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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5122/2025 del 15-12-2025

... precedentemente assegnatario del fascicolo ha disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ### dichiarando la contumacia della suddetta, unitamente a quella di ### all'esito dell'udienza celebrata il 20 dicembre 2018 (le parti sono rimaste contumaci, non essendosi costituite nelle forme previste dagli artt. 347 e 166 c.p.c. nel corso del processo; in tale ottica, appare irrilevante sia l'istanza di visibilità promossa da ### sia le note di trattazione scritta depositate in data 20 aprile 2022 nell'interesse della ###. Successivamente, è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica di tipo medico legale e, una volta esaurite le operazioni tecniche, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Il processo, infine, è stato assegnato alla cognizione dello scrivente in data 6 luglio 2023 e differito per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico. In limine, va affermata la (leggi tutto)...

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causa n. 1045/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Sonia, Fortunato Giulio

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 285/2026 del 23-02-2026

... specie risulta correttamente inserita nell'atto di precetto la voce relativa al compenso per il precedente precetto del 5.9.2015, posto che tale voce di spesa risulta liquidata con l'ordinanza del 27.11.2017 di assegnazione del credito di euro € 13.083,50, oltre interessi come da atto di precetto del 5.9.2016, in cui è compreso l'importo per compensi del detto atto di precetto. Il relativo credito è pertanto riconosciuto sulla base di un titolo giudiziale (peraltro emesso a conclusione della procedura esecutiva regolarmente coltivata dal creditore). Ed allora, nessuna duplicazione del compenso dovuto per l'atto di precetto e del rimborso forfettario per spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. è stata effettuata nell'opposto atto di precetto del 27.01.2022, derivando infatti, la complessiva somma di € 15.296,50 dalle seguenti voci: -€ 14.968,20 somma complessivamente riconosciuta con Ordinanza di assegnazione del 27.11.2017 del ### di #### (€ 12.632,55 somma ingiunta con ### n. 140/2013 del 16.01.2013; € 592,12 somma dovuta per espletamento attività successiva, nello specifico atto di precetto del 05.09.2016; € 1.743, 52 somma dovuta a titolo di spese e compensi professionali (leggi tutto)...

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causa n. 658/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lucia Angela Marletta

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22576/2025 del 04-08-2025

... pagamento, costituendo titolo esecutivo oltre che precetto, poteva derivare la sua efficacia da un titolo di varia natura, che non era neppure indicato dal ### Ed infatti, si osserva nel controricorso che le argomentazioni del ### in ordine all'esiste nza dell a cartella esattoriale em essa sulla base di altro “titolo” posseduto da ### dovevano essere completate «facendo riferimento in ordine a quest'ultimo chiarendo (e dimostrando) che si trattava di altro titolo giudiziale (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto ecc.) riguardante esattamente lo stesso credito azionato da ### mediante l'ordinanza ingiunzione opposta» (vedi p. 56 del controricorso). 14 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### cartella di pagamento poteva, infatti, essere emessa sia a seguito di iscrizione provvisoria, sia a seguito di iscrizione definitiva, sia in relazione all'esito di eventuali giudizi in ordine alla spettanza del credito. Solo l'esistenza di un vero e proprio giudicato, avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria oggetto del contendere, avrebbe impedito alla Corte d'appello di pronunciarsi. Senza contare che in caso di duplicazione dei titoli esecutivi il debitore avrebbe avuto la facoltà di (leggi tutto)...

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causa n. 5165/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Mercolino Guido, D'Orazio Luigi

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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2856/2025 del 25-10-2025

... presso e nello studio del difensore; appellata #### a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.) CONCLUSIONI per ### Piaccia all'On.le ### d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare: 1) in via principale dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 7.445,00 (di cui € 6.251,54 per morosità inesistente, € 957,46 per interessi legali di cui al precetto in rinnovazione opposto ed € 236,00 oltre accessori fiscali e previdenziali di legge per compensi detto) e per l'effetto ### la nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto in rinnovazione opposto e, per l'effetto, disporne la revoca. 2) in via subordinata dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 1.193,46 (di cui € 957,46 per interessi legali di cui al precetto in rinnovazione opposto ed € 236,00 oltre accessori fiscali e previdenziali di legge per compensi detto) e per l'effetto ### la nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto in rinnovazione opposto e, per l'effetto, disporne la revoca. 3) in ogni caso ### la disposizione di condanna dell'odierno appellante ex art. 96 comma 3° c.p.c. 4) spese del doppio grado rifuse. per ### D'### Voglia l'Ecc.ma ### di Appello (leggi tutto)...

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causa n. 830/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Federici Maria Grazia, Corte Antonio

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1241/2025 del 25-11-2025

... all'uccisione del proprio figlio) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr. Sez. 3, ### n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 03)” 5.6.Alla sentenza Cass. n. 2898/2019 fa riferimento altra giurisprudenza di vertice e, in particolare, Cass. n. 26140/2023, che in proposito rileva: “### principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. "progetto sanità" della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamicorelazionale.” Il motivo è dunque infondato. 5.7. Deve essere ora delibato il quinto motivo d'appello proposto da ### relativo al: danno (leggi tutto)...

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causa n. 832/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Silvia Rita, Filocamo Francesco Salvatore

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