... parola, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento da parte di ### sarebbero comunque inidonee a provare la conclusione tra le parti di un contratto misto di sponsorizzazione e staking.
A tal riguardo, si rileva che “la ricognizione di debito, ed altresì la promessa di pagamento, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una mera astrazione processuale della causa debendi ciò determinando una relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito” (Cass. civ., sez. III, n. 23285/2024).
Nel caso di specie la promessa di debito è titolata, poiché è chiaramente connessa al rapporto fondamentale dedotto, ossia una obbligazione naturale di debiti connessi alla attività di gioco. La Suprema Corte, sia pure in altra fattispecie, ha infatti precisato, con la sentenza n. 8515 del 28/05/2003, che “La promessa di pagamento cosiddetta titolata, cioè facente riferimento al rapporto fondamentale, ….spiega gli effetti di cui all'art. 1988, cod. civ., in tema di ripartizione dell'onere della prova, dispensando il promissario dall'onere di provare (leggi tutto)...
causa n. 282/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrero Giovanna, Francesco Distefano