... fossero scaduti, ut supra), escludendo gli ulteriori documenti prodotti.
Sul punto, va avallata la scelta del CTU di tener conto della fattura, in quanto emessa in data successiva alla scadenza dei termini istruttori e, segnatamente, il ###. La stessa valutazione positiva circa la tempestività del deposito va fatta per l'ordine di pagamento del bonifico di € 500,00 emesso da parte di ### con causale “acconto per definire lavori nella terrazza di via ### 14, Messina” dell'11/07/2019. Il documento risulta, tuttavia, irrilevante in quanto non è conducente ai fini del giudizio, atteso che il ripristino della terrazza è documentale, né risulta contestato il pagamento delle opere di rifacimento.
Diversamente, non è ammissibile l'allegato denominato “doc_8_Esborso2”, in quanto ricevuta di ricarica ### avente data anteriore alla scadenza dei termini istruttori che, quindi, doveva essere depositata tempestivamente. In ogni caso, anche per tale produzione valgono le considerazioni espresse per il superiore ordine di pagamento, circa l'inconducenza del documento ai fini del giudizio.
Tornando, quindi, ai costi sostenuti per il rifacimento del terrazzo di copertura del condominio (leggi tutto)...
causa n. 3365/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Militello Maria