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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 394/2026 del 06-03-2026

... capo escluso è quello relativo alla disciplina dei contratti a termine. 7. Detta disposizione, per orientamento della Corte di cassazione, avrebbe una portata solo ricognitiva di una non applicabilità già insita nel tessuto normativo (cfr Corte di cassazione, sentenza n. 10127/12: “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che le attribuisce un connotato di specialità, ribadito dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in legge n. 106 del 2011, tramite la conferma dell'esclusione della conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati per il conferimento delle supplenze”; nello stesso senso Corte di cassazione sentenze dalla n. 22552 alla n. 22558 del 2016). 8. Dunque nessuna misura ostativa sarebbe prevista, ad avviso della Corte di cassazione, per il settore scuola, stante la inapplicabilità delle discipline ostative interne (prima il d.lgs. n. 368/01 e poi il d.lgs. n. 81/15) alla reiterazione dei contratti a termine e, con esse, (leggi tutto)...

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causa n. 1373/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marco Bottino

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 2222/2026 del 13-05-2026

... vacante e disponibile”, dunque ai soli docenti con contratti con scadenza al 31 agosto di ciascun anno scolastico; 3) l'art. 4, comma 5 bis, decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni, dalla ### 30 ottobre 2025, n. 164, ha esteso il riconoscimento del beneficio anche ai docenti con contratto con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno); ritenuto che tali misure, per quanto rilevanti, non consentono tuttavia di allineare del tutto il sistema normativo interno ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, non potendo escludersi ingiustificate forme di discriminazione nei riguardi dei docenti con contratti di supplenza brevi, che di fatto svolgano un servizio equiparabile a quello degli altri, anche per via dell'eccessivo uso della reiterazione dei contratti, a prescindere dunque dalla tipologia del contratto o della formale scadenza al 30 giugno; occorre poi comprendere se le misure introdotte abbiano valore retroattivo; ma anche se così non fosse, i principi espressi dalla Corte di giustizia consentono certamente di riconoscere il beneficio, pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso, come avvenuto prima delle suddette (leggi tutto)...

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causa n. 341/2026 R.G. - Giudice/firmatari: Fiorentino Mario Gilberto Fausto

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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 593/2026 del 08-05-2026

... del piano straordinario di assunzioni. In caso di reiterazione dei contratti a tempo determinato avente ad oggetto supplenze su organico di fatto o temporanee è onere del lavoratore fornire la prova di un uso improprio o distorto di tali tipologie di supplenze. 51. A tale quadro, si aggiunga che l'art. 4 bis, comma 1, del d.l. n. 87/2018, conv. n l. n. 96/2018, ha abrogato l'art 1, comma 131, della l. n. 107/2015. In tal modo, è venuto meno il limite di trentasei mesi, anche non continuativi, per la reiterazione dell'uso di contratti a tempo determinato di durata annuale nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 29, comma 2, lett. c) esclude espressamente che i contratti a tempo determinato, stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento di supplenze, dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal medesimo decreto. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire la reiterazione illimitata dei contratti a termine, alla luce proprio della declaratoria di illegittimità costituzione dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 proprio nella parte in cui autorizza il rinnovo illimitato dei contratti di lavoro a tempo determinato. (leggi tutto)...

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causa n. 1875/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Salvatore

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 527/2026 del 08-05-2026

... illegittimità del termine apposto, con conseguente abusiva reiterazione dei contratti sottoscritti tra le parti, si rileva quanto segue. Giova porre le premesse e partire dalla considerazione che, nella materia del pubblico impiego e in particolare in ambito scolastico, la speciale disciplina del contratto di lavoro a termine non può ritenersi abrogata dal D.lgs. n. 368 del 2001, stante l'immanenza della regola "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali" (Cass. n. 10127/2012, n. 392/2012). Le assunzioni a termine nel settore della scuola non sono, quindi, riconducibili alla regolamentazione generale sui contratti di lavoro a termine, dettata dal predetto D.lgs. n. 368 del 2001 per dare attuazione alla direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'#### e ### sul lavoro a tempo determinato. La specialità del sistema è stata espressamente riconosciuta dall'art. 70 D.lgs. n. 165 del 2001, anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle ### (v. Cass. n. 22553/2016). A tal proposito occorre, infatti, rilevare che l'art. 70 comma 8 del D.lgs. n. 165 del 2001 fa salve le procedure della scuola statuendo che "Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale (leggi tutto)...

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causa n. 3285/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Annalisa Gualtieri

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 3714/2025 del 11-03-2025

... 4224 del 10.02.2023 che ha ribadito anche che i “contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso» ( Cass. n. 18698/2022 e negli stessi termini Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022). Venendo al caso di specie, è pacifico che gli attori, dopo avere lavorato per tre annualità, hanno proseguito (leggi tutto)...

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causa n. 48026/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Canonaco Assunta

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