... scaduto il ###». 10.
Successivamente, non vi è stata proroga in forma scritta necessaria ai sensi degli artt. 16s. RD 2440/1923, trattandosi di controparte pubblica. Non si può configurare un rinnovo tacito, ipotesi esclusa da Cass. SU 265/1985 per i contratti anteriori alla l. 392/1978: in tali casi il locatore «può esercitare l'azione d i rilascio, alle scadenz e fissate, per i ra pporti soggetti o non soggetti a proroga nella previgente legislazione, rispettivamente dagli artt.
67 e 71 di detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire a una nuova locazione, e senza essere sottoposto alla disciplina della rinnovazione e del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della citata legge, tenuto conto che tali norme, dettate per i contratti sorti nella vigenza della 4
nuova disciplina, non sono applicabili nella regolamentazione transitoria delle locazioni in corso, in difetto di un espresso richiamo, non ravvisabile, in particolare, negli artt. 69 e 73, riguardanti i diversi istituti della prelazione e del recesso; da ultimo, vd. Cass. 23694/2004: «in tema di locazione di immobili urbani (leggi tutto)...