... trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della ricognizione di debito.
10.1 ### del trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, della ricognizione di debito, non può prescindere dall'esame della natura giuridica del la stessa, come disciplinata, unita mente alla promessa di pagamento, dall'art. 1988 c.c., secondo il quale: «La promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. ### di questo si presum e fino a prova contraria». È espressione di prin cipio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fo nte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, compor tante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass., Sez. 1^, 20 dicembre 2016, n. 26334; Cass., Sez. 3^, 2020, 24451; Cass., Sez. 1^, 25 gennaio 2022, n. 2091), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria. Esso può essere indicato o meno nell'atto (leggi tutto)...