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Corte di Cassazione, Sentenza n. 9740/2022 del 25-03-2022

... debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (Cass., n. 1572/19). Tale principio può essere analogicamente esteso alla consegna di cambiali, quali titoli di credito, ricorrendo la medesima ratio. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Campanile Pietro, Caiazzo Rosario

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Tribunale di Pordenone, Sentenza n. 152/2026 del 23-04-2026

... trasferimento immobiliare, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del ### dei registri immobiliari competente da ogni responsabilità a riguardo. In relazione agli accordi patrimoniali di cui ai punti precedenti le parti dichiarano di volersi avvalere dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 19, Legge n. 74/1987, nel testo risultante a seguito delle sentenze Corte Cost. 154/1999 e n. 202/2003. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a ### della Corte di Cassazione Civile n. 21761 del 29/07/2021, secondo cui il predetto accordo patrimoniale, in quanto inserito nel verbale di udienza, assumerà la forma di atto pubblico valido per la trascrizione, si obbligano a curare la trascrizione entro 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa della separazione e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, nel fascicolo telematico della procedura. Le parti convengono che a curare la trascrizione a proprie spese sia la signora ### quale parte cessionaria. Le parti, (leggi tutto)...

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causa n. 4870/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Ilaria Risolo, Giorgio Cozzarini

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2182/2026 del 17-03-2026

... documentali che attestavano il mancato incasso dell'assegno alla data della delibera di revoca. In realtà, il giudice di primo grado ha operato una valutazione complessiva e logica del materiale probatorio, in pieno ossequio al principio del libero convincimento del giudice. La sentenza impugnata non ha affatto ignorato il dato cronologico, ma lo ha correttamente inquadrato nel più ampio contesto fattuale e giuridico. La deposizione testimoniale del fornitore non è stata utilizzata per negare il ritardo, ma per spiegarne la causa e dimostrare che essa non era imputabile a ### Tale testimonianza, unita alla produzione della quietanza liberatoria rilasciata a ### all'atto della consegna dell'assegno, costituisce un quadro probatorio solido a sostegno della tesi dell'assenza di colpa in capo alla beneficiaria. Come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la società appellata "ha dimostrato in atti, attraverso la documentazione contabile e le relative quietanze liberatorie rilasciate dai fornitori, l'utilizzo del finanziamento erogato per l'acquisto di beni finalizzati alla realizzazione del progetto; ha evidenziato che l'inadempimento contrattuale per il mancato incasso dell'assegno (leggi tutto)...

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causa n. 6558/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Diego Rosario Antonio Pinto, Rossella Verderosa

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 4512/2024 del 25-09-2024

... la ricevuta di pagamento in questione ha valore di quietanza, attestandosi l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 2.760 ed essendo stata sottoscritta dal delegato all'incasso. Non è, dunque, necessario che l'opponente fornisse un'ulteriore prova del pagamento mediante assegno, essendo pacifico il valore probatorio della ricevuta, quale fatto estintivo del debito. In merito alla possibilità che la ricevuta si riferisse ad altro rapporto, non va trascurato che la stessa rechi nell'intestazione il codice conto cliente n. 1758050, esattamente corrispondente con il codice riportato nel contratto di finanziamento concluso da ### e ### in data ### (all.1). Del resto, ad ulteriore dimostrazione che il pagamento si riferisse al contratto in questione, l'opponente ha depositato un atto di citazione originariamente notificatole il ### da parte di ### in relazione al contratto di finanziamento in questione ed è verosimile (per come dedotto da parte opponente) che il pagamento effettuato il ### fosse finalizzato a paralizzare l'azione incoata. Per quanto sopra, avendo l'opponente fornito la prova del pagamento dell'importo di euro 2.760,00, incombeva sull'opposta allegare e dimostrare che la (leggi tutto)...

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causa n. 6960/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Mangano Fabio Salvatore

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Giudice di Pace di Trapani, Sentenza n. 325/2025 del 25-07-2025

... provvedere al pagamento tardivo (mod. pagamento tardivo - quietanza liberatoria del beneficiario/ultimo giratario dell'assegno e mod. pagamento tardivo - versamento su ###” erano state tutte inviate ad un indirizzo diverso (#### 20 - ###, rispetto alla residenza del #### Orbene, “In tema di violazione dell'art. 1 della Legge 386/90, in caso di emissione di assegno successivamente alla revoca da parte della banca della convenzione di cheque, è necessario che si provi che il traente era a conoscenza dell'avvenuta revoca al momento dell'emissione del titolo e tale conoscenza preventiva non puo'essere presunta semplicemente dal protesto del titolo”: questo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione attualmente dominante. “La ricevuta di ritorno della lettera raccomandata fornisce certezza dell'avvenuta comunicazione della revoca di autorizzazione da parte del trattario, a norma dell'art. 9 L. 386-90. Se la data di ricezione e' antecedente all'emissione di un assegno, attraverso la ricevuta si fonda la prova della consapevolezza dell'assenza di autorizzazione da parte del traente e perciò della commissione del reato di cui all'art. 1 da parte sua” (così, Cass, ### 03/06/98); “la (leggi tutto)...

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causa n. 8/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Diego Vallone

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