... all'atto di pign oramento impugnato risultasse, come da relata del l'### di riscossione, consegnata personalmente alla destinataria e, dunque, a nulla rilevasse la mancata sottoscrizione da parte di quest'ultima.
1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto oppone solamente una delle due, autonome, rationes decidendi espresse dalla CTR nel p unto della sentenza specificamente impugnato. I giudici di appello, oltre ad accertare la nullità della notifica, ne hanno, infatti, rilevato la tardività, per essere stata eseguita oltre il termine di cu i all'art. 25, comma 1 , lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigente, statuizione quest'ultima che non viene in alcun modo attaccata.
2. Con il secondo motiv o si de duce, in relazione all'art. 3 60, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione degli artt. 12 e 50 d.P.R. 602/73, 16
d.lgs. n. 46/1999, per non av ere la CTR ritenu to preclusiva la omessa tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento di cui all'art. 50
d.P.R. n. 602 del 1973, emesse e notificate nel 2005.
2.1. Ai fini della autosufficienza, ### riporta integralmente, a p.
14 del pro prio ricorso, le re lative ampie deduzioni svo lte nell'atto di appello, e (leggi tutto)...