... ne metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa 7 comune (Cass., nn. 6400/1984, 436 4/2001) o ove siano conne ssi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, o in presenza per la necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass., nn. 27519/2011 e 4330/2012).
Nel valutare l'urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o l'amministratore (cfr., Cass. 18759/2016). 8 di 11
Non sono difatt i ammissibili indebite e non stre ttamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato, la quale è riservata agli organi del condominio, essendo previsti strumenti alternativi (art. 1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella e secuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia ne cessari per la conservazione ed il go dimento de ll'edificio (cfr., Cass., 20528/2017).
3.3. A tali principi si è attenuto il giudice di merito. (leggi tutto)...