... sede fallimentare, tenuto conto ch e il d ecreto di esecutività dello s tato passivo e le decisioni assunte dal tr ibunale fallimentare in sede di impugnazione sono produttivi di effetti endoconcorsuali.
37. — ###. 96, ultimo comma, l. fall., nel testo introdotto col d.lgs. n. 5 del 2006, prevede che il detto decreto e le nominate decisioni «producono effetti soltanto ai fini del concorso»; il principio è stato ribadito, ma «limitatamente ai crediti accertati ed al d iritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui», dall'ar t. 204, ultimo comma, c.c .i.i.:
disposizione, questa, che è stata introdotta in attuazione del criterio di cui all'art. 7, comma 8, lett. d), della legge delega (l. n. 155 del 2017)
e che trova un coerente sviluppo nel sistema di pubblicità legale oggi espressamente contemplato per il decreto che accoglie la domande di rivendica (art. 210, terzo comm a, c.c.i.i.: pubb licità ignorata dal legislatore del 2006, ancorché la competenza del tribunale fallimentare fosse stata estesa, nell'occasione, alle azioni reali immobiliari).
38. — Si dub ita in dottrina che l'accert amento del giudice (leggi tutto)...