... ### n. 56/18) l'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria è, da parte del debitore-venditore (###, la dolosa preordinazione dell'atto del 2006
al fine di pregiudicare le ragioni del suo futuro creditore (consilium fraudis) e, da parte dell'acquirente (###, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione (partecipatio fraudis).
Gli elementi di prova acquisiti (il pagamento effettivo di un prezzo che non appare irrisorio e la sottoscrizione della scrittura privata a gennaio del 2006, quasi quattro anni prima del mutuo concesso da ### a ### nel dicembre 2009, da cui è sorta l'obbligazione restitutoria dedotta in giudizio dall'attore in revocatoria) non depongono in favore di una prova presuntiva dell'elemento soggettivo, ossia che la scrittura privata sia stata preordinata allo scopo di pregiudicare le ragioni di un futuro creditore. Deve, perciò, ritenersi che la vendita risalente al 2006 sia stata liberamente voluta dalle parti senza una finalità fraudolenta nei confronti di futuri creditori dell'alienante e che, pertanto, l'atto pubblico di ripetizione del negozio, stipulato dopo il saldo del prezzo e in esecuzione dell'obbligo, non è revocabile per insussistenza dell'elemento (leggi tutto)...
causa n. 162/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Iannicelli Guerino, Giuliano Giuliana