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Dall'art. 66 disp. att. al c.c. si ricava che l'amministratore del condominio, nell'espletamento dei poteri di convocazione conferitigli dalla legge, ha la necessaria discrezionalità nell'inserimento di argomenti all'o.d.g. delle assemblee e, così come può essere obbligato a convocare un'assemblea su richiesta dei condomini, analogamente può essere obbligato ad inserire un punto all'o.d.g. qualora la richiesta provenga da almeno due condomini che rappresentino 1/6 dei millesimi della proprietà (argomento ex 1° comma art.
66 disp. att. al c.c.).
Nel caso di specie non risulta agli atti che una tale richiesta sia pervenuta all'amministratore e, pertanto, non si ravvisa una violazione di un dovere legale gravante sullo stesso e sanzionabile con gli strumenti previsti dagli artt. 1129 e 1130 c.c.; ciò è ben noto anche a parte attrice, la quale, infatti, ha contestato in capo all'amministratore una pretesa responsabilità precontrattuale ex art. 1337 Dal canto loro gli odierni attori, in qualità di condomini, avrebbero legittimamente potuto, nell'espletamento del loro diritto di partecipazione alle assemblee, effettuare nella opportuna sede ###ordine ad una diversa ripartizione (leggi tutto)...
causa n. 9685/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Agate Alessio, Filippo Lo Presti