... capo escluso è quello relativo alla disciplina dei contratti a termine.
7. Detta disposizione, per orientamento della Corte di cassazione, avrebbe una portata solo ricognitiva di una non applicabilità già insita nel tessuto normativo (cfr Corte di cassazione, sentenza n. 10127/12: “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che le attribuisce un connotato di specialità, ribadito dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in legge n. 106 del 2011, tramite la conferma dell'esclusione della conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati per il conferimento delle supplenze”; nello stesso senso Corte di cassazione sentenze dalla n. 22552 alla n. 22558 del 2016).
8. Dunque nessuna misura ostativa sarebbe prevista, ad avviso della Corte di cassazione, per il settore scuola, stante la inapplicabilità delle discipline ostative interne (prima il d.lgs. n. 368/01 e poi il d.lgs. n. 81/15) alla reiterazione dei contratti a termine e, con esse, (leggi tutto)...
causa n. 1373/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marco Bottino