... 3.10.1866, fatta salva la loro volontà di conservare la cittadinanza austriaca mediante dichiarazione espressa con le modalità indicate dall'art. 14 del trattato dd.
3.10.1866, dichiarazione che nel caso de quo non è stata provata.
Risulta invece provato che ### è nato a ### di #### il ###, era ancora in vita al momento dell'annessione del territorio di ### al ### d'### e che non ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato (leggi tutto)...
causa n. 2432/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe D'Agostino