... carenza di iscrizione del soggetto incaricato del recupero crediti all'albo ex art. 106 t.u.b., mette conto richiamare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte in materia (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/03/2024 , n. 7243), secondo cui il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'
art. 106 T.U.B . e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l' art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Occorre, infine, esaminare il motivo di opposizione afferente alla mancanza di titolarità del credito asseritamente ceduto in capo alla pretesa cessionaria.
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causa n. 1010/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Valiante, Santoro Ermanno