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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 717/2025 del 10-05-2025

... ometta di accertarsi dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti sull'immobile, può essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all'entità della somma complessivamente necessaria perché l'acquirente consegua la cancellazione del vincolo pregiudizievole, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice di merito. (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 15761 del 15/06/2018). Per tali motivi, la quantificazione effettuata in via equitativa dal giudice di prime cure - di importo pari ad ### 50.000,00 - appare ponderata e condivisibile, poiché tiene in considerazione tanto della quota, riferibile all'immobile oggetto di causa, del montante ipotecario, quanto delle riduzioni del credito ipotecario frattanto intervenute, per effetto della parziale rinnovazione dell'iscrizione. In tal modo, pertanto, la stima del danno subito rispecchia, del tutto ragionevolmente, le spese necessarie per la purgazione dell'ipoteca, soluzione, peraltro, già sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18525/2018). Diversa è, invece, la valutazione che deve essere effettuata per il danno morale, individuato dal Tribunale nel patema d'animo (leggi tutto)...

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causa n. 1838/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pinto Alfonso, Lupo Giuseppe Gerardo

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5424/2025 del 04-11-2025

... che l'### abbia mai richiesto la cancellazione dell'ipoteca a ### Le doglianze sono infondate. E' incontestato in atti che l'immobile posseduto dall'attore fin dal 1991, essendo rimasto nella titolarità del costruttore a causa dell'erronea identificazione catastale contenuta nel rogito, era stato medio tempore gravato da ipoteca del concessionario (del 28.12.2004) e da pignoramento esattoriale. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tali ipotesi, il risarcimento per equivalente va commisurato, quanto al danno emergente, all'entità della somma complessivamente necessaria perché l'acquirente consegua la cancellazione del vincolo pregiudizievole (Cass. n. 15761 del 2018; Cass. n.26192 del 2020; Cass. n. 144426 del 2023). Come precisato dal Cass. n. 26192/2020, infatti, quello che va risarcito è il danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente, che può essere liquidato, a seconda delle situazioni, in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese (leggi tutto)...

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causa n. 3227/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro, Ceccarelli Natalia

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20863/2024 del 25-07-2024

... ### obbligandosi a trasferire il bene libero dall' ipoteca, non frazionata, iscrittavi in favore della banca finanziatrice ### s.p.a. (poi ### s.p.a.). Il prom issario acquirente, immesso nel possesso dell'immobile, corrispondeva acconti per la somma di € 240.000 alla promittente venditrice in bonis. Il 27 febbraio 2015 il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento di ### s.r.l. ###.D. autorizzava il curatore a subentrare nel contratto preliminare pendente col ### e successivamente , preso atto che questi aveva versato il saldo del prezzo di vendita (pari a € 50.620), gli trasferiva l'immobile promesso in vendita dalla fallita e ordinava al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione, limitatamente a tale bene, dell'ipoteca iscritta in favore della banca. 2. ### 2017 s.r.l. (cessionaria del credito vantato dal ### s.p.a. ed ammessa in via privilegiata ipotecaria allo stato passivo della procedura) proponeva reclamo, ex art. 26 l. fall., contro il provvedimento del G.D.. 3 di 6 Il Tribunale di Monza, con decreto del 23 gennaio 2019, rigettava l'impugnazione. Osservava che l'art. 72, comma 8, l. fall. deve inevitabilmente trovare coordinamento con l'art. 108, comma 2, (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Cristiano Magda, Pazzi Alberto

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1333/2025 del 03-07-2025

... data del rogito gravavano le seguenti formalità: a) ipoteca giudiziale iscritta il 12 agosto 1994 ai numeri 18882/1834 in favore della ### S.p.A. in danno della ### S.p.A.; b) ipoteca giudiziale iscritta il 24 agosto 2014 ai numeri 21050/2081 in rettifica della precedente; c) ipoteca giudiziale iscritta in data 12 agosto 1994 ai numeri 20609/2045 in favore del ### di ### S.p.A. in danno della ### S.p.A.; d) domanda giudiziale di revocatoria fallimentare trascritta il 26 aprile 2001 dal ### della ### S.p.A. in danno di ### dante causa del venditore; che la parte venditrice si era obbligata, inoltre, a provvedere, a propria cura e spese, alla purgazione del bene venduto dalle formalità ipotecarie laddove rinnovate prima della scadenza ventennale; che la parte venditrice, in funzione della cancellazione parziale dell'ipoteca giudiziale iscritta il 25 luglio 2014 ai numeri 17576/1596 in rinnovazione di quella originaria iscritta il 24 agosto 1994 ai numeri 21050/2081, aveva chiesto invano al sig. ### di corrispondere una tranche del residuo; che il sig. ### dopo aver ceduto il proprio credito alla sig.ra ### con atto regolarmente notificato al debitore ceduto, aveva promosso, innanzi al (leggi tutto)...

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causa n. 982/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Scavuzzo Ugo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 16396/2024 del 29-10-2024

... l'efficacia della sentenza ex art. 2932 c.c. alla purgazione dell'ipoteca esistente sull'immobile da parte della ### s.r.l. in persona del suo legale rappresentante; in ogni caso, dichiarare indenne per manleva e garanzia la sig.ra ### da parte della ### s.r.l. per qualsiasi spesa anche di tipo giudiziale; in caso di accoglimento della domanda, ridurre al 50% la quota di pertinenza dell'attrice ### così come dispone il codice civile. Con vittoria di spese e compensi di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Legittimazione attiva della sig.ra ### 1.1. Premessa: legittimazione e titolarità del diritto controverso, nozioni e differenze. Il concetto di legittimazione (attiva o passiva) attiene alla corrispondenza tra il titolare della situazione giuridica invocata ed il soggetto chiamato in giudizio; tale corrispondenza deve, però, essere valutata in astratto ed in base alle prospettazioni ed allegazioni delle parti e non già in concreto, risolvendosi, altrimenti, nell'esame del merito della causa; in particolare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire (o a contraddire) è condizione dell'azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere (leggi tutto)...

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causa n. 2418/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Coderoni Mario

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