... questa Corte, al fine di integrare l'esimente del fortuito prevista dall'art. 1693 cod. civ. non è sufficiente che un evento, come la rapina, appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in b ase ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod.
civ., ed assolut amente ine vitabile, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possi bili misure id onee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico (Cass., sez. 3, 28/11/2003, n. 18235; Cass., sez. 1, 07/02/2003, n. 1823; Cass., sez. 3, 08/08/2007, n. 17398; Cass., sez. 3, 27/03/2009, n. 7533;
Cass., sez. 3, 21/04 /2010, n. 9439; Cass., sez. 3, 20/12 /2013, 28612; Cass., sez. 6 -3, 15/05/2020, n. 8978).
È stato evidenziato che la responsabilità «può essere vinta solo dalla prova speci fica della derivazion e del danno da un evento 6
positivamente identificato e del tutto est raneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso for tuito e della forza maggiore, le quali non ricorro no nel caso di rapi na, che costituisce attività c he impone di per sé particolari form e (leggi tutto)...