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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13771/2026 del 12-05-2026

... quale «all'atto della conclusione di convenzioni di assegno il cliente elegge domicilio ai fini delle comunic azioni previste dall'articolo 9-bis». Tuttavia, l'approfondimento di tale questione si rivela a priori superfluo, perché, nel caso di specie, si discute delle sanzioni previste dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990. Come già chiarito da questa Corte, in virtù del combinato disposto di cu i agli artt. 2, 8 e 8-bis, L. 386/ 1990 la sussistenza dell'illecito costituito dall'emissione di assegno che rimanga impagato per difetto di provvista risulta del tutto indipendente dalla trasmissione del preavviso di revoca ex art. 9-bis, risultando esclusa solo nell 'ipotesi, contemplata dall'art. 8, in cui "il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e dell e eventuali spese per il protesto o per la co nstatazione equivalente"; diversamente la ricezione medesima costituisce invece presupposto per la sussistenza della violazione di cui all'art. 1, alla luce del disposto di cui agli artt. 9 e 9-bis, L. 386/1990 (Cass. n. 6431/2023 cit.). ###, il precede nte di questa Corte (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Tedesco Giuseppe, Amato Cristina

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Tribunale di Lucca, Sentenza n. 709/2020 del 28-07-2020

... della scelta dell'attore di non mettere all'incasso l'assegno. In altre parole, la diffida ad adempiere avrebbe potuto produrre effetti soltanto se inviata dopo la messa all'incasso del titolo con successivo protesto per mancanza di fondi e non prima di ciò: l'assegno è un mezzo di pagamento che comporta la messa all'incasso da parte del prenditore, in difetto non configurandosi alcun inadempimento dell'emittente, con conseguente preclusione di ricorrere alla diffida ad adempiere ai fini dell'ottenimento della risoluzione del contratto. ### il: 20/04/2026 n.1366/2026 importo 208,75 Conclusivamente, la domanda attorea è infondata per l'assorbente motivo di aver il ### rilasciato quietanza di pagamento in atto pubblico in assenza di errore di fatto o violenza, ed ulteriormente infondata per inefficacia della “diffida ad adempiere” dovuta alla mancanza dei relativi presupposti. Le domande attoree vanno, pertanto, respinte. § 2. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'attore con obbligo di refusione in favore dell'### dello Stato essendo la convenuta stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Al riguardo devesi osservare che, (leggi tutto)...

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causa n. 718/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Morelli Silvia

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Giudice di Pace di Trapani, Sentenza n. 325/2025 del 25-07-2025

... casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario. 2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente. 3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. ###, entro trenta (leggi tutto)...

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causa n. 8/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Diego Vallone

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2904/2026 del 17-04-2026

... dal Giudice quale prova del credito unitamente all'assegno. Sosteneva di avere negato il rapporto di mutuo, sottostante all'emissione del titolo, in quanto il prestito era stato concesso dal ### alla società ### di cui, all'epoca di emissione dell'assegno, era socio unitamente al ### e con l'intesa che, onorato dalla società il debito, l'assegno, avente mera funzione di garanzia, gli sarebbe stato restituito. § 5. ### è fondato. Giova premettere che, a fondamento del ricorso monitorio, ### aveva posto l'assegno bancario n. ###, a firma di ### dell'importo di € 25.822,84, portato all'incasso dal ### il ###, per il quale era stato levato protesto, e copia di una scrittura, a firma dello stesso ### datata 22.1.2002, nella quale l'odierno appellante dichiarava di ricevere dal ### a titolo di prestito grazioso, l'importo di € 25.822,84. Ciò premesso, occorre osservare che, come correttamente rilevato dall'appellante, esso, nell'atto di citazione con cui si era opposto al decreto ingiuntivo, aveva, tra l'altro, negato in radice l'autenticità della presunta ricognizione di debito e la paternità della sottoscrizione ivi apposta, negando di avere mai firmato il documento e (leggi tutto)...

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causa n. 3875/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cucciniello Carmen, Massimiliano Sacchi, Cocchiara Alessandro

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2310/2026 del 13-04-2026

... dall'emissione su piazza, o entro quindici giorni per assegno fuori piazza, se la banca non paga l'assegno per mancanza di fondi del traente, può chiedersi il protesto dell'assegno. Il protesto, infatti, non è necessario quando nell'assegno non ci sono girate e si voglia far valere direttamente contro il traente, dunque, in tal caso il precetto può essere presentato anche senza che l'assegno sia stato protestato. Unico limite alla validità dell'assegno come titolo esecutivo è il termine di prescrizione, stabilito in sei mesi dalla data di emissione dell'assegno. Oltre tale data non sarà possibile presentare il precetto su assegno. Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito affermando che “se il creditore agisce contro colui che ha firmato l'assegno ### o comunque se non ci sono giranti, non è necessario che l'assegno sia stato presentato tempestivamente né che sia stato fatto il protesto (art. 45 u.c. r.d. 1736/33), dato che la funzione del protesto è quella di rendere possibile l'azione di regresso contro il girante e gli altri obbligati risultanti dal titolo. Conseguentemente, la mancata presentazione dell'assegno non incide sulla natura di titolo esecutivo (leggi tutto)...

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causa n. 2249/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Maone

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