... - al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato 6
dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell'acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime;
- in second o luogo, deve ritene rsi che, come già affermato con riferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne il prezzo, il taglio, il tasso di inte resse, la durata, nonché ogn i altro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato alla pubblicazione sulla ### iale. Infatt i, se un siffatto meccanismo di integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vig enza, nell'e sercizio dello ius variandi, a maggiore (leggi tutto)...