... hanno altresì eccepito l'estinzione del credito per prescrizione.
Ebbene nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo ovvero da quando il credito è divenuto esigibile - cfr ex multis Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ., Sez. III, 30.08.2011, n. 17798. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. - cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 14.07.1994, n. 1110; Cass. Civ., Sez. II, 30.08.2002, 12707; Cass. Civ., Sez. III, 08.08.2013, n. 18915.
Nel caso di specie l'ultima rata del piano di ammortamento veniva a scadenza il ### onde anche senza voler tener conto dei (leggi tutto)...
causa n. 20476/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guardasole Roberta