... cod. proc. 4 Precisa la ricorrente che, essendo la revoca del titolo originario (decreto ingiuntivo) antecedente agli atti d'intervento, i giudici d'appello avrebbero dovuto dichiarare improseguil### l'esecuzione intrapresa dai creditori successivi, posto che il giudice dell'esecuzione era tenuto a compiere d'ufficio la verifica dell'esistenza del titolo esecutivo, determinando la sua inesistenza originaria o la sua sopravvenuta caducazione l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetti ex tunc.
3. Con il terzo motivo (indicato in ricorso come secondo motivo) si deduce, in relazione al n. 3 del primo comma dell'ari:. 360 cod. proc.
civ., la violazione degli artt. 91 e 92, secondo connmai, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis; in subordine, con il quarto motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, cod.
proc. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ,.
La ricorrente contesta alla Corte di appello di non avere valutato la sussistenza dei presupposti per esercitare il potere di compensazione delle spese di lite e censura la decisione gravata nella parte in cui il (leggi tutto)...