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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1712/2026 del 06-03-2026

... bilaterale durante il soggiorno presso l'### in quanto la legionella pneumophila sarebbe stata provocata dal batterio denominato “legionella” che si sarebbe diffuso nell'impianto termale di pertinenza del complesso alberghiero. Si costituiva in giudizio ### di ### & C. s.a.s., che eccepiva la prescrizione del diritto azionato, l'infondatezza della domanda e l'eccessiva quantificazione per i danni richiesti. Chiedeva di chiamare in causa la compagnia assicurativa ###ni spa per essere manlevata in caso di condanna. La convenuta evidenziava la mancanza di prova da parte dell'attore di aver contratto la patologia dalla quale sarebbe derivata una broncopneumopatia cronica ostruttiva, una sindrome disventilatoria mista ed infine una grave sindrome depressiva endoreattiva. Non era stata fornita alcuna prova dell'effettiva verificazione dell'evento; del pari non era provato il nesso di causalità, ossia che l'evento lamentato fosse imputabile alla società convenuta (tenuto conto, che tutti gli impianti della struttura alberghiera del ### erano correttamente manutenuti secondo i vigenti regolamenti e/o disposizioni di legge). Si costitutiva in giudizio ###ni s.p.a., eccependo la genericità della (leggi tutto)...

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causa n. 4212/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, De Tullio Giuseppe, De Rosa Rosanna

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 178/2026 del 07-01-2026

... risultavano negativi per batteri aerobi, anaerobi, funghi e legionella e che solo il ### - e, cioè, tre giorni dopo il ricovero presso l'ospedale romano - il batterio risultava positivo all'esame colturale. In ogni caso, la prof.ssa ### nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la propria responsabilità nel decesso dello ### chiedeva di poter essere autorizzata a chiamare in causa la ### s.p.a. con la quale deduceva di essere assicurata al momento del fatto. Quindi, autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la #### s.p.a., la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sostenendo che l'unica competente a decidere in merito all'azione di rivalsa esercitata dall'### ospedaliera convenuta (e, quindi, da un ente pubblico) nei confronti dei propri dipendenti, sulla scorta degli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976 n. 335, era la Corte dei conti. Quanto, poi, al rapporto assicurativo con la prof.ssa ### eccepiva l'inoperatività della polizza per estraneità della fattispecie rispetto all'attività garantita dal contratto e, in via alternativa, per assenza di colpa grave dell'assicurato. Deduceva, inoltre, la responsabilità dell'### (leggi tutto)...

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causa n. 32528/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Lombardo Fabio

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Tribunale di Massa, Sentenza n. 746/2023 del 15-12-2023

... precedente al decesso. *** Tanto premesso, in ipotesi di responsabilità medica, si configura un doppio ciclo causale: attesa la natura contrattuale, incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico, quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo, che si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione di detto rapporto, consistente in condotte attive o omissive, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, potendosi il creditore limitare ad allegare l'inadempimento. Ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 12 settembre 2013, n. 20904; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza ### del 2019). Quanto, invece, al concreto atteggiarsi della causalità materiale, “nella responsabilità medica […] l'accertamento del nesso di causalità materiale (tra condotta ed evento) deve essere compiuto alla luce dei princìpi di (leggi tutto)...

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causa n. 2141/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Prudente Valentina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7295/2023 del 13-03-2023

... dalla ASL competente, esclude ndo il rischio 7 di 11 legionella nell'impianto: invece, gli arbitri e il Tribunale, come pure la Corte d 'appello nella ordinanza di inammissibilità, hanno dato rilievo ad un astratto “rischio legionella”, insufficiente a fondare la condanna al risarcimento del danno; mentre non può ammettersi una diversa conc lusione di ### e Tribunale in sede ci vile, essendo evidenti i vizi logico-giuridici del convincimento raggiunto dalla sentenza imp ugnata, frutto di u na lettura superficiale degli atti. Le relazioni depositate nel corso delle indagini penali, da cui è emersa la mancanza della legionella nei campioni d'acqua prelevati, sono, in fatti, pienamente su fficienti per escludere ogni inadempimento: tanto è vero che i c.t.u. nominati dagli arbitri non hanno ritenuto necessario ripetere la campionatura dell'acqua e le analisi batteriologiche e chimiche al fine di verificare la presenza di batteri. Le consulenze, eseguit e secondo accu rati canoni metodologici in sede penale da organi certificati della ASL di ### sono più a tte ndibili di quelle espletate nel procedimento arbitrale, carenti e sbagl iate. Onde il g iudice ci vile ben avrebbe potuto (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Amendola Adelaide, Nazzicone Loredana

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Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 465/2023 del 18-07-2023

... attori. Le altre considerazioni del CTU in punto di responsabilità non rilevano, trattandosi di considerazioni di carattere giuridico. La responsabilità del diverso posizionamento ricade sull'appaltatore, in virtù dell'onere probatorio sullo stesso incombente di cui si è sopra dato atto (l'attrice ha allegato ma non provato che il quadro sia stato lì posizionato su accordo delle parti). ### non ha, invero, quantificato il costo per l'eliminazione della difformità, poiché un intervento di spostamento determinerebbe uno stravolgimento dell'intera centrale termica. Il prezzo va tuttavia equitativamente ridotto di € 1.500; 2) progetti. ###, riscontrato che sia l'impianto elettrico sia l'impianto di climatizzazione e VMC sono difformi dal progetto, ha stimato i costi per la produzione delle certificazioni conformità degli impianti, previo aggiornamento delle tavole grafiche, comprensive della verifica da parte di altro progettista, in € 3.000,00; 3) armadio tecnico. ### ha riscontrato la difformità dal progetto dell'armadio tecnico, eliminabile con una spesa complessiva di € 3.700,00; 4) funzione anti - legionella. ### ha riscontrato in tal caso non una difformità dal (leggi tutto)...

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causa n. 1800/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mula' Gianluca

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