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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 296/2026 del 26-03-2026

... nr. 7 parte opposta). Pertanto, considerando che la fattura è del 2012 (cfr. doc. nr. 5 parte opposta), che della prestazione di cui si richiede l'adempimento vi è traccia anche nel ### del 2012 (cfr. doc. nr. 4 parte opposta) e che, in ogni caso, l'opponente riferisce al 2013 il rapporto negoziale con l'opposta, non v'è dubbio che l'anzidetta prescrizione estintiva del diritto di credito di quest'ultima non può dirsi intervenuta, essendo stata essa interrotta ex artt. 2943 ss. c.c. nel 2021. Giova infatti ricordare che ai sensi dell'art. 2710 c.c. nei rapporti tra imprenditori, se correttamente tenute, le scritture contabili assumono valore di piena prova. Ne consegue, dunque, che anche l'eccezione di prescrizione estintiva non può essere accolta, quantunque correttamente riqualificata rispetto all'errato riferimento all'art. 2948 c.c. operato da parte opponente. 7. Nel merito le prestazioni dell'opposta sono state soltanto genericamente contestate. Invero la fattura non è mai stata contestata. Sul punto la S.C. ( 3581/2024) in tempi recenti ha condivisibilmente affermato che «la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la (leggi tutto)...

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causa n. 2/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fabio Perrella, Ferraro Ignazio Antonino

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 275/2026 del 17-02-2026

... data successiva, valendo per questi ultimi la nuova prescrizione biennale. Tanto premesso, i crediti ceduti a ### S.P.A. sono riferiti a diversi periodi di fatturazione; nel dettaglio: 1. in ordine alla cessione stipulata con ### trattandosi di crediti esigibili a decorrere dal 23.12.2015, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il ###, ove non interrotta dalla comunicazione, in data ###, della cessione (doc. 4 allegato all'atto di citazione) e, in seguito, con la notifica del 21.03.2017 della diffida ad adempiere (doc. 17 allegato alla memoria istruttoria di parte attrice); 2. per i crediti ceduti da ### con scadenza il ###, il termine quinquennale è stato interrotto con la notifica del sollecito di pagamento del 12.06.2020 (doc. 4 allegato all'atto di citazione); 3. in relazione ai crediti ceduti da ### la prescrizione non è maturata, dal momento che il dies a quo ha iniziato a decorrere dal 20.05.2013 e il primo atto interruttivo è la notifica della cessione tra ### originaria cessionaria, e ### eseguita nei confronti del comune nel 2017 (doc. 6 allegato all'atto di citazione); 4. in merito alla cessione stipulata con ### & ### essendo la pretesa creditoria fondata su fattura (leggi tutto)...

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causa n. 3761/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Sossio Pellecchia

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 242/2026 del 11-03-2026

... avendole la stessa redatte o sottoscritte; quanto alla fattura n. 23 la stessa sarebbe stata non conforme all'originale; in ogni caso, il contenuto della documentazione prodotta dall'opponente sarebbe stata, ad avviso dell'opposta, difficilmente intellegibile nonchè irrilevante rispetto a quanto contestato in giudizio (le compravendite intercorse tra la ### s.r.l., da una parte, e dall'altra ### e ### non erano da ritenersi collegate, salvo l'identità del soggetto venditore; le fatture 57 e 58 emesse dalla M.V. ### sas, nonché la n.22, rilasciata da ### S.r.l. a carico di ### avrebbero riguardato rapporti con soggetti terzi estranei al presente giudizio). Parte opposta, poi, rimarcata la falsità di un minor prezzo rispetto al dichiarato della compravendita, sottolineava che in ogni caso non avrebbe potuto operarsi alcuna compensazione ex art. 1241 c.c. con le fatture emesse dalla ### sas. Quanto, infine, all'abuso del diritto, ### S.R.L. sottolineava che la mancata attivazione da parte del creditore per far valere in via stragiudiziale il proprio credito (peraltro, nell'arco temporale della non maturata prescrizione) non avrebbe potuto mai far ritenere condonato un debito ed estinta la (leggi tutto)...

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causa n. 1976/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi, Luigi Pagano

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Giudice di Pace di Agrigento, Sentenza n. 99/2026 del 26-01-2026

... motivi. Parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per decorrenza del termine biennale di prescrizione giusto quanto introdotto con la legge di bilancio 2018. Detta eccezione è infondata e va disattesa. Invero il credito azionato dalla ### pari ad € 1.032,57, trae origine dal mancato pagamento delle fatture emesse da ### a fronte della fornitura idrica de qua di cui in primis alla fattura n.792/2022 di € 597,91 e n. 798 di €.00,01. Va detto che il ricorrente ha sottoscritto in data 15 gennaio 2021, una richiesta di rateizzazione con contestuale riconoscimento del debito che, contrariamente a quanto lo stesso sostiene, costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. come chiarito dalla Suprema Corte in diverse pronunce (cfr. Cass. n. 3114/2024; 11338/2023) e la stessa interrompe il decorso della prescrizione, ragion per cui la somma di € 597,92, non risulta prescritta, avuto riguardo anche alla diffida di pagamento del 19 marzo 2022 ed a quella successiva diffida del 17 giugno 2024. Stessa cosa va detta per le fatture nn.107927/2021, 234964/2021, ###/2021, per un importo di € 434,65, il cui termine di prescrizione è stato (leggi tutto)...

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causa n. 1288/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Raineri

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 2694/2025 del 12-09-2025

... decennale di cui all'art. 2946 c.c. ### ha dedotto che la prescrizione sarebbe stata interrotta dalle lettere di messa in mora del 26 giugno 2017 e del 13 dicembre 2017, ma tali missive fanno espresso riferimento a “merci fornite a far data dal 31/05/2008”. Pertanto, esse non possono spiegare effetti interruttivi nei confronti delle forniture anteriori a tale data, che devono considerarsi estinte per prescrizione. La circostanza trova conferma anche nell'importo indicato nella prima diffida, pari a € 110.611,99, già ridotto rispetto al totale comprensivo delle fatture anteriori, il che depone nel senso che la stessa creditrice aveva tenuto conto della parziale prescrizione. Ne consegue che, limitatamente a tale quota, l'opposizione è fondata e il decreto deve essere revocato. Diversa è la valutazione in ordine al credito residuo, relativo alle forniture successive al maggio 2008. Sul punto l'opposta ha prodotto una serie di fatture, i relativi documenti di trasporto e, soprattutto, una nota di credito del dicembre 2007 sottoscritta dalla legale rappresentante di ### ni, che integra una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., avente piena efficacia probatoria salvo prova (leggi tutto)...

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causa n. 2054/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Bobbio Luigi

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