... 3265 del 05.02.2024: “infatti la fattispecie del falsus procurator presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento - e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione (anziché la propria). Sicché il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest'ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di falsus procurator di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso (Cass. 6-3, Ordinanza n. 27008 del 26/11/2020; contra, in ordine alla possibilità di applicazione analogica della disciplina sul contratto stipulato dal falsus procurator, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22891 del 10/11/2016)”.
Non può, pertanto, in tal caso, essere invocata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.
1399 (leggi tutto)...
causa n. 14591/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cinosuro Roberta