... evidenziava, in via preliminare, la carenza di prova del credito essendo la richiesta fondata su fattura commerciale e, nel merito, la non esecuzione da parte della opposta dei lavori di cui al monitorio per essere stati gli stessi eseguiti da P.C.
### come da ### del 24 settembre 2013. Inoltre, essendosi dichiarata la società opposta esecutrice dei lavori, avanzava domanda riconvenzionale per la mancata effettuazione dei lavori a regola d'arte e chiedeva che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni per l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che contestava i motivi di opposizione ed evidenziava di aver realizzato i lavori e che gli stessi erano stati eseguiti a regola d'arte e che, ad ogni buon conto, l'opponente risultava decaduto ex art. 1667, c. 2 c.c. e che, in ogni caso, era maturata la prescrizione ex art. 1667, c. 3, c.c..
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo delle prove orali mentre veniva ritenuta superflua la consulenza tecnica d'ufficio. (leggi tutto)...
causa n. 181/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Abagnara