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune, ma senza privare o turbare il compossesso degli altri condòmini (Cass., Sez. 2, 24/01/1985, n. 312; Cass., Sez. 2, 04/04/1979, n. 1951).
Rientra in quest'ultima situazione quella, propria del caso di specie, in cui un condòmino realizzi l'apertura di varchi e l'install azione di porte o cancellate in un muro ricadente fr a le parti comuni dell'edificio condominiale al fine di creare un nuovo ingresso all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, situazione questa che, di massima, non integra abuso della cosa comune suscettibile di led ere i diritti degli altri condòmini, in quanto, pu r realizzando un utilizzo più intenso del bene comune da parte di qu el cond òmino, non comporta per co storo una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art.
1102, primo comma cod. civ.. In siffatta (leggi tutto)...