... c.c. prevede che «la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite».
Trattandosi, allora, di contratto ad efficacia «prolungata», l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo «saltare» il vincolo contrattuale. Infatti, si è affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458, primo comma, c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza ### 25 a 34
dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente (Cass., sez. 2, 21 giugno 2013, n. 15705; da ultimo Cass., sez. 2, 17 luglio 2023, n. 20460).
La sentenza che pronuncia la risoluzione ovvero quella che accerta l'effetto risolutorio già avvenuto del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto (leggi tutto)...
causa n. 2052/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Mario Rocco