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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2842/2025 del 05-02-2025

... scaduto il ###». 10. Successivamente, non vi è stata proroga in forma scritta necessaria ai sensi degli artt. 16s. RD 2440/1923, trattandosi di controparte pubblica. Non si può configurare un rinnovo tacito, ipotesi esclusa da Cass. SU 265/1985 per i contratti anteriori alla l. 392/1978: in tali casi il locatore «può esercitare l'azione d i rilascio, alle scadenz e fissate, per i ra pporti soggetti o non soggetti a proroga nella previgente legislazione, rispettivamente dagli artt. 67 e 71 di detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire a una nuova locazione, e senza essere sottoposto alla disciplina della rinnovazione e del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della citata legge, tenuto conto che tali norme, dettate per i contratti sorti nella vigenza della 4 nuova disciplina, non sono applicabili nella regolamentazione transitoria delle locazioni in corso, in difetto di un espresso richiamo, non ravvisabile, in particolare, negli artt. 69 e 73, riguardanti i diversi istituti della prelazione e del recesso; da ultimo, vd. Cass. 23694/2004: «in tema di locazione di immobili urbani (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Moscarini Anna

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 8038/2025 del 28-05-2025

... trovavano costretti a chiedere ai futuri acquirenti una proroga della data del rogito che veniva accordata a Dicembre 2024 (all. 13). In data 2 Luglio 2024 il procuratore dei sig.ri ### e ### inoltrava comunicazione via pec all'Avv. ### difensore della sig.ra del ### evidenziando come il contratto di comodato d'uso gratuito fosse ormai terminato ma che - stante la richiesta della sig.ra ### di permanere nell'ormai noto immobile - i sig.ri ### e ### si rendevano disponibili a sottoscrivere, in sostituzione, un contratto di locazione transitorio sino al mese di Dicembre 2024, precisando che in caso di rifiuto da parte della sig.ra ### la stessa avrebbe dovuto rilasciarlo immediatamente (v ### n. 6 dell' atto introduttivo ). ###. ### non dava riscontro alcuno. In data 16 Luglio 2024, in assenza di qualsiasi comunicazione circa la volontà della ### di voler sottoscrivere il citato contratto di locazione transitoria, l'avv. ### inoltrava ulteriore comunicazione richiedendo il rilascio dell'immobile occupato entro e non oltre il 31 Luglio 2024 (v### 6 dell' atto introduttivo), stante il venir meno del contratto di comodato d'uso gratuito verbale a far data dal Giugno 2024. In tale ultima (leggi tutto)...

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causa n. 43303/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Flora Febbraro

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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 28/2025 del 29-01-2025

... fornitrici, perché divenute insolventi, e conseguente proroga del cronoprogramma. Con successiva DPG 14/02 del 08.01.2018, avente ad oggetto “### richiesta di ### per ### & ### S.r.l.”, il Dirigente del ### autorizzava la proroga del progetto fino al 31.01.2018. Rappresenta, inoltre, che in data ### veniva formalizzato il contratto di cessione di credito inerente al contributo di € 196.000,00 dalla ### & ### S.r.l. alla ### S.p.A. a garanzia di apertura di credito di € 150.000,00, cessione accettata dalla ### in pari data, e che il successivo 30.03.2018 la ### inviava il modulo per la richiesta di erogazione del contributo, completo di tutta la documentazione richiesta dal ### ai fini della rendicontazione. Evidenzia, altresì, che con P.E.C. del 09.04.2018 la ### inviava richiesta di integrazione documentale avente ad oggetto le fatture di acquisto del fornitore ed i relativi documenti di trasporto, che veniva inoltrata dalla odierna attrice al proprio fornitore in data ### e reiterata il ###. A seguito del sollecito della ### del 10.05.2018, con richiesta estesa alle ‘movimentazioni bancarie' relative al conto corrente personale del socio/amministratore ### la ### con (leggi tutto)...

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causa n. 2812/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Spagnoli Giovanni

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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 621/2025 del 29-05-2025

... pacificamente l'intimazione di sfratto per finita locazione abbia natura giuridica di una domanda finalizzata ad ottenere la risoluzione del rapporto locatizio, per effetto della scadenza del termine, e quindi è atto idoneo a valere come domanda giudiziale di risoluzione del contratto, sia perché esprime la volontà del locatore contraria ad un'eventuale proroga o rinnovazione del rapporto, sia perché contiene la vocatio in ius del conduttore, la cui opposizione trasforma il procedimento di convalida in un procedimento ordinario di cognizione che investe il regime giuridico del rapporto e le norme che lo governano. Piace in primo luogo ricordare che il contratto di locazione ad uso transitorio è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 5 della legge n.431 del 9 dicembre 1998, nota come la legge sulle locazioni abitative. Con tale istituto il legislatore ha voluto tutelare chi ha delle esigenze temporanee di utilizzo dell'immobile, consentendo la stipula di contratti di durata inferiore rispetto a quella prevista dalla legge. La principale differenza con il regime di locazione ordinaria è la durata della locazione transitoria. Quest'ultima è disciplinata dalla legislazione (leggi tutto)...

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causa n. 2153/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gerlando Calogero Lo Presti Seminerio

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1900/2025 del 06-06-2025

... di legge per qualificare tale contratto come valida locazione transitoria (cfr., ex plurimis, ### sez. XIII, 27/06/2019, n.6333). ### di tali condizioni determina, ai sensi dell'art. 1419 c.c., una nullità parziale della clausola relativa alla durata, la quale viene sostituita, ex art. 1339 c.c., dalla durata ordinaria (4 + 4) prevista dall'art. 2 della l. n. 431/1998. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “accertata la nullità della clausola contrattuale concernente la durata del rapporto per difformità del contratto dalle forme obbligatorie previste dalla legge, lo stesso va ricondotto nello schema ordinario previsto dalla legge n° 431/1998 della durata di quattro anni più quattro” (Cass. n° 16191 del 30.07.2015; ### di Novara 15.02.2018). Ebbene, nella fattispecie in esame, l'art. 5 del contratto motiva la durata transitoria -dall'1.10.23 al 31.3.24- menzionando l'esigenza abitativa della locatrice, omettendo del tutto un riferimento alla dedotta esigenza di transitorietà del conduttore( “La locazione il ### cesserà senza possibilità di proroga, per quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 431/1998: nel caso di specie, destinazione dell'immobile ad uso (leggi tutto)...

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causa n. 6790/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gigante Valentina

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