... dito ha un eff etto interruttivo istantaneo della prescrizione, quando questo atto dà origine a un procedimento negoziale del tipo della perizia contrattuale che, per le sue peculiari caratteristiche, si protrae con continuità nel tempo, questo effetto interruttivo si riproduce per tutto il tempo in cui questa attività si prolunga, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, comma 4, prima parte, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 cod. Non, dunque, una sospensione del termine di prescrizione per inesigibilità del credito, con relativa improponibilità della domanda, giacché, nel caso della perizia contrattuale (c.d. “pura”), non si verte in ipotesi di rinuncia temporanea alla tutela giuri sdizionale, per cui non tr ova im pedimento alcuno l'eserc izio in giudizio della pretesa credit oria, rimanen do, quindi, confinati nel perimetro degli ordinari istituti rimediali gli effetti dell'eventuale inadempimento agli obblighi che trovano origine dall'anzidetta clausola negoziale.
Ne deriv a, altresì, che, ai fini della prescrizione del diritt o di credito dell'assicurato, (leggi tutto)...