... matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova>> (art. 473-bis. 22, comma quattro, cod. proc. civ.), il giudice fa precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in udienza successiva, trattenendo la causa in decisione.
E ciò si verifica proprio nelle ipotesi ove, come nella specie, le parti non abbiano articolato mezzi istruttori con le modalità e nei termini di cui all'art. 473-bis.17 cod. proc. civile, non potendosi certamente ritenere tali l'audizione dei figli maggiorenni, poiché rientra nel potere discrezionale del giudice la scelta relativa alla sua concreta utilizzazione, con la conseguenza che la sua omissione non costituisce una violazione processuale.
È ben vero che le parti possono proporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli non economicamente indipendenti e i relativi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 473-bis. 19, comma due, cod. proc. civ, ma questa previsione non si attaglia alla fattispecie in esame, allorché la ### intendeva depositare << …la documentazione bancaria attestante la donazione indiretta (leggi tutto)...
causa n. 18/2026 R.G. - Giudice/firmatari: Sica Silvana, Mazzei Caterina, Efisia Gaviano