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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 570/2026 del 27-04-2026
... fondamento ed in particolare non v'è chi non veda che il decreto ingiuntivo sia un titolo di formazione giudiziale così come disciplinato dagli artt. 633 e ss del c.p.c. e che l'eccezione di prescrizione sia maturata anteriormente alla formazione del titolo medesimo, ne consegue quindi l'inammissibilità in questa sede dovendo la questione essere dedotta e trattata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
14) Venendo, infine, alla richiesta avanzata dal condominio di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., v'è da dire che essa può senz'altro essere ravvisata nell'aver fondato le proprie difese su di una tesi rivelatasi insostenibile, sintomo di una non scusabile mancanza di diligenza nell'affrontare il giudizio prima e di proseguirlo anche dopo (con il procedimento di appello).
Tali ragioni consustanziano i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 c.p.c. che attribuisce al giudice, nel momento in cui regola le spese, il potere officioso - svincolato persino dall'istanza di parte - di pronunciare la condanna della parte temeraria al pagamento di una somma equitativamente determinata, somma che ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è finalizzata a reprimere (leggi tutto)...
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causa n. 1452/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grazia Caserta, Maria Mitola
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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2441/2026 del 20-04-2026
... l'udienza del 12.06.2018 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 1201/2017 emesso in data ###, notificato il ###, eccependo in via principale la nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine dei sessanta giorni previsti dall'art. 664 c.p.c. poiché rispetto alla data di emissione del 27.03.2017, la notifica interveniva solo in data ###.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del debito in quanto le fatture poste a base dell'ingiunzione risultavano emesse dal 30.09.2005 al 31.07.2007 per cui era maturato il termine anche decennale ex art. 2946 c.c. Dichiarava di aver cessato l'attività in ### via ### per una grave malattia e rilasciato i locali a far data dal 18.08.2006. Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 1201/2017, reso dal Tribunale di ### in data ###, notificato in data ###; 2) dichiarare comunque prescritto il credito azionato in relazione all'art. 2946 c.c. in relazione al sorgere dei singoli crediti e la notificazione dell'atto introduttivo; 3) in via subordinata, sentire dichiarare l'inesistenza del credito per la intervenuta cessazione dell'attività della ditta e per (leggi tutto)...
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causa n. 289/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Porpora, Ronga Valerio
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Tribunale di Lecco, Sentenza n. 206/2026 del 21-04-2026
... Poiché il fallimento si è chiuso in data ###, la prescrizione è stata interrotta sino a quella data ed è ripresa subito dopo. Con la raccomandata A/R datata 15.5.2006 e firmata per ricezione il ### da uno dei due soci/fideiussori, la prescrizione è stata nuovamente interrotta (doc. 8 cit. dell'opposta) e, prima che decorresse il decennio, ha subìto una nuova interruzione a mezzo della raccomandata A/R datata 21.4.2016, indirizzata a ### e firmata per ricezione il ###. Fra quest'ultima data e quella di notifica del decreto ingiuntivo opposto (avvenuta il ###) non è maturato il termine decennale di prescrizione.
8. - Quale ulteriore motivo di opposizione i ### hanno invocato l'art. 1957 c.c. e sostenuto che la creditrice sarebbe decaduta dal diritto di agire verso i fideiussori per non avere coltivato alcuna azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la dichiarazione di fallimento e la domanda di insinuazione al passivo non sono sufficienti a scongiurare il decorso del semestre.
Dal testo della fideiussione - che, sebbene non nitidissimo nella produzione (leggi tutto)...
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causa n. 925/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mirco Lombardi, Annalisa D'Amico
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6822/2026 del 27-04-2026
... presente giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo 5203/2024 con il quale il Tribunale di Napoli le ingiungeva il pagamento della somma di € 15.956,27 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente.
A sostegno della spiegata domanda, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, non avendo la stessa dato prova dei diversi contratti di cessione, nonché la mancanza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo. Rilevava ulteriormente la prescrizione del credito, essendo la richiesta del pagamento avvenuta ad oltre dieci anni di distanza dalla sottoscrizione del piano di ristrutturazione del debito.
Concludeva pertanto domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la ### s.p.a., precisando di aver provato la propria legittimazione in ordine alla pretesa creditoria avanzata ed opponendosi all'eccepita prescrizione del credito. Sul punto, precisava infatti che la cedente ### aveva notificato regolare lettera di cessione e/o messa in mora ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale. Domandava dunque il rigetto dell'opposizione unitamente alla concessione della (leggi tutto)...
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causa n. 27271/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Monica Marrazzo, Merola Immacolata
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2904/2026 del 17-04-2026
... disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'istanza dell'opposto di fissazione dell'udienza ex art. 297
c.p.c., prodotto il dispositivo di sentenza relativo al giudizio penale R.G.
n. 12323/2013, conclusosi con pronuncia di "non doversi procedere nei confronti di ### in ordine al reato ascrittogli in rubrica in quanto estinto per prescrizione", il giudizio all'udienza del 16.05.2019
veniva interrotto a seguito del decesso dell'opposto.
Il giudizio veniva riassunto dall'erede del de cuius, ### con istanza del 9.7.2019 e l'udienza di prosecuzione del giudizio veniva fissata per il ###. Dopo una serie di rinvii determinati anche dall'emergenza ###19, la causa veniva chiamata per la prima volta in data ###, ove era assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti i quali l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale così statuiva: “-### l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo resa in data ###; -rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto reso in favore di ### e per esso dai suoi eredi; -condanna l'opponente ### alla (leggi tutto)...
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causa n. 3875/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cucciniello Carmen, Massimiliano Sacchi, Cocchiara Alessandro