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Corte di Cassazione
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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1900/2025 del 07-11-2025

... custode del convenuto, va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 I più recenti arresti giurisprudenziali inscrivono la responsabilità in esame non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa ma nel - 5 - novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (### Cass. III 20.5.1998 n. 5031 , Cass. Sez. III 12.5.1999 n. 4689 , Cass. Sez. III 17.01.2001 n. 584 e Cass. civile Sez. III n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003). La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (### sentenza n. (leggi tutto)...

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causa n. 2048/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Gigante

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 558/2026 del 06-05-2026

... condomini e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano. Questo principio, sancito dalla Suprema Corte (###: Corte Cass., sez. II, 15/01/2025, n. 1002) assegna tale obbligo legale all'amministratore in proprio in quanto esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, non rientrando tra le attribuzioni dispositive e i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., essendo invece funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi. Ne consegue che la legittimazione passiva nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi spetta all'amministratore personalmente e non al condominio in persona dell'amministratore, e che la violazione di tale obbligo, potenzialmente idonea a causare un danno al creditore per il rallentamento nella realizzazione coattiva delle sue ragioni, integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana e non contrattuale, con la conseguenza che dall'omessa o intempestiva esecuzione della comunicazione non può (leggi tutto)...

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causa n. 979/2026 R.G. - Giudice/firmatari: Luigina Tiziana Marganella

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Tribunale di Sondrio, Sentenza n. 95/2026 del 17-04-2026

... inoltrare ogni richiesta di pagamento che riceverà dall'amministratore del condominio alla signora ### la quale dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto entro e non oltre i termini ivi indicati. Il signor ### si impegna a rimborsare alla signora ### il 50% degli importi da quest'ultima versati entro sette giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'avvenuto pagamento; 21) le parti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio del figlio; 22) le parti si impegnano a rimettere ogni eventuale querela sporta l'una nei confronti dell'altra, dichiarando di non avere nulla a che pretendere reciprocamente in riferimento ai fatti denunciati; 23) le parti dichiarano e danno atto di aver già diviso fra loro qualsivoglia altro bene comune e definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente e di non avere reciprocamente nulla più a pretendere, escluse le condizioni economiche indicate nel presente (leggi tutto)...

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causa n. 269/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Barbara Licitra, Patrizio Gattari

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6649/2026 del 23-04-2026

... Ora, nel caso di specie, appare evidente come la responsabilità per i danni lamentati debba essere integralmente ascritta ai convenuti, in qualità di proprietari della rampa da cui è scaturito l'evento lesivo. Ed invero, la condotta omissiva dagli stessi tenuta, concretizzatasi in una protratta e negligente carenza di manutenzione del bene sin dal momento del relativo acquisto, ha determinato una situazione di degrado tale da cagionare pregiudizi alle proprietà sottostanti delle attrici. Ne consegue, pertanto, che sussiste un nesso eziologico diretto tra l'inadempimento degli obblighi di custodia e conservazione gravanti sui convenuti e i danni subiti dalle attrici, con conseguente imputabilità degli stessi in capo ai primi. Non può condividersi la ricostruzione effettuata da parte convenuta che deduce l'esistenza di un condominio parziario tra la proprietà ### e il sovrastante tratto della rampa di proprietà di parti convenute atteso che il rapporto fra gli stessi va ricondotto ad un rapporto tra due proprietà esclusive che non costituiscono un edificio e /o un fabbricato condominiale, non appartenendo neanche al medesimo edificio condominiale. Ed infatti, contrariamente a (leggi tutto)...

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causa n. 10998/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Valentina Valletta

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2303/2026 del 07-04-2026

... Dall'art. 66 disp. att. al c.c. si ricava che l'amministratore del condominio, nell'espletamento dei poteri di convocazione conferitigli dalla legge, ha la necessaria discrezionalità nell'inserimento di argomenti all'o.d.g. delle assemblee e, così come può essere obbligato a convocare un'assemblea su richiesta dei condomini, analogamente può essere obbligato ad inserire un punto all'o.d.g. qualora la richiesta provenga da almeno due condomini che rappresentino 1/6 dei millesimi della proprietà (argomento ex 1° comma art. 66 disp. att. al c.c.). Nel caso di specie non risulta agli atti che una tale richiesta sia pervenuta all'amministratore e, pertanto, non si ravvisa una violazione di un dovere legale gravante sullo stesso e sanzionabile con gli strumenti previsti dagli artt. 1129 e 1130 c.c.; ciò è ben noto anche a parte attrice, la quale, infatti, ha contestato in capo all'amministratore una pretesa responsabilità precontrattuale ex art. 1337 Dal canto loro gli odierni attori, in qualità di condomini, avrebbero legittimamente potuto, nell'espletamento del loro diritto di partecipazione alle assemblee, effettuare nella opportuna sede ###ordine ad una diversa ripartizione (leggi tutto)...

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causa n. 9685/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Agate Alessio, Filippo Lo Presti

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