... sopra riportato, corre l'obbligo di osservare che la responsabilità del ### nella determinazione degli eventi che hanno cagionato il danno all'attore è configurabile anche alla luce delle norme che disciplinano il rapporto di mandato e cioè proprio quel rapporto invocato dal convenuto per liberarsi da colpa.
È noto, infatti, che (cfr. ex multis Cass. 11419/2009) “in tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), che si identifica con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità. Pertanto, è sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante, sicché, se a giustificazione dell'eventuale inadempimento venga addotto il fatto del terzo, per liberarlo da responsabilità è necessario che tale fatto sia del tutto estraneo ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, (leggi tutto)...
causa n. 3949/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Macca Mauroernesto