... le azioni di recupero nell'esercizio dei diritti di regresso e di surrogazione ad essa spettanti verso il ### che, parimenti, la garanzia si è estinta anche in virtù dell'art. 1956 c.c., giacché l'ente, a tutto danno della garante e senza alcuna autorizzazione della stessa, ha fatto credito al soggetto garantito, tollerando il suo inadempimento, concedendo dilazioni o proroghe ed omettendo di assumere iniziative in autotutela a fronte del prospettato inadempimento che oggi viene fatto valere con l'escussione della polizza, con ciò pregiudicando le ragioni della garante ai fini di una sua surroga o regresso, tenuto conto che il ### che comunque già nel 2002 era gravato da perdite straordinarie, si è dapprima posto in liquidazione e successivamente si è estinto, nella totale inerzia del Comune; che anche sotto tali profili, stante l'estinzione della garanzia e/o liberazione della garante ex artt. 1955 e 1956 c.c., la pretesa dell'opposto è dunque del tutto abusiva e infondata; che tale pretesa è, poi, comunque abusiva ed infondata con riferimento al quantum, perché l'ente ha tenuto un contegno tollerante ed omissivo, addirittura concedendo dilazioni o proroghe ed omettendo di assumere (leggi tutto)...
causa n. 2119/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Nardi