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Corte di Cassazione
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25740/2025 del 21-09-2025

... titolare del ramo d'azienda ### e ### concesso in locazione con contratto stipulato in data ###, per la durata di anni sei, alla società ### s.n.c. di ### e ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona tale società, nonché i suoi soci ### e ### personalmente, e ##### e ### quali garanti e co obbligati 3 di 16 solidali, per veder accertata l'il legittimit à del recesso anticipato comunicato dall'affittuaria con raccomandata in data ###, e per senti rli condannare, in via tra loro solidale, al pagamento in proprio favore della somma di € 100.000,00, a titolo di indennizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del contratto. Deduceva l'attrice che, a pochi giorni di distanza dalla consegna dei locali, in data ###, nel ristorante si era verificato un grave incendio che aveva determinato la morte di una dipendente, ### e lesioni personali ad altri soggetti che erano presenti nei locali, ivi co mpresi due ### accorsi sul posto, oltre a danneggiamenti alle strutture e ai beni aziendali, e che la ### e i suoi soci avevano giustificato l'anticipato recesso e il mancato pagamento di detto indennizzo adducendo la responsabilità esclusiva della concedente, per aver consegnato una (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Positano Gabriele

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10227/2025 del 18-04-2025

... domandavano l'accertamento dell'illegittimità del recesso dell'attore e la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno per inadempimento, nella misura di € 40.000. Nel 2012, il Tribunale di Viterbo accoglieva la domanda dell'attore, dichiarando l'inadempimento dei convenuti e la legittimità del recesso esercitato da San nino. Il giudice di primo grado rileva va che il contratto preliminare aveva per oggett o un complesso unitario di beni e attività, il cui trasferimento sarebbe dovuto avvenire contestualmente alla stipula dell'atto definit ivo. Ritene va che il termine del 15/04/ 2007 non fosse meramente dilatorio, ma essenziale per il promissario acquirente, il quale doveva ottenere la disponibilità del compendio per avviare l'attività commerciale. Rilevava, inoltre, che alla data fissata per la stipula i convenuti non avevano eliminato gli o stacoli alla vendita: la particella n. 120 risultava ancora intestata alla ### S.p.a.; la ### manteneva un diritto di prelazione non ancora estinto nei termini previsti; la licenza tabacchi non poteva essere ceduta prima del 02/11/2007. Alla luce di tali elementi, il Tribunale condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Caponi Remo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 28918/2025 del 02-11-2025

... Analoga considerazione si rinviene anche nella ricordata locazione pendente, ai sensi dell'art.80 comma 2 l.fall., ove il legislatore per un verso impone la continuità, ma per altro permette al curatore di conciliare la destinazione liquidatoria che anche quell'immobile dev e assumere in modo efficiente riconoscendogli la facoltà di recesso, dopo un anno dall'apertura del concorso e in caso d i durata ultraquadriennale, dunq ue tornando a prevalere le esigenze di miglior pianificazione e indiri zzo cui s'ispira il progr amma d i liquidazione ex art.104ter l.fall. Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: “In materia di vendita competitiva svolta ai sensi dell'art. 107 l. fall., la stipula da parte del curatore, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori, ex art. 560, 2 comma, c.p.c. e 107, 2 comma, l. fall., di un contratto di locazione non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ex art. 38 l. n. 392/78, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa, in favore del conduttore stesso, di una clausola di prelazione convenzionale; la natura (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Amatore Roberto

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 244/2026 del 02-03-2026

... cauzionale ed indennità per la perdita dell'avviamento commerciale) e, dall'altro, è stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dai locatori, in relazione al contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale sito in #### n.2, sottoscritto in data ### e risolto in data ### (come da comunicazione di recesso del 01.07.2021), con rilascio avvenuto il ###. ### ha censurato la sentenza impugnata per essere giunta a conclusioni errate con riguardo alla domanda avente ad oggetto l'indennità per la perdita dell'avviamento, che il primo giudice ha respinto sul presupposto che “l'attività prevalente esercitata dalla società opposta risulta essere, in base alla visura camerale allegata da parte opponente, locazione immobiliare di beni propri ed altrui, ovvero una attività di natura professionale, nella quale rileva anche il rapporto fiduciario con il professionista, non diretta alla generalità indistinta dei consumatori”. Sostiene invece l'appellante che il requisito del contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori sarebbe desumibile “dalla stessa pattuizione contrattuale che prevedeva che la conduttrice avrebbe svolto (leggi tutto)...

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causa n. 505/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Santini

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 188/2026 del 11-03-2026

... arrecate dal ### a una unità immobiliare condotta in locazione, pertanto, legittimato passivo all'azione di risarcimento dei danni non è il locatore bensì il ### contro il quale il conduttore ha azione diretta ex art. 1585, co. 2 c.c.. La previsione di un'azione diretta del conduttore nei confronti dei terzi esclude che questi abbia al contempo la facoltà di sospendere la corresponsione dei canoni di locazione, non potendosi riversare sul locatore le conseguenze dell'illecito altrui (cfr. Trib. Napoli 618/2025). Al limite esiste un orientamento giurisprudenziale che, pur al di fuori del tenore letterale del secondo comma dell'art. 1585 c.c., assegna alla molestia di fatto la capacità di legittimare il recesso anticipato del conduttore (cfr. Cass. n. 12291/2014) ai sensi dell'art. 3, co. 6 della L. 431/1998 o dell'art. 27 della L. 392/1978, rispettivamente previsti per le locazioni abitative e commerciali di immobili urbani, a condizione che la turbativa sia strettamente e oggettivamente connessa al bene condotto in locazione. Il che equivale a dire che l'esigibilità dei canoni della locazione, quantunque l'obiettiva riduzione del godimento del bene subìto dal conduttore, non si (leggi tutto)...

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causa n. 1075/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mario Venditti

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