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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31304/2025 del 01-12-2025

... parzialmente riformata in appello, avverso la quale propone ricorso la società contribuente, sviluppando quattro motivi di impugnazione, cui replica l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, il ###, in persona del sost. Procuratore generale dott. Ful vio Troncone, ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso, mentre la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO 1. Vengono proposti quattro motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per omessa 3 di 8 dichiarazione di inammissibilità dell'appello, retto su unica domanda nuova e, quindi, inammissibile. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile per violazione degli articoli 83 e 101, quarto comm a, del d.P.R. n. 917/1 986. Nella sostanza si lament a essersi q ualificata come minusvalenza n on deducibile, anziché sopravvenienza passiva deducibile, la sostanziale perdita della partecipazione in altra società dichiarata fallita. 1.3. Con il terzo motivo si (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16549/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### SOMALIA 67, presso lo st udio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difend e unitam ente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### E, in persona del ### generale pro tempore, ex lege domiciliata in ### 1 2, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende -controricorrente 2 di 8 avverso SENTENZA della #### - #### n. 1357/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Co: #### contribuente soc. ### srl era attinta da avviso di accertamento per gli anni di imposta 2009 e 2010 per diversi profili che si riducono -ai fini che qui interessanoalla deducibilità come sopravvenienza passiva della partecipazione in una società poi fallita e nella fruizione della detassazione su investimenti in macchinari prevista dall'art. 5 del d.l. n. 78/2009, che l'### non riconosceva nell'operazione di acquisto di camion e piatt aforma gru, loro assemblaggio da parte della contribuente e cessione ad altra società che, a sua volta, li ha ceduti a società finanziaria che, infine, li ha trasferiti in leasing alla contribuen te, non potendosi qualificare l'operazione come di lease back. 
Gli atti impositivi avversati e rano annullati dal giudice di prossimità, con sentenza parzialmente riformata in appello, avverso la quale propone ricorso la società contribuente, sviluppando quattro motivi di impugnazione, cui replica l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. 
In prossimità dell'adunanza, il ###, in persona del sost. Procuratore generale dott. Ful vio Troncone, ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso, mentre la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. 
CONSIDERATO 1. Vengono proposti quattro motivi di ricorso.  1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per omessa 3 di 8 dichiarazione di inammissibilità dell'appello, retto su unica domanda nuova e, quindi, inammissibile.  1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile per violazione degli articoli 83 e 101, quarto comm a, del d.P.R. n. 917/1 986. Nella sostanza si lament a essersi q ualificata come minusvalenza n on deducibile, anziché sopravvenienza passiva deducibile, la sostanziale perdita della partecipazione in altra società dichiarata fallita.  1.3. Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 5 d.l. n. 78/2009, nonché degli articoli 83 e 101 del d.P.R. n. 917/1986 e art. 2909 del codice civile per omesso abb attimento o riduzione dell'utile della contribuente per l'anno 2009 in ragione dell a deducibilità de gli investimenti svolti.  1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, consistente nell'inesistenza d i danno erariale “invocato dalla sentenza d'appello per non azzerare e comunque per non ridurre l'utile reddituale ### preteso dall'### finanziario”.  2. Il primo motivo non può essere accolto. 
Si lamenta che in sede d'appello sia stata chiesta la conferma dell'atto di contestazione, invece che degli atti impositivi che sono stati effettivamente notificati e che siasi fatto riferimento a diverso periodo di imposta. 
Correttamente il collegio di secondo grado ha fatto uso del potere del giudice di qualificazione della dom anda, secon do i suoi dati sostanziali, interpretando le conclusioni per la riforma della sentenza e la con ferma deg li avvisi di accerta mento notificati alla parte contribuente. 
È st ato infatti affermato che nel processo tributario , ove l'### finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in 4 di 8 appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla st essa idonee a sostene re la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. VI-5, n. 7369/2017, conf. n. 6302/2022). 
Altresì, in tema di conte nzioso tribu tario, la riproposizio ne in appello delle ragioni post e a fondamento de ll'originaria impugnazione del provvediment o impositivo da parte del contribuente ovvero della legitt imità dell'accertamento da parte dell'### finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024). 
Il motivo non può quindi essere accolto.  3. Neppure è fondato il secondo motivo, ove si lamenta non sia stata ammessa la deduzione della perdita d ella par tecipazione in società dichiarata fallita, qualificata come min usvalenza da svalutazione ### , invece che come sopravvenienza passiva ###. 
Ed infatti, a seguito di novellazione, non sono più deducibili le minusvalenze da svalutazione, cioè le diverse qualificazioni di un bene, ma solo quelle ch e seguono a effet tiva cessione del bene. 
Parallelamente, sono sopravvenienze passive solo quelle indicate nel quarto comma del novellato art. 101, d.P.R. n. 917/1986, cioè quelle che -non già comprese nella categoria precedentesi concretino in mancato ricavo previsto, in spese sul ricavo o in perdita del credito.  3.1. In questo senso, è stato affermato che in tema di reddito di impresa, l'indeducibili tà delle minusvalenze da valu tazione di 5 di 8 partecipazioni societarie costituenti immobilizzazioni finanziarie, ex art. 101 , comma 2, in relazione all'art . 94 ( "ratione temporis" vigente) TUIR va ugualmente affermata in base alle norme citate se, nello stesso esercizio d i riferimento, intervenga cessione delle partecipazioni medesime p er lo stesso valore nominale di cui alla svalutazione intervenuta, stante la riconducibilità, in ogni caso, della minusvalenza a d etta previa svalutazione, presupponendo l'operatività della deroga stabilita dalla norma transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 344 del 2012 - che consente la deducibilità delle svalutazioni delle azioni o quote, se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo al 2003 - la rituale indicazione in contabilità della relativa perdita da svalutazione ( Cass. V, n. 24273/2021). Ciò è coerente con quanto ripetuto più volte da questa Corte, ovv ero che la cessione di un credito prosoluto, a un prezzo infer iore all'effett ivo valore dello stesso, costituisce una perdita su crediti, la quale, in presenza del requisito dell'inerenza, è deducibile, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del d.P.R.  n. 917 del 1986, soltanto quando risulta da elementi certi e precisi ovvero quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale; ciò comporta che soltanto in quest'ultimo caso opera l'automatica deducibilità per la certezza dell'insolvenza e dell'entità delle perdite, mentre, in tutti gli altri casi, il contribuente è onerato della prova dell'effettiva riduzione di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito per la cessione, e, dunque, dell'oggettiva definitività della perdita (cfr., da ultimo, Cass. T., n. 4223/2025).   Peraltro, in tema di red dito di impresa, le minusvalenze da svalutazione delle partecipazioni societarie determinate dalla distribuzione di utili soggetti al regime "madrefiglia" le quali, ex art. 96-bis, comma 5, T.U.I.R. sono indeducibili, trattandosi di utili n on tassati, no n sono soggette alla disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 344 del 2003, con la conseguenza che non opera la deducibilità da esso prevista in 6 di 8 via tem poranea in deroga al nuovo regime della "pa rtecipation exemption", non avendo questo determin ato alcun effetto penalizzante nei confronti di dette minusvalenze rispetto al regime precedente nel quale esse erano fiscalmente irrilevanti (cfr. Cass. V, n. 19286/2020). 
Pertanto, il secondo motivo non può essere accolto.  4. Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile. 
Vi si prospetta doglianza per non aver dato seguito al giudicato interno in ordine alla deduci bilità degli investime nti fatti in macchinari ex art. 5, d.l. n. 78/2009, con conseguente abbattimento degli utili. 
Il punto è esaminato dalla sentenza in scrutinio a pag. 8, dal terzo capoverso in avant i. Vi si riconosce come investimen to deducibile anche la complessa operazione svolt a da parte contribuente: acquisto separato di camion e piastra con gru, assemblaggio dei due beni, ottenendo un bene nuovo con codice ### diverso, cessione dello stesso ad altra ditta che, a sua volta, lo cede a società fi nanz iaria che lo forn isce in leasing alla contribuente. La circostanza che i beni non siano stati immatricolati (assieme ad altre circostanz e) ha fatto pro pendere il collegio d'appello per il carattere di beni nuovi, quindi frutto di investimenti deducibili, anche se all'esito di operazione complessa, interessante soggetto terzo, diverso dalla società di leasing. 
La senten za in scrutinio accoglie qu indi la tesi della parte contribuente e, infatti, sul punto ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l'appello erariale. Si deve quindi concludere che la contribuente sia, su questo cap o di domanda, integral mente vittoriosa, donde la doglianza -sul relativo capo di sentenzarisulta inammissibile.  5. Infondato è il quarto motivo, dove si lamenta omesso esame di fatto decisivo, inerente la mancanza di danno erariale. In verità, dall'esame della sentenza in scrutinio, la questione risulta trattare il 7 di 8 punto a pag. 6, terzo capoverso, e a pag. 10, ultimo capoverso, facendone oggetto di statuizion e, donde non sussiste l'omesso esame. 
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuo vo testo dell'art . 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le ### deve essere interpretata, al la luce dei canoni e rmeneutici dettati dall'art. 12 d elle preleggi, come riduzione al "mini mo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla m otivazione. 
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal te sto della sente nza impugnata, a p rescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assolu ta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualun que rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).  6. In definitiva, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in €.dodicimila/00, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il 8 di 8 versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Fracanzani Marcello Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20503/2025 del 21-07-2025

... locazione) spettan o al credit ore pignorante” (p. 18 del ricorso). 3.1. Il motivo è inammissibile. Ferma la piena condivi sibilità di quanto argomentato dalla proposta di definizione, si rileva che viene censurato un passaggio motivazionale che la corte territoriale ha svolto meramente ad abundantiam (come si evince dal fatto che inizia con “peralt ro”: v. p. 9 dell'impugnata sentenza), mentre, nuovamente, omette di censurare le rationes decidendi illustrate in sede di scrutinio del primo motivo e sulle quali la motivazione dell'impugn ata sentenza si consolida. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichi arato inammissibile. 16 di 16 5. Non è luogo a provved ere in ordin e alle spese del giudizio di legittimità, dato che i re sistenti sono rimasti intimati e non hanno svolto attività difensiva. 6. Consi derato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito di proposta di definizione accelerata nel senso della in ammissibilità del ricorso, la ### avendo definito il giudizi o in conf ormità della proposta, deve applicare il quarto co mma dell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23477/2021 R.G. proposto da: ### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvoca to ### domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.   -ricorrente contro #### -intimati avverso la SENTENZA del la CORTE ### di CAGLIARI 382/2020 depositata il ###.  2 di 16 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere dr.ssa ### Rilevato che 1. Do nato ### e ### rri convenivano in giudizio avanti al Tr ibunale di Cagliari la E dil ### i di ### e ### s.n.c., con cui avevano concluso un prelimin are di comp ravendita di un immobile sito in località ### Lamentavano che l'impresa aveva omesso di prestare fideiussione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 e che in oltre l'immobile era privo delle caratteristiche promesse ed affetto da vizi; chiedevano pertanto la dichiarazione della legittimità del recesso dal contratto o, in via subordinata, la dichiarazione della nullità del contratto, in ogni caso con condanna alla restituzione della caparra. 
Si costituiva l'impresa promittente venditrice, resistendo ed alt resì chiedendo, in via riconven zionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione dell'immobile dalla data del 18 Aprile 2007 fino a quell a dell'effettivo rilascio, occupazione illegittima in conseguenza della nullità dell'atto concluso tra le parti.  2. Con sentenza n. 2000 del 24 giugno 2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità del contratto preliminare, per non av ere l'impresa promi ttente venditrice prestato la fideiussione prevista dalla leg ge, e per l'eff etto la condannava alla restituzione della caparra, mentre rigettava la domanda di risar cimento del danno proposta sia dagli attori sia, in riconvenzionale, dall'impresa.  3. Avverso tale sentenza la ### di ### e ### s.n.c. proponeva app ello; si costituivano, resistendo al gravame, ### e ### 3 di 16 4. Con sentenza n. 382 del 7 lu glio 2020 la ### e d'Appello di Cagliari rigettava l'appello, integralm ente confermando l'impugnata sentenza.  5. Avverso tale sentenza l'impresa propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 
Restano intimati i resistenti.  6. ### delegato formulava proposta di decisione accelerata, avente il seguente tenore: <<ritenuto: - che il primo motivo - con cui si ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1216 e 1590 cod.  civ. e dell'ar t. 2697 cod. civ., sul presupposto che non spettasse alla società promittente venditrice “l'onere di dimostrare di aver ricevuto la pien a disp onibilità dell'immobile una volta risolto il prelimin are il 2 dicembre 2006 per l'avvenuto recesso dallo stesso da parte dei ###ri ### e Serri” - appare inammissibile, giacché, in disparte il rilievo che esso fa riferimento ad una norma (l'art. 1590 cod. civ.) e a principi enunciati con riferimento alla locazione, non cog lie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (donde la sua inammissi bilità: Cass. Sez. 6 -1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv.  658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv.  670733-01), visto che la sentenza m ostra di dubitar e che “l'immobile sia stato realmente abit ato dai convenuti” e, dunque, che essi siano stati immess i nella disponibilità dell'immobile, conclusione che la ricorrente si propone, per vero, di confut are attrav erso una rilettura delle risultanze istruttorie, così proponendo un tipo di censura che esula da quella di violazione dell'art. 2697 cod. civ., “ configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era 4 di 16 onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv.  649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 6588 40-01), re stando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valut azione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ovv iamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (C ass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.) , qui neppure evo cati; - che il secondo motivo - con cui è lamentata violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 cod.  civ. “circa il mancato riconos cimento della sussistenza dell'indebito legato alla dichiarazione di nullità del contratto preliminare”, oltre a violazione e falsa applicazione deli artt.  115 e 116 cod. proc. civ., nonché 1223, 1226, 2056 e 2727 cod. civ., “in tema di prova del riconoscimento del danno da illegittima occupazione” - appare, nuovamente, inammissibile; - che, per vero, ess o - investendo l'affermazione secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe neppure of ferto “elementi sufficienti a dimos trare, anche mediante un meccanismo presunt ivo, che il bene era commercia[bi]le e idoneo a produrre reddito” - si appunta avverso una “ratio decidendi” aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella so pra illustrata (che ha escluso, come detto, esservi prova che i promissari acquirenti abbiano mai occupato l'immobile og getto del preliminare), donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta 5 di 16 infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censur e relative alle altre ragi oni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'interv enuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); 3 - che, d'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla sussis tenza di un “defic it probatorio”, anche quanto alla dimostrazio ne del danno da illegittima occupazione (oltre che, “in lim ine” dell 'esistenza dell'occupazione stessa) è oggetto di una censura che s i esplica attrav erso una “rilettura” del materiale istruttorio, evidentemente preclusa nella presente sede di legitti mità, come è reso evidente dal terzo motivo di ricorso che contesta “la valutazione delle prove documentali of ferte dalle parti”, evocando - inammissibilmente, come si dirà di seguito - ora gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ora l'art.  2727; - che, difatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc.  - norma che sancisce il prin cipio secondo cui il giudice decide “iuxta allig ata et probata p artium” - può essere dedotta co me vizio di legittimità “solo denunc iando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01); - che parimenti inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio 6 di 16 della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovver o, all'oppo sto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultan za probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass . Sez. 3 , sent. 10 giugno 2016, n. 1189 2, Rv. 640193-01, nell o stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.  18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora conse nte il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, 20867, Rv. 659037-02); - che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ., giacché, se questa ### ha affermato che il rifiuto di comp iere un ragionamento presuntivo è “deducibile senza dubbio come vizio di falsa app licazione delle norme degli a rtt. 2727 e 2729 cod. civ.”, ciò richiede che “n ella motivazione d ella sentenza di merito” si colga e, quindi si denu nci, “un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod.  si rif iuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, qu indi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, e ciò perché il “rifiu to espresso e motivato di individuare una presunzi one «hominis»” deve essere trattato “allo stesso mo do dell'applicazione di un a presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati 7 di 16 dall'art. 2729 co d. civ.”, visto che i n “entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d.  falsa applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che nella specie, per contro, il ricorso non fa cenno ad alcun “rifiu to espresso e” (soprattut to) “motivato”, presente nell a sentenza impugnata, di “individuare un ragionamento presuntivo”, donde l'inammissibilità pure della censura di violazione dell'art.  2727 cod. civ.; - considerato, pertanto, che il ricorso appare inammissibile.>>. 
Il di fensore della società ricor rente depositava istanza motivata di decisione del ricorso, che pertanto veniva avviato all'udienza camerale.  ### non ha depositato conclusioni. 
La società ricorrente ha depositato memoria. 
Considerato che 1. Con il prim o motivo la società ricorrente denuncia “### e falsa applicazione ex art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. delle norme di cui agli artt. 1216 e 1590 cod.  civ. in tema di consegna di immobile e di offerta creditore di prenderne possesso e della norma di cui all'art. 2697 cod.  civ. in tema di ripartizione dell'onere della prova”. 
Censura l'impugnata sentenza là dove afferma (v. p. 9) che “n on è dato comp rendere se l'immobile sia stato realmente abitato dai convenuti e nel caso per quanti mesi o anni e se lo stesso sia ancora occupato”. 
Deduce che non spettava certamente alla società promittente venditrice l'onere di dimostrare di aver ricevuto la perf etta e piena disponibi lità del l'immobile una volt a risolto il preliminare per l'avvenuto recesso dallo stesso da parte dei signori ### e ### sarebbe invece stato preciso 8 di 16 onere degli odierni resistenti provar e il fatto di aver riconsegnato l' appartamento occupato e di aver formalmente intimato all a società e di scavi di prendere nuovamente possesso a termini dell'art 1216 cod.  Pertanto, l'impugnata sentenza avrebbe violato la regola di ripartizione dell'onere probatorio, che nel caso di specie incombeva sui coniugi ### 1.1. Il motivo è inammissibile. 
Lo è, in primo luogo, per le ragioni evidenziate nella proposta di definizione accelerata, e cioè che “in disparte il rilievo che esso fa riferiment o ad un a norma (l'art. 1590 cod. civ.) e a princip i enunciati con rif erimento alla locazione, non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (donde la sua inam missibilità: Ca ss. Sez. 6 -1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv.  658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv.  670733-01), visto che la sentenza mostra di du bitare che “l'immobile sia stato realmente abitato dai convenuti” e, dunque, che essi siano s tati im messi nella disponib ilità dell'immobile, conclusione che la ricorrente si propone, per vero, di co nfutare attraverso una rilettura delle risultanze istruttorie, così proponendo un tipo di censura che esula da quella di violazione del l'art. 2697 cod. civ., “confi gurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quell a che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv.  649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840 -01), re stando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la v alutazione che il giudice abb ia 9 di 16 svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ov viamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (C ass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), qui neppure evocati”. 
Le co nsiderazioni svolte dalla società ricorrente prim a nell'istanza di decisione e poi nella memoria illustrativa, ignorano completamente le ampie citazioni di giurisprudenza svolte nella proposta di definizione accelerata e finiscono per proporre una propria oppositiva versione dei fatti di causa, peraltro in maniera del tutto assertiva e generica. 
In sec ondo luogo l'inammissib ilità sussiste, perché nel motivo la società ricorrente trascura di consid erare che l'impugnata sentenza ha confermato il rigetto della domanda di risarciment o del danno per occupazione illeg ittima, sul rilievo del difetto di prova, financo presuntiva, del quantum risarcitorio, sia riportando e facendo propria la motivazione con cui il tribunale ha rilevato che “è co munque evidente come spetti alla parte che intende ottenere il risarcimento offrire elementi sufficienti a dimostrare, anche mediante un meccanismo presuntivo, che il bene era c ommerciale e idoneo a produrre reddito, oltre che quantomeno allegare un valore locativo medio degli immobili della zona medesima al quale poter commi surare il danno gran disponibilità. in mancanza di tali specificazioni risultano del tut to insussistenti anche i mini mi elementi di fatto sui quali basare le presunzi oni semplici necessarie alla liquidazione del danno … nel caso di specie la convenuta non ha indicato alcun elemento car atterizzato da una potenzi ale efficacia probatoria cosicché il danno per l'occupazione dell'immobile non pu ò essere li quidato neanche sulla base di prove 10 di 16 presuntive …” (v. p. 7); sia specificatamente rilevando che pochi mesi dopo dalla immissione in possesso, quando già erano sorte contestazioni sullo stato del l'immobile, “il Comune di ### rra a seguito di eventi atmosferici, con ordinanza del 31.10.2008 numero 66/2008, dichiarav a la totale in agibilità del fabbricato inibendone l'utili zzo” (p. 8 dell'impugnata sentenza). 
Orbene, tali rationes decidendi - in forza delle quali la corte territoriale ha affermato che non è dato comprendere se all 'immobile possa attribuirsi un valore commercial e e che non è dunque possibile, neppure per presunzioni, liquidare un danno da occupazione illegittima, non sono state sp ecificatamente impugnate e su di esse la motivazione dell'impugnata sentenza si consolida. 
Come ques ta ### e ha già più volte avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel sen so che ognu na di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l'omessa impugnazi one di una di essere rende definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebb ero produrre in nessun cas o l'annullamento della sentenza (v. Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione; Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641).  2. Con il sec ondo motivo la ri corrente denuncia “### falsa applicazione della norma di cui all'art. 2033 c.c. ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. circa il mancato riconoscimento della sussistenza dell' indebito legato all a dichiarazione di nullità del contratto preliminare e violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 11 di 16 c.p.c. nonché 1223 , 1226, 2056 e 2727 c.c. in tema di prova sul riconoscimento del danno da illegittima occupazione causato dai resistenti”. 
Lamenta che la ### di territoriale non ha applicato il principio consacrato nel la disposizione di cui all'art. 2033 cod. civ., in tema di indebito oggettivo, sul presupp osto, errato, che l'odierna ricor rente non avrebb e dimostrato di aver subito un danno dall'occupazione illegittima del proprio immobile ad opera dei resistenti.  2.1. Il motivo è inammissibile. 
La proposta di definizione accelerata, rispetto alla quale le difese svolte dalla ricorrente nella istanza di decisione e nella memoria illustrativa, non apportano alcun elemento di novità, ha molto anal iticamente rilevato che il motivo in scrutinio “investendo l'affermazione secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe neppure offerto “elementi sufficienti a di mostrare, anche mediante un meccanismo presuntivo , che il bene era commercia[bi]le e idoneo a produrre reddito” - si app unta avverso una “ratio decidendi” aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella sopra illustrata (che ha escluso, come detto, esse rvi pro va che i promissari acquirenti abbiano mai occupato l'immobile oggetto del preliminare), donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a so rreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle “rationes decidend i” rend e inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, l e censure relative alle altre ragioni esplici tamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l' intervenuta definitività delle altre, alla cassazione 12 di 16 della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); - che, d'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza di un “deficit probatorio”, anche quanto alla di mostrazione del danno da illegittima occupazione (oltre che, “i n limine” dell'esistenza dell'occupazione stessa) è oggetto di una c ensura che si esplica attravers o una “rilettura” del materiale istruttorio , evidentemente preclusa nella presen te sede di legit timità, come è reso evidente dal terzo motivo di ricorso che contesta “la valutazion e delle prove documental i offerte dalle parti”, evocando - inammissibilmente, come si dirà di seguito - ora gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ora l'art.  2727; -che, difatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc.  - norma che sanci sce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta all igata et probata partium” - può essere dedotta c ome vizio di leg ittimità “solo denunc iando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01); -che parimenti inammis sibile è pure la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, val uti secondo prudente apprezzamento una prova o risul tanza probatoria soggetta ad un diverso regim e” (Cass. Sez. 3, 13 di 16 sent. 10 giugno 2016 , n. 11892, Rv. 640193-01, nel lo stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.  18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibi le, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora conse nte il sindacato di leg ittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, 20867, Rv. 659037-02); - che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ., giacché, se questa ### ha affermato che il ri fiuto di compiere un ragionamento presuntivo è “deducibi le senza dubbi o come vizio di fal sa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.”, ciò richiede che “nella motiva zione della sentenza di merito” si colg a e, quindi si denunci, “un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod.  si rifiu ta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, qu indi, di appli care una presunzione che doveva applicare”, e ciò perché il “ rifiuto esp resso e moti vato di individuare una presunzione «hominis»” deve essere trattato “al lo stesso modo dell'appl icazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall'art. 2729 cod. civ.”, visto che in “entra mbi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d.  falsa applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che nella specie, per contro, il ricorso non fa cenno ad alcun “rifiuto espresso e” ### 14 di 16 “motivato”, presente nella sentenza im pugnata, di “individuare un ragionamento presuntivo”, donde l'inammissibilità pure della censura di violazione dell'art.  2727 cod. civ.”. 
La motivazione della proposta di definizion e è dal Collegio pienamente condivisa.  2.2. Il motivo, inoltre, lo si aggiunge ad abundantiam, svolge censure in relazione alla prospettazione dell'indebito oggettivo, di cui l'im pugnata sentenza non fa alc una menzione; né la ricorr ente specifica, locali zza o trascrive, perlomeno indire ttamente, se, dove e quando avesse, nel precedente contesto processuale, anche formulato, oltre alla domanda di risarcimento del danno da occupazione legittima, domande fondate sulla violazione dell'art. 2033 cod.  Con il motivo in scrutinio, dunque, la ricorrente parrebbe allora anche dedurr e una questione nu ova, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità; al riguardo, costante orientamento afferma che “In te ma di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del prin cipio di autos ufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devo no investire questioni già comprese nel "thema decid endum" del giudizio di appello, essendo preclusa all e parti, in sede di legit timità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio” (v., tra le tante, Cass., 01/07/2024, n. 18018).   3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “### 15 di 16 e falsa appli cazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.  nonché dell'ar t. 2727 cod. civ. circa la va lutazione delle prove documentali offerte dalle parti in causa con riferimento all'accertato disconoscimento della commerciabilità dell'immobile occupato dai resistenti a motivo della dichiarata esistenza di un vincolo di sequestro e/o ra ta di pignoramento a favore di ### ia e di un privato”. 
Lamenta che la corte terri toriale avrebb e errato nel negare la commer ciabilità dell'immobile, in relazione all'iscrizione di un vincolo di sequestro con succes sivo pignoramento a favore prima di ### e poi di un privato, dal momento che l'immobile avrebb e comu nque, se non fosse stato occupato dai resistent i, essere locato a t erze persone, favorendo così l'abbattimento del debito nei confronti di ### ed a tal proposito evoca gli artt. 2912 e 820 cod. civ. secondo cui “i frutti e i fitti della cos a pignorata (compreso il corrispettivo di un'eventu ale locazione) spettan o al credit ore pignorante” (p. 18 del ricorso).  3.1. Il motivo è inammissibile. 
Ferma la piena condivi sibilità di quanto argomentato dalla proposta di definizione, si rileva che viene censurato un passaggio motivazionale che la corte territoriale ha svolto meramente ad abundantiam (come si evince dal fatto che inizia con “peralt ro”: v. p. 9 dell'impugnata sentenza), mentre, nuovamente, omette di censurare le rationes decidendi illustrate in sede di scrutinio del primo motivo e sulle quali la motivazione dell'impugn ata sentenza si consolida.  4. In conclusione, il ricorso deve essere dichi arato inammissibile. 16 di 16 5. Non è luogo a provved ere in ordin e alle spese del giudizio di legittimità, dato che i re sistenti sono rimasti intimati e non hanno svolto attività difensiva.  6. Consi derato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod.  proc. civ. a seguito di proposta di definizione accelerata nel senso della in ammissibilità del ricorso, la ### avendo definito il giudizi o in conf ormità della proposta, deve applicare il quarto co mma dell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod. proc.  (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433).  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso.  ### la società ricorrente al pagame nto della somma di euro 5.000,00 alla ### delle ### ai sensi dell'art. 96, comma quarto, cod. proc.  Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ric orrent e, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell o previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Tassone Stefania

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 144/2026 del 02-01-2026

... tali crediti. 5. In conclu sione, va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to contro ### e, per il resto, va accolto il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giud ice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricor so proposto contro ### e, per il re sto, accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, cas sa la sentenza impugnata con rin vio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del La zio, aff inché, in diversa comp osizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in ### il 23 settembre 2025. La Presidente Andreina Giudicepietro (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28442/2017 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dal l'### ed elettivamente domicil iata presso lo studio di quest'ultima in #### n. 15.   - ricorrente - contro ### in persona d el ### pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvo cato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### Via del ### di ### n. 21.   - controricorrente - nonché contro ### - ### in persona del Presidente pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'### ed elettiva mente d omiciliata presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 39.   - controricorrente - ####-
IVA-IRAP 1993/2010 2 di 8 ### in persona del ### pro tempore, con sede ### C/D, rappresentata e difesa dall' Avvoc atura generale dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### esi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato.   - resistente - e ### - intimata - Avverso la sentenza della ### REG. del LAZIO 2301/2017, depositata in data 26 aprile 2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal ### dott.ssa ### Rilevato che: 1. ### emetteva, in riferimento agli anni di impo sta 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e nei confronti della sig.ra ### gli avvisi di accertamento nn. 144476, 244699, ###, 444973 e 542760. Successivamente, l'### iscriveva a ruolo le so mme dedotte e, in data ###, notificava alla contribuente la c artella di pag amento ###274655000, per la complessiva somm a di € 3.800,38. 
L'### delle ### - ### notificava, in data ###, alla contrib uente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ### emess a a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali (e contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 0972 ###55000 anzi detta).  2. Con due separati ricorsi, la contribuente impugnava il suddetto avviso (nonché le cartelle prodromiche relative a ##### diritti annuali alla ### di commercio per gli anni 2002, 2006, 3 di 8 2007, 2009 e 2010 e relative a ### ICI dal 1993 al 1997, add. reg.  ### 2000, ICI dal 1993 al 1996 , diritti annuali alla ### di commercio per il 2001, 2003, 2004, 2005, canone RAI 2009, ### e ritenute alla fonte anno 2008 e add. ### 2008) dinanzi la C.t.p.  di ### lamentand o l'in tervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonché i vizi di notificazione della cartella di pagamento; si costi tuivano in entrambi i giud izi l'### delle ### - ### e ### chi edendo la conferma del proprio operato.  3. ###.t.p. di ### con sentenza n. 27030/15, disponeva la riunione dei ricorsi proposti dalla contribuente e, contestualmente, li rigettava.  4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C. t.r. del Lazio; si costituiva anche l'### delle Ent rate ### chiedendo il rigetto dell'appello.  5. ###.t.r. del La zio, con sentenza n. 2301/2017, depositata in data 26 aprile 20 17, rigettava l'app ello della co ntribuente, così confermando la sentenza di primo grado.  6. Avve rso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la cont ribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ### e l'### delle ### - ### hanno resistito con controricorso, l'### delle ### ha depositato mera nota di costituzione ai fini della partecipazione al l'eventuale udienza pubblica e la ### di ### è rimasta intimata. 
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, 5, c.p.c., in relazione alla dedotta nullità della notifica delle cartelle di pagamento, per violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2, comma 2, c.p.c. e dell' art. 48 disp. att. c.p.c.», la 4 di 8 contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento a causa della mancata attestazione delle vane ricerche dei soggetti rientranti nelle categorie co ntemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale dalla norma stabilita.  1.2. Con il secondo moti vo di ricorso, co sì rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'ar t. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta inidoneità del solo avviso di ricevimento della raccomandata a comprovare l'effettiva notifica dell'atto e, dunque, ad interrompere validamente il termine di prescrizione», la contribuente lamenta l' omesso esam e di un fatto decisivo per il giudizi o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato l'intervenuta prescrizione in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione stessa.  1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in re lazione al mancato esame delle specifich e contestazioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla cartella di pagamento n. ###291177000», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impug nata, la C.t.r. ha escluso dall'esame del giudizio la cartella di pag amento n. ###291177000, a causa dell'errata indicazione del solo numero identificativo.  1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di p agamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto deci sivo per il giud izio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato 5 di 8 l'intervenuta prescrizione di alcune delle cart elle di pagamento notificate alla contribuente e la prescrizione della pretesa erariale sottesa ad altre cartelle di pagamento.  2. Preli minarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ### in controricorso; essa è fondata. 
Risulta dagli atti che ### non risulta evocata innanzi alla C.t.r. del Lazio, per come si evince anche dalla intestazione della sentenza impugnata, e che, quindi, non ha partecipato al giudizio di appello, a tacer del fatto che le operazioni di emissione e notifica delle cartelle esattoriali sono di com petenza dell'### del le ### Conseguentemente il ricorso va dichiarato inamm issibile nei confronti di ### 3. Il primo motivo è inammissibile ed infondato. 
Anzitutto, rileva l'applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l'ipotesi di cd. doppia co nforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di p rimo grado di rige tto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma cod. pro c. civ. Tale nu ova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l'atto di appello è stato depositato in data 5 luglio 2016 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. 
Inoltre, co stituisce principio giurisprudenziale pacifico qu ello secondo cui, nel l'ipotesi di “d oppia conforme”, il ricorrent e in cassazione, per evitar e l'in ammissibilità del motivo di cui all'art.  360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo riformulato, deve indicare le 6 di 8 ragioni di fatto poste a base, rispetti vamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell' appello, dimostrand o che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774).  3.1. Nella fattispecie in esame, non solo la ricorrente non deduce - né prova - che le due statuizioni non siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, ma emerge ex actis, ossia da una lettura combinata del fatto e dei motivi del la sentenza im pugnata che la C.t.r. ha condiviso la decisione del giudice di prime cure, argomentandola e facendola propria.  3.2. Il motivo è anche infondato, ove si voglia intendere denunziata la violazi one delle norme in tema di notifica del le car telle di pagamento. 
Questa Corte ha già precisato che, in tema di riscossi one delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di un a raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concer nenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubb licistica svolta dal l'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regol are s volgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass. 9866/20243, 28872/2018, 12089/2016).  4. Il secondo motivo è infondato.  4.1 Invero, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, secondo un principio applicabile anche alla notifica delle intimazioni di pagamento, la consegna del plico al domicilio del destinatar io risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell' art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prov a, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non 7 di 8 conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato d ella relativa dimostrazione. (Cass. 6251/2025) 5. Il terzo motivo è infondato.  ###.t.r. ha valutato correttame nte che la cartella ###291177 non aveva format o oggetto del preceden te giudizio e tale circostanza è pacificament e ammessa anche dalla ricorrente laddove afferma, in ricorso, che, a causa di un refuso di stampa, non indi cava correttamente il numero di cartella di pagamento impugnata; vieppiù che, in violazione del principio della specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod.  proc. civ., la contribuente avrebbe dovuto indicare quale cartella, fra quelle citate, sarebbe stata errata.  6. Il quarto motivo è fondato e va accolto. 
Sebbene invocato la censura di cui all'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, in realtà, la doglianza si riferisce all'omesso esame dell'eccezione relativa alla prescrizione delle cartelle n. ### 467827456 000, notificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, noti ficata i n data 12/07/2005 e n. #### 000, n otificata in data ###, n onché alla questione del decorso dei termini di prescrizione delle cartelle di pagamento n. #### 000; n. 0 97 2009 ### 000. 
Invero, risulta pacifico che le cartelle si riferiscano a diversi tributi tra cui ICI e tributi camerali, che si prescrivono con il decorso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2948, n. 4 cod.  civ. e 20, secondo comma, d.lgs. 472/1997 e ai sensi del comma 171 dell'articolo unico della legge n. 201/2006. 
Inoltre, anche interessi e sanzioni, per consolidato orientamento di questa Corte, si prescrivono in cinque anni. 8 di 8 Nella sentenza impugnata, tuttavia, manca ogni esame sul punto, nonostante l'eccezione di prescrizione del la contribuent e fosse relativa anche a tali crediti.  5. In conclu sione, va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to contro ### e, per il resto, va accolto il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giud ice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricor so proposto contro ### e, per il re sto, accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, cas sa la sentenza impugnata con rin vio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del La zio, aff inché, in diversa comp osizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il 23 settembre 2025. 
La Presidente Andreina Giudicepietro 

Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, De Rosa Maria Luisa

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 25170/2023 del 23-08-2023

... generale Dott. ### con le qu ali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Fatti di causa ### esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società ### s.p.a. aveva importato apparecchi a motore avvalendosi del dazio agevolato previsto per i veicoli a motore per disabili; l'### delle ### aveva rettificato la dichiarazione dog anale avendo contestato la correttezza della classificazione doganale, poiché aveva ritenuto che si trattasse di mobility scooter costruiti per il trasporto delle persone e sottoposti pertanto all'aliquota del venti per cento; avverso l'atto di rettifica la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla ### tributaria provinciale di ### avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'### delle ### aveva proposto appello che era stato rigettato dalla ### tributaria regionale della ### avverso la suddetta pronuncia l'### delle ### aveva proposto ricorso per la cassazione; la Co rte di cassazione aveva accolto il primo motivo di ricorso, cassato la decisione e rinviato al giudice del merito. A seguito della riassunzione d ella causa, la ### ione tributaria regionale della ### ha rigettato l'appello dell'### delle ### in particolare (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28766 del ruolo generale dell'anno 2020 proposto da: ### delle ### in perso na del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è domiciliata; - ricorrente - Oggetto: dazio agevolato - classificazione - veicoli a motore per disabili - contro ### s.p.a.; - intimata - per la cassazione della sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 600/2/2019, depositata in data 30 settembre 2020; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 19 aprile 2023 dal ### lette le conclusioni scritt e del ### ro in persona del ### procuratore generale Dott. ### con le qu ali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 
Fatti di causa ### esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società ### s.p.a. aveva importato apparecchi a motore avvalendosi del dazio agevolato previsto per i veicoli a motore per disabili; l'### delle ### aveva rettificato la dichiarazione dog anale avendo contestato la correttezza della classificazione doganale, poiché aveva ritenuto che si trattasse di mobility scooter costruiti per il trasporto delle persone e sottoposti pertanto all'aliquota del venti per cento; avverso l'atto di rettifica la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla ### tributaria provinciale di ### avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'### delle ### aveva proposto appello che era stato rigettato dalla ### tributaria regionale della ### avverso la suddetta pronuncia l'### delle ### aveva proposto ricorso per la cassazione; la Co rte di cassazione aveva accolto il primo motivo di ricorso, cassato la decisione e rinviato al giudice del merito. 
A seguito della riassunzione d ella causa, la ### ione tributaria regionale della ### ha rigettato l'appello dell'### delle ### in particolare ha ritenuto che: secondo i principi dettati dalla Corte di cassazione con la pro nun cia di rin vio, ai fini della corrett a 3 classificazione occorreva tenere conto esclusiva mente delle caratteristiche e delle proprietà og gettive della merce importata , essendo irrilevante il fatto che la stessa potesse essere eventualmente utilizzata anche da altre persone; nella motivazione del provvedimento di rett ifica non era dato riscontrare una chiara spe cificazione delle ragioni per le quali la merce in oggetto non poteva essere inserita nella voce di classificazione dichiarata dalla società; quest'ultima era una società che commercializzava in modo prevalente ausili e dispositivi medici per disabili, fra cui veicoli e carrozzine, come riscontrabile dalla pubblicizzazione del marchio; le caratteristiche tecniche, ben delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche dei prodotti, dimostravano che gli stessi erano stati costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone disabili, atteso che si trattava di veicoli di larghezza inferiore a cm. 80, con due serie di ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per le esigenze della disabilità. 
L'### delle ### ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura. 
La società è rimasta intimata.  ###, in perso na del ### pro curatore generale Dott. ### ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. 
Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.  360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazion e e falsa applicazione delle regole ge nerali per l'interpretazione de lla ### e del ### Ce n. 718/2009 del 4 agosto 2009. 
In particolare, si censura la sentenza per avere ritenuto che l'avviso di rettifica non era stato adeguatamente motivato, post o che, invece, l'### delle ### aveva motivato l'atto facendo speci fico 4 riferimento alle regole della nomenclatura combinata applicabili al caso di specie. 
Evidenzia, a tal proposito, che la controversia in esame deve essere risolta alla luce delle note esplicative della nomenclatura combinata con specifico riferimento alla voce di classificazione n. 87139000, le quali, secondo la giurisprudenza nazionale e unionale, costituiscono elementi di interpretazione rilevanti per l'applicazione uniforme della tariffa. 
Evidenzia, inoltre, che nella fattispecie difetta il presu pposto della costruzione dei veicoli destinati specificamente al trasporto per gli invalidi e, dunque , delle caratt eristiche oggettive che richiedono necessariamente la presenza di particolari allestimenti per gli invalidi, essendo irrilevante il fatto che gli stessi siano utilizzati in mod o prevalente da invalidi, anche tenuto conto del fatto che la presenza di uno sterzo aut onomamente regolab ile esclude che possa t rovare applicazione l'agevolazione daziaria. 
Il motivo è infondato. 
La pronuncia del giudice del gravame si risolve, in sostanza, in un duplice percorso motivazionale. 
In primo lu ogo, la stessa si basa sulla cons iderazione che la motivazione del provvedimento di rettifica della dichiarazione doganale non esponeva in modo chiaro e specifico le rag ioni per le quali le vetture in esame dovevano essere inserite nella voce 8703 piuttosto che in quella indicata dalla società importatrice. 
Rispetto a tale accertamento sul contenuto motivazionale dell'atto di rettifica il presente motivo si limita ad evidenziare di avere, invece, motivato l'atto mediante la “esplicazione puntuale delle regole della nomenclatura combinata applicabili nel caso di specie”. 
Tale precisazione, tuttavia, non è idonea a risolvere la questione della non sufficienza motivazionale dell'atto di rettifica. 5 Questa Corte (Cass. civ., 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. civ., 16 novembre 2018, n. 29537) ha precisato che l'avviso di rettifica assume molteplici funzioni, in quanto garantisce, in primo luogo, il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa consentendo una corretta dialettica processuale, pre supponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione e, in secondo luogo, assicura, in ossequio al principio costituzional e di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finali tà della legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata. 
Tali funzioni risaltano in p articolare nel caso in cui si discute di classificazione doganale, che postula l'esatta identificazione degli elementi al riguardo indispensabili per la riconduzione del bene nella corretta voce di classificazione ai fini della individuazione del dazio da applicare. 
Pertanto, l'atto di rettific a, per essere motivat o, deve in dicare specificamente le caratteristiche degli apparecchi e delle parti di essi oggetto d'importazione, al fine di rendere evidente all'importatore, nei confronti del quale è stata contestata la classificazione doganale, quali avrebbero dovuto essere le caratteristiche oggettive del prodotto al fine della corretta class ificazione ed i profil i, invece, di differenziazione rispetto al prodotto importato. 
Rispetto all'affermazione del giudice del gravame di non adeguatezza della motivazione dell'atto di rettifica, con il presente motivo viene fatto riferimento unicamente alla circostanza che in esso erano state indicate le re gole della nomen clatura combinata da ap plicarsi, ma tale affermazione risulta del tutto generica e priva di specificità al fine di 6 potere adeguatamente contrastare l'accertamento compiuto dal giudice del gravame. 
Ciò precisato, anche ove si volesse ritenere che la pronuncia del giudice del gravame in ordine alla motivazione dell'atto di rettifica sia stata compiuta in termini generici e solo al fine di supportare la decisione in ordine alla verific a delle caratt eristiche oggettive della merce importata, il motivo non può comunque trovare accoglimento. 
Il giudice del gravame, invero, dà atto dei parametri di riferimento normativi in relazione ai quali valutare, nel caso di specie, quale fosse la corretta classificazione per le merci importate, facendo riferimento alla pronuncia n. 29537/2018 di questa Corte. 
In essa, in particolare, si è precisato che, al fine di distinguere le voci 87139 e 8703 della nomencla tura combinata, la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa ###/15, ### e altre, punto 24). 
È dunque alle caratteristiche oggettive descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005 e a quanto previsto nel successivo ### n. 718 del 2009, che bisogna guardare, non già alla ci rcostanza che i veicoli in questione p ossan o essere eventualmente utilizzati da persone non invalide; circostanza, questa, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26). 
Il giudice del gravame, con un accertamento di merito non censurabile in que sta sede, ha fatto espresso riferimento alle caratt eristiche tecniche, delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche dei prodotti, ed ha ritenuto che era stata data dimostrazione del fatto che 7 gli stessi erano stati costruiti per le esigenze di persone portatrici di handicap, tenuto conto del fatto che: avevano una larghezza inferiore a cm. 80; avevano due ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alla disabilità; erano d escritti come destinati esclusivamente al trasporto di persone disabili. 
Si tratta, dunque, di un accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame tenendo conto delle specifiche indicazioni derivanti dalla voce di classificazione di riferimento e delle note esplicative secondo cui sono “I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalment e perché hanno: una velocità massima di 10 chilometri/ora, cioè come un'andatura veloce; una larghezza massima di 80 centimetri; due serie di ruote aderenti al terreno; caratteristiche speciali per alleviare la disabilità”. 
La pronuncia, peraltro, è coerente con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la pronuncia C-198/15. 
In essa si è precisato che, per quanto riguarda le voci 8703 e 8713 della NC, dalle rubriche stesse di dette voci risulta che la differenza tra di esse attiene al fatto che la prima si riferisce ai mezzi di trasporto per le persone in generale, mentre la seconda si applica specificamente ai mezzi di trasposto per gli invalidi (v. sentenza del 22 dicembre 2010, ### C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 18). 
La dest inazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 1° giugno 1995, ### C‑459/93, EU:C:1995:160, punto 13; del 5 aprile 2001, ### C‑201/99, EU:C:2001:199, punto 20, e del 18 luglio 2007, ### C‑142/06, EU:C:2007:449, punto 18). 
Nell'ambito dell'interpretazione della voce 8703 della NC, la circostanza che veicoli elettrici possano essere eventualmente utilizzati da invalidi, 8 o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli alla voce 8703 della NC, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre at tività da parte di persone che non soffron o di alcu n handicap, ma che, per svariati motivi, preferiscono percorrere le brevi distanze non a piedi, alla stregua dei giocatori di golf oppure di persone che fanno la spesa (sentenza de l 2 2 dicembre 2010, ### C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 25). 
In sostanza, il giudice del gravame ha proceduto ad un accertamento in ordine alle caratteristiche oggettive della merce avendo a specifico riferimento alla funzionalità delle stesse per l'uso dei disabili. 
Rispetto a tale accertamento in fatto non si misura in alcun modo la ricorrente con il presente motivo di ricorso. 
Peraltro, la circostanza che vi sarebbe stato, nel caso di specie, un piantone dello sterzo separato e regolabile, caratteristica che sarebbe ostativa al riconoscime nto de ll'agevolazione, risulta prospettata in difetto di specificità, non avendo parte ricorrente riprodotto l'atto di rettifica dal quale evincere che tale fatto era stato espressamente in esso evidenziato a fondamento della pretesa. 
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.  360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame fatto riferimento alle caratteristiche oggettive del prodotto, ma alla sola circostanza che la società commercializzava prodotti medicali o al fatto che sul sito internet i prodotti erano indicati per invalidi. 
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.  360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, cod. proc. civ., per avere compiuto unicamente un accertamento in base a quanto dichiarato in dogana. 
I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati. 9 Si è g ià dett o, con riferimen to al primo motivo, che il giu dice de l gravame ha compiuto un accertamento in fatto finalizzato alla verifica delle caratteristiche oggettive della merce importata. 
Sotto tale profilo, gli ulteriori riferimenti alla attività svolta dalla società ovvero alla pubbl icizzazione della merce non hanno costituito l'elemento centrale sul quale, in realtà, si è basata la decisione, secondo quanto già evidenziato.  ### lato, l'accertamento in fatto risulta compiuto sulla base delle caratteristiche tecniche delineate, oltre che dai moduli di importazione, facendo espresso riferimento alle speci fiche tecniche del prodotto: d'altro lato, parte ricorrente non confuta l'accertamen to in fatto compiuto dal giudice del gravame in ordine al fatto che i veicoli avevano una larghezza inferiore a cm. 80; avevano due ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alla disabilità, sicchè la censura si risolve in una astratta contestazione senza fornire elementi diversi di valutazione che erano stati prospettati al giudice del gravame ai fini di un diverso e fattuale accertamento. 
In conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso. 
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata.  P.Q.M.  La Corte: rigetta il ricorso. 
Così deciso in ### addì 19 aprile 2023.   

Giudice/firmatari: Virgilio Biagio, Triscari Giancarlo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33944/2023 del 05-12-2023

... Corte costituzionale n. 6 del 2018 (che, dichi arando inammissibile un a questione di costituzionalità proposta dalle stesse ### per difetto di rilevanza, aveva ritenuto ingiustificato il controllo cassatorio sulle sentenze del Consiglio d i Stato, ne i casi di violazione di norme dell'### come interpretate dal la Corte di Giustizia), hanno reputato il relativo motivo inammissibile. 6. Il ricorso deve quindi essere rigettato. 7. Le spese se guono la socco mbenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -25- 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi del l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quell o dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al rimborso d elle spese del presente giudizio in favore del (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 18153-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ####. VESALIO, 22, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -2- unitamente agli avvocati #### I giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, elettivamente domiciliato in #### 44, p resso lo studio dell'avvo cato ### CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrente - avverso la senten za n. 1 580/2022 del ### depositata il ###; Lette le conclusioni del Pu bbli co Ministero, in person a del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Lette le memorie delle parti; Udita la relazione d ella causa svolta nella pubb lica udienza del 07/11/2023 dal ###. ### Udito il ### nella persona del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Uditi gli avvocati ### e ### per delega dell'avvocato ### per la ricorrente, e gli avvocati ### e ### per il controricorrente; #### ne di ### propone va ricorso d inanzi al ### domandando: - in via principale, condann arsi il ### della vi a ### s.r.l. all'esecuzione della bonifica dell'area standard ed al ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -3- successivo trasferimento dell'area in favore del ### - in via subordinata, condannarsi il ### al pagamento della somma di € 1.151 .633,3 7 in favore del ### somma occorrente per la bonifica dell'area, ovvero alla maggiore o minore somma risultan te in corso di causa, e, conseguen tement e, pronunciarsi sentenza costituiva ex art. 293 2 c.c. per il trasferimento della proprie tà dell'area standard in fav ore del ### medesimo. 
Deduceva che le parti avevano stip ulato una conv enzione urbanistica riguardante l'attu azione del piano di lottizzazione denominato "PL ###", rimasta inadempiuta da parte della società intimata, quanto alla mancat a bonifica di un'area che d oveva essere poi ceduta gratuitamente al ### Con sentenza n. 839/2021, il giudice adito ha accolto la domanda principale ed ha condannato il ### nto a t rasferire le aree promesse in cessione secondo quanto previsto nella convenzione, previa loro bonifica a cura e spese del ### medesimo. 
La senten za era impugnata dal ### che ha reiterato l'eccezione di dife tto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), cod. proc. amm., trattandosi di obbligazioni de rivanti da st rumenti convenzionali ricompresi tra gli accordi sost itutivi di provvedimen ti amministrativi ai sensi dell'art. 11 della legge 2 41 del 1990 in materia urbanistica ed edilizia, nonché le altre cont estazioni mosse in primo grado. 
Nella resisten za del ### di ### il Consiglio d i Stato con la sentenza n. 1580 del 4 marzo 2022 ha rigettato l'appello. 
Quanto all'eccezione di difetto di gi urisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la do manda concerneva ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -4- obblighi di bonifica estranei al perimetro de lle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione, così che la stessa riguardava diritti soggettivi e non interessi legittimi, la sentenza osservava che l'obbligo d i bonifica era stato assunto in sede convenzionale dalla società originariamente in bonis, sia pure in via eventuale, ed era dunque divenuto parte di un più complesso regolamento convenzionale, dal quale scaturiscono le singole obbligazioni di adempimento. Ino ltre la g iurisprudenza amministrativa, in materia di convenzioni urbanist iche e di convenzioni di lottizzazione, è consolidata nel senso che il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi, trattandosi di materia di giurisd izione esclu siva espressamente prevista dalla legge (art. 133, c.p.a.). 
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio del ne bis in idem, il CDS osservava che parte appe llante si era limitata a riprodurre sinteticame nte l'eccezione senza svolgere alcuna critica al capo di sentenza con cui il ### nel respingere l'eccezione stessa, aveva argomentato nel senso dell'in opp onibilità, rispetto ai giudizi ordinari, delle statuizioni rese dal giudice fallimentare con contenuto negatorio dell'inserimento di un credito nella massa passiva del fallimento. 
Per un altro verso, invece, la decisione de l giudice fallimentare (limitata al solo effetto del mancato inserimento del credito nella massa passiva) non ostava all'accertamento dell'esistenza d el credito medesimo, anche eventualmente in una misura diversa o per un titolo giuridico diverso, essendo anzi precipuo interesse del creditore anche l'ammissione tardiva del credito. 
Ad ogni modo, nel caso di specie ricorreva uno sp ecifico titolo giuridico convenzionale sulla base del quale azionare le pretese ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -5- concernenti il preteso inadem pimento rispetto alle obbligaz ioni reciprocamente assunte dalle parti stipulanti. 
In merito al terzo motivo di appello, secondo cui sarebbe stato impossibile condannare il ### to ad un facere (nella specie, l'esecuzione degli obblighi di bonifica previsti in convenzione) che trova la propria o rigine in un credito o in un inadempimento anteriore alla dichiarazione di ### con la possibilità invece di invocare il potere di scioglimento del curatore di cui all'art. 72, del r.d. 16 marzo 1942 , n. 267, la sentenza rilevava che la soluzione del ### era condivisi bile, alla luce d ell'indirizzo consolidato della giurispruden za amministrativa, ch e, anche di recente, aveva ricostruito le obbligazioni concernenti l'obbligo di bonifica, in termini pubblicis tici di obbligazioni ex lege (Ad. 
Plenaria n. 3/20 21), e ciò anche in ragione del fatto che si trattava di obbligazioni convenzionali. 
Era, poi , disatteso il motivo di appello relativo alla mancata evocazione in giud izio dei precedenti proprietari dell'area , non potendo agli stessi ascriversi la qu alità di contro interessati, né essendo dato attribuire loro la qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla società fallita. 
In ordine al quinto motivo, che investiva la legittimazione passiva del ### nto rispetto alle domande di condanna formulate dal ### la sentenza reputava decisivo il rilievo per cui, nel caso all'esame, era inconferente il richiamo al principio "chi inquina paga" ed alle regole in materia di obblighi di bonifica dei suoli, in quanto il ### aveva agito per l'esecuzione (non di obblighi di bonifica discendenti dalla legge, bensì) di un obbligo convenzionale volontariamente assunto dalla società, nella piena consapevolezza, quanto meno, della possibilità che la bonifica del ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -6- sito potesse rendersi necessaria prima della cessione delle aree a standard, essendo richiamata in convenzione la presenza in loco di una ex cava "ritombata". 
In ordine al sesto motivo incentrato sul problema della scomputabilità delle somme già incamerate dal ### a titolo di fidejussione, il CDS lo reputava ina mmissibi le, in qua nto la sentenza del Tar aveva condannato il ### alla sola esecuzione delle opere di bonifica ed al successivo trasferimento delle aree a termini d ella convenzione, men tre aveva espressamente escluso il compimento delle opere di urbanizzazione concernenti le alb erature, gli spazi a verde e il laghetto (art. 6 della convenzione), in quanto già garantito dall'escussione della fideiussione. 
Quanto alla presunta "genericità" della domanda di condanna del ### si osservava che la socie tà, allora in bonis , aveva spontaneamente assunto l'obbligo di bonificare l'area, sicché era sfornita di idoneo suppo rto la prospettazione dell'appellante per cui spe tterebbe al ### di provvedere ad un piano di caratterizzazione preliminare dell'are a, trattandosi comunque di attività rientranti negli obblighi assunti dalla società con la sottoscrizione della convenzione. 
Era, infin e, disatteso anche l'ultimo motivo, con il quale si invocavano i principi eurounitari in materia di obbligo di bonifica da fatto illecito (danno ambientale), che non potevano attagliarsi alla vicend a in esame in cui vi era una ass unzione di impegni contrattuali nell'ambito di un più ampio regolamento convenzionale, anziché del danno ambientale da fatto illecito. 
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato proposto ricorso per cassazione dal la curatela del falli mento della ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -7- S.r.l. sulla base di tre motivi.  ### di ### ha resistito con controricorso. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 Cost., degli artt. 7 e 133 del c.p.a., con difetto relativo di giurisdizione ed eccesso di potere p er sconfinamento nella giurisdizione di merito del giudice fallimen tare. Violazione del principio di unità della giurisdizione. Violazione dell'art. 25 Cost. e del principio del giudice naturale (art. 111, co. 8, Cost., art. 362 c.p.c. ed art. 110 c.p.a.). 
Si evidenzia che, successivamente all'acquisto delle aree da parte della società, quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Mon za, e che il ### ave va avanzat o domanda di insinuazione al passivo, che però era stata disattesa dal GD, con provvedimento del 22 novembre 2016, che n on era stato fatto oggetto di opposizione da parte dell'ente locale. 
Solo a seguito di tale decisione è stato intrapreso il giudizio dinanzi al GA, così che si palesa erronea l'affermazione del CDS secondo cui non vi sarebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 
A tal fine si sottol inea il carattere ne goziale d elle obbligazioni scaturenti dalla convenzione conclusa con l'ente locale, per come deve reputarsi imposto dal dettato dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con il richiamo alle norme in materia di contratti ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 
Ciò determina che la richiesta di adempimento di tali obblighi è attratta dalla compet enza del giudice fall imentare, senza che possa assumere rilievo la diversa previsione di cui all'art. 133, co. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -8- 1, lett. a) ed f), del c.p.a., in quanto le obbligazioni oggetto di causa non derivano da un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo, ma sono frutto di un accordo privatistico. 
In via subordinata, il mezzo di gravame deduce che, ove anche ipotizzabile la giurisdizione esc lusiva, la stessa deve essere negata stante la vis actractiva della procedura concorsuale, alla quale aveva prestato adesione anche il ### avanzando domanda di insinuazione al passivo. 
Ne deriva che anche le obbligazioni oggetto del presente giudizio andavano fatte valere e sclusivamente dinanz i al Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, e ciò anche in considerazione della richiesta di condanna ad un facere della curatela. 
Ancora, si evidenzia che l'intervenuto diniego dell'ammissione al passivo spiega efficacia pre clusiva d ella successiva domanda avanzata dinanzi al ###, e ciò in quanto, anche a voler ammettere che si potesse addiven ire ad un'amm issione con riserva del credito assogg ettato alla giurisdizione del GA, la mancata ammissione con tale modalità, con un provvedimento di diniego non impugnato in sede fallimentare, preclude comunque che la sentenza emessa possa poi essere fatta valere nei confronti della curatela.  2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 
Come già in passato affermato (cfr. Cass. S.U. n. 23542/2015), la nozione di eccesso di potere giurisdizionale costituisce categoria, di fonte giurisprudenzia le, utile al fine di risolvere questioni di giurisdizione (con riferimento all'impug nativa di pronunce del Consiglio di Stato v. ex plurimis Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 1823; 23 dicembre 2014, n. 27341; 16 luglio 2014, n. 16239; Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -9- 17 aprile 20 14, n. 89 93; 7 aprile 2014, n. 8056; 16 gennaio 2014, n. 774; e con riferimento all'impugnativa di pronunce della Corte dei conti v., altresì ex plurimis, Cass., sez. un., 29 ottobre 2014, n. 22951; 3 aprile 2014, n. 7847), che si colloca sul crinale della distinzione tra il settimo e l'ottavo comma dell'art. 111 della ### Infatti, la generalità del sindacato di legittimità si coniuga con il regime differenziato delle pronunce di due giudici speciali di antica tradizione: l'ottavo comma dell'art. 111 Cost. prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motiv i inerenti alla giurisdizione. Nel solco della distinzione tra il generale sindacato di legitt imità del settimo comma dell'ar t. 111 ed il sindacato limitato alle question i di giurisdizione si inserisce la categoria dell'eccesso di potere giurisd izionale e più in generale dei c.d.  limiti esterni del potere giurisdizionale. 
Tuttavia, la più recente elaborazione di q uesta Corte, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sente nza 6/2018, ha ristretto l'ambito a pplicativ o di tale figura, affermandosi che (cfr. Cass. S.U. n. 27770/ 2020) in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, ###, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneu tiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudica ndo" o "in procedend o", senz a che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'inte rpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -10- In tal senso va dato seguito a quanto affermato da Cass. S.U.  8588/2022, che ha ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difet to assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosidd etta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neg hi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difett o relativo di giurisd izione, riscontrabile quando dett o giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione sp eciale, ovvero negandola sull'erro neo presupposto che appartenga ad altri giudic i, senza che t ale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 d el 2018 della Corte costituzionale, cfr.: Cass., S.U., n. 7926/201 9, Cass., S.U. , 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019 , Cass., S.U., 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020 , Cass., S.U., 18259/2021; Cass. S.U. n. ###/2022; Cass. S.U.  28954/2023). 
Alla luce de i suddetti p rincipi, si p alesa evidentemente privo di fondamento il mezzo di impugnazione nella parte in cui invoca la ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -11- giurisdizione del GO sul presupposto che gli obblighi inadempiuti avrebbero natura meramente privat istica, ed esulere bbero dal novero di quelli sc aturenti da accordi integrativi o sost itutivi di provvedimento amministrativo, peraltro in materia urbanistica ed edilizia, come detto attribuiti alla giurisdizione esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del c.p.a. 
Al riguardo d eve partirsi d all'accertament o operato dal ### secondo cui l'obbligo di curare la bonifica delle aree, di cui era stato previsto in convenzione il trasferimento al ### è parte integrante del regolamento scaturente dalla convenzione urbanistica intercorsa tra le parti in causa, così che la pretesa del ricorrente di assegnare a tale specifico obbligo un carattere autonomo rispetto a quelli post i in via principale dalla convenzione, oltre che no n risultare supportata da un'adeguat a censura alla soluzione erme neutica del GA, appare final izzato a contestare una valutazione del giudice amministrativo che appare incensurabile, alla luce del tenore delle previsioni convenzionali, che consentono effettivamente di annettere all'obbligo azionato in questo giudizio carattere meramente integrativo degli obblighi suscettibili di essere imposti in consegue nza dell'adozione de l provvedimento in sostituzione del quale venne co nclusa la convenzione de qua. 
Una volta, quindi, ricondot ta anche l'obbligazione ogg etto della domanda del ### tra quelle suscettibili d i rientrare in un accordo di cui all'ar t. 11 della legg e n. 241/1990, risulta incensurabile l'affermazione della sent enza gravata secondo cui sussiste la giurisdizione esclusiva del GA. 
Questa Corte ha, anche di recente, affermato che in tema di riparto di giurisdizione, e pur dopo le modifiche apportate dalla l. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -12- n. 15 de l 2005 all'art. 11 l. n. 241 del 1990, spe tta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relativ e agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in mat eria concessoria, poiché, co me precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n . 179 del 2016, tali accordi costituiscono pur sempre espressione d el potere discrezionale della P.A., anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assoggett ati al sindacato del giudice a cui appart iene la cognizione sull'esercizio di tale potere. (Cass. S.U. n. 27768 del 04/12/2020, nonché da ultimo, Cass. S.U. n . 7055 del 09/03/2023). 
Il principio è stato poi ribadito con specifico riferimento al rispetto degli obblighi nascenti da convenzioni stipulate tra comuni ed altri enti, pubblici o privati, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 de l 2010, e correlati all'esecuzione di un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedim ento amministrativo, nella specie, in materia urbanistica (Cass. S.U. n . 6962 del 17/03/2017), ovvero nel caso in cui la convenzione urbanistica sia volta a dis cipli nare, con il concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici (Cass. S.U.  19914 del 05/10/2016; in senso sostanzialmente conforme, S.U. n. 24419/2010; Cass. S.U. n. 24009/2007). 
Così come del pari è stata riaffermata la giurisdizione esclusiva del GA, a i sensi delle citate norme , nell'i potesi in cui la controversia abbia ad ogg etto il risarciment o dei d anni, od in subordine l'ingiustificato arricchimento, derivanti dall'inosservanza da parte d i una soci età privat a degli obb lighi di un accordo di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -13- programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima aveva successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un'intera zona industria le, trattandosi di causa inerente all'esecuzione di un acc ordo da qua lificarsi come integrati vo o sostitutivo di provvedimenti amministrativ i di tali enti, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, 104, (Cass. S.U. n. 18192 del 29/07/2013). 
Inoltre, e ciò rileva anche in vista della disamin a del s econdo motivo di ricorso, qualora il privato abbia sottoscritto u n atto d'obbligo per il trasferimento di aree alla P.A. nell'ambito di un accordo di urbanizzazione, il giudice amministrativo può emettere la senten za costitutiva ex art. 29 32 cod. civ., pur non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 cod. proc. amm., sia perché, a norma degli artt. 24, 103, 111 e 113 ###, il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua g iurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli accordi provvedimen tali si applica no "i principi del codice civil e in materia di obbli gazioni e contratti”, come per l'appunto invocato da parte ricorren te (Cass. S.U. n. 4 683 de l 09/03/2015). 
Tanto meno può configurare una que stione di giurisdizione, nel senso sopra riportat o, l'interferenza della dom anda oggetto di causa con la con temporane a pendenza della procedura concorsuale in danno della società contraente.  ### in disparte il pacifico concorso t ra l'accertamento dei crediti in sede concorsuale e la giurisdizione esclusiva del giudice tributario per l‘accertamento dei crediti vantati nei confronti del soggetto fallito, questa Corte, proprio traendo spunto dalle ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -14- conclusioni raggiunte in punto di rapporti con il giudice tributario, ha affermato che, nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano "medio tempore" in vestite le sezioni unite dell a Co rte di Cassazione (Cass. n. 789 del 29/01/1999), soluzione questa poi successivamente ripresa anche in relazione ai rapporti con l'accertamento di crediti devoluti alla g iurisdizion e del giudice contabile (Cass. S.U. n. 11073 del 03/07/201 2; Cass. S.U.  12370/2008), nonché in merito ai rapporti con la g iurisdizione tributaria (Cass. S.U. n. 20545/2008; Cass. n. ###/2022; n. 11199/2023). 
Deve, quindi, escludersi che la penden za di una procedura concorsuale spieghi efficacia attrattiva anche per le controversie devolute alla giurisdizione di un giu dice speciale, né su tale conclusione può influire la circostanza che il ### proprio in vista della ammissione al passivo, se del caso con riserva, avesse avanzato un'istanza in tal senso, non potendosi da tale opzione inferire una, peraltro inammissibile, rinuncia alla giurisdizione del giudice speciale, a differe nza di quanto invece è dato ri cavare quanto al riparto fra giud ice ital iano e giudice stranie ro ( S.U. n. 1021 9/2006) o in altri casi, previsti specificamente da norme sovranazionali (art. 23, Reg. CE 44/2001; vedi Cass. S.U. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -15- n. 8895/ 2017) o convenzioni internazionali (es. art. 17, ###, 27.9.1968). 
Non appare poi pertinente, come anche sottolineato dal ###, il principio che afferma l'inammissibilità del motivo di appello con il quale si contesti la giurisdizione, per la parte che abbia adìto qu el giudice e sia risulta to, poi, soccombe nte nel merito, atteso che lo st esso si fonda, non sull a precedente accettazione della giurisdizione, bensì sul difetto di soccombenza su tale punto (Cass. Se z. un., ###/2019 ; 6281/20 19; ###/2018; 122439/2018; 309/2017; 21260/2016), così che se risulta inammissib ile l'impugnazione per difetto del presupposto della soccombenza, non è però impedita la facoltà di adire altro giudice ritenuto dotato di giurisdizione da parte di quello stesso attore che aveva in precedenza fatto ricorso ad altro giudice. 
In relaz ione al diverso profi lo della m ancata impugnazione del rigetto della rich iesta di insinuazione al passivo, ed alla sua efficacia preclusiva, occorre, in primo luogo, sottolineare come la sentenza impugnata abb ia evidenziato che l'analoga c ensura mossa in sede di appello fosse del tutto gen erica, il che ne determinava la sostanziale inammiss ibilità ( affermazione questa non specificamente censurata). 
Ma anche in relazione al profilo della preclusione, pur a fronte di un diniego di ammissione al passivo , alla coltivazione della domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione, il motivo di ricorso, pur nella consapevolezza d el pacifico orientamen to di questa Corte, che neg a rilevanza e sterna al provvedim ento emesso dal GD, sul presupposto della sua valenza preclusiva solo in sede e ndofallim entare (cfr. ex multis, Cass. n. 27709 del 03/12/2020; Cass. n. 11808 del 12/04/2022; Cass. n. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -16- 3957/2018; Cass. n. 12638 del 09/06/20 11), insist e su tale preteso effetto pr eclusivo derivante dal diniego di amm issione, con la conseguente impossibilità di poter far poi valere il giudicato formatosi in senso favorevole al ### dinanzi al GA. 
Trattasi, però, di qu estione che evidenteme nte esu la da quelle idonee a rientrare tra quelle di giurisdizione, in quanto investe, non già il profilo della sussistenza della potestas iudicandi in capo ad un plesso giurisdizionale, secondo quanto previsto dalla legge, ma la possibilità che della pronuncia emessa la parte beneficiaria possa trarre effettiva utilità in sede concorsuale.  3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art.  24, 113 e 103 ###, nonché degli art. 7 e 133 del c.p.a., con violazione dei limiti e sterni della giu risdizione per eccesso di potere per sconfinamento nella potestà del legislatore. Violazione dell'art. 133 c.p.a. e dif etto relativo d i giurisdizione per sconfinamento nella giurisdizione di me rito del giudice fallimentare (art. 111 co. 8, ###, e 110 c.p.a.). 
Si lamenta che siano stati disattesi i motivi di appello con i quali si faceva valere l'inammissibilità di una condanna ad un facere nei confronti della curatela (quanto all'obbligo di eseguire la bonifica delle aree da trasferire al ###. 
Si sotto linea che il richiamo in sentenza ai principi affer mati dall'### del CDS nella decisio ne n. 3 del 2 021 evidenzia l'invasione da parte del GA delle prerogative del potere legislativo. 
Pur ten endo conto delle differenze tra la vicenda in esame e quella delibata dall'### (posto che nel caso oggetto del ricorso in esame si tratta di obbligo di bonifica assunto in via contrattuale), l'interpretazione delle norme, nel senso di reputare ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -17- ammissibile una condanna della curatela ad eseguire la bonifica, implicherebbe una valutazione comparativa tra gli in teressi pubblici e quelli dalla m assa dei cre ditori, compito che invece compete al legislatore. 
In tal modo viene individuata in capo al curatore una responsabilità di tipo oggettivo, scelta che anche in questo caso non potrebbe che essere rimessa alla legge, e non al giudice. 
Infine, anche a voler valorizz are la natura convenzionale dell'obbligo di bonifica, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della scelta del curatore di sciogliersi dalla convenzione ai sensi dell 'art. 72 l. fall., scelta che d eve invece repu tarsi ammissibile per l'obbligo di b onifica, che non rientra tra quelli afferenti alle opere di urbanizzazione, ma costituisce un obbligo di natura meramente privatistica, per il quale va preser vata la possibilità del curatore di liberarsene.  4. Anche tale motivo deve essere disatteso. 
Ed, infatti, nel richiamare quanto sopra evi denziato ci rca l'ammissibilità per il GA, in sede di giurisdizione e sclusiva, di emettere anche sentenze di condanna ad un facere nei confronti del privato (e quindi anche della curatela), deve escludersi che la condanna alla bonifica delle aree da trasferire al ### involga una questione di giurisdizione, nei termini sopra riportati.  ### ha, infatti, richiamato il principio affermato da Consiglio di Stato, ### ple naria, 26 gennaio 2021, n. 3, a mente del quale ricade sulla cu ratela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'ar t. 192 d.lgs. n. 152-2006 gravando i relativi costi sulla massa fallimentare, che ha altresì sottolineato come tale conclusione è conforme sia al d iritto interno che al diritto comunitario - direttiva n. 2008/98/CE - così ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -18- che il curator e, qual e gestore dei beni im mobili inquinati, ha l'obbligo di provvedere alla bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell 'inventario ex artt. 87 e ss. L.F., a prescindere dall'accertamento dell'e sistenza di un nesso di causalità tra la condot ta e il danno, ed ha, al riguardo, altre sì precisato che in caso di m ancanza di riso rse in cap o alla procedura si attivan o i med esimi strumenti ordinari azionabili laddove il soggetto o bbligato (fallito o meno, imp renditore o meno), che versi in una tale situazione, non vi provveda. 
Pur a voler ipotizzare che tale regola, nella sua assolutezza, possa porsi in parte i n cont rasto con qu anto di recente precisato da queste ### (Cass. S.U. n. 3077/20 23, secondo cui a carico d el proprietario/ gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l'inquinamento, n on può essere imposto l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. “m.i.s.e.”) e di bonifica, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall'art.  253 c. amb. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, possedendo le misure anzidette una connotazione ripristinatoria di un danno già prodottosi che le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che, viceversa, il proprietario del sito è obbligato ad assumere in quanto idonee a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la sal ute o per l'ambiente, intesa come risch io sufficienteme nte probabile; ne consegue che al proprietario che non abbia causato l'inquinamento sono, altresì, inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. pe r la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -19- contemplando, a tale proposito, la speci fica p osizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione ne i confronti del responsabile dell'inquinamento (in base al principio “chi inqu ina paga” di cui alla ### ttiva 2004/35 /CE), a titolo di dolo o colpa, con la conseguen za che l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tal e si tuazione sia stat o responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendo si addossare al proprietario incolpevole dell'inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza), va però evidenziato che trattasi di precisazione, quella da ult imo riportata nella massima richiamata, che non app are suscettibile di trovare applicazione nella vicenda in esame, in cui l'obbligo di bonifica non viene fatto discendere direttamente dalla legge, ma da u n impegno espressamente assunto in via convenzionale. 
Oltre a doversi ribadire che la pretesa del ricorrente di scorporare tale obbligazione dalle altre assunte con l‘accordo concluso con il ### è frutto di una personale valutazione, espressame nte disattesa dal ### così che la denuncia di errone ità d ella conclusione del GA vale a denu nciare un error in iudi cando, insuscettibile di determinare l'insorgenz a di una questione di giurisdizione, la pretesa erroneità dell a ammissib ilità di una condanna della curatela ad eseguire la boni fica implica analogamente una denuncia di un error in iudicando. In tal senso rileva che il principio affermato dal GA non può essere inquadrato tra le ipo tesi di eccesso di potere giu risdizionale per in vasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, atteso che nel caso in esame non p uò sostenersi che il giudice specia le abbia ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -20- applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produz ione normativa che non gli compete, essendosi piuttost o limitato ad interpre tare il quadro normativo di riferimento, in quant o reputato suscettibile di estendere la possibilità di condanna all'esecuzione delle opere di bonifica anche nei confront i della curatela falli mentare, conclusione questa che, ove anche in astratto reputata erronea, potrebbe al più configurare un error in iudi cando, ma n on una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. 
La med esima sorte accomuna poi anche l'ulteriore censura che investe l'impossibi lità per il curatore di potersi avvalere della facoltà di cui all'art. 72 l. fall., avendo il CDS aderito al proprio orientamento maggioritario che, appunt o, esclude che possa invocarsi la n orma in q uestione per consentire al curatore di potersi sciogliere dal le obbligazioni scaturenti anche da convenzioni urbanistiche, assunte ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. 
Nella giurisprudenza ammnistrativa è, infatti, divenuto prevalente l'orientamento a mente del quale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2018, n. 4251) il curatore fallimentare non ha il potere di sciogliersi da una convenzione in precedenza stip ulata dalla società fallita, in quanto, anche a v oler ricono scere la “ratio” derogatoria dell'art. 72 l. fall., che è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile “vulnus” derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali ass unti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, tal i esigenze non possono essere enfatizzate fin o al punto da riconoscere al curatore il detto potere, posto che in tal modo verrebbe attribuita ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -21- una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a q uelli sottesi all'esecuzione di un a prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati (in senso analogo, T.A.R. Catania, (### sez. II, 11/02/20 20, n.323 , che sott olinea come la convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, presenta un "conte nuto contratt uale" sostanzialmente definito dalla legge e d agli atti di pianificaz ione, di modo che non può configurarsi una "autonomia", e dunque una "disponibilità" delle obbligazioni assunte con la convenzione d a parte dell'amministrazione, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti patrimoniali; ### (###, sez. I, 4 giugn o 2013 , n. 899; T.A.R. Genova, (### sez. I, 11/02/2011, n.264). 
La critica della ricorrente, oltre che incentrarsi sulla necessità di dover scindere l'obbligo di provvedere alla bonifica delle aree dalle altre obbligazion i scaturenti dalla convenzione, il cui conte nuto sarebbe conformato dalla stessa legge, sicché per quella in esame rimarrebbe ferma la radice privatistica, e quindi la facoltà di cui all'art. 72 l. fall., affermazione questa che però risulta negata dal giudice amministrativo con pronuncia, come detto, non censurabile in que sta sede ###questo caso volta alla denuncia d i un preteso error in iudi cando, e precisamente in ordine all'interpretazion e dei li miti posti dalla legge fallimen tare ed al suo ambito di applicazione, se nza che però l'errore, ove anche sussistente, possa reputarsi in grado di evidenziare un'invasione da parte del GA nella sfera riservata al legislatore.  5. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 ###, degli artt. 7 e 133 del c.p.a., stante il d iniego di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -22- giurisdizione per omessa rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia. 
Si rileva che, essendo stato reputato possi bile addivenire al la condanna del curatore all'esecuzione della bo nifica delle aree, risultano altresì violate le regole comunitarie in materia di inquinamento ambientale, ponendosi il relativo obbligo a carico di chi non sia responsabile della contaminazione del sito.  ### ha omesso, tuttavia, di sollevare la questione pregiudiziale della compatibilità della regola imposta con le norme comunitarie eludendo così la domanda di giustizia avanzata dalla curatela. 
Inoltre, la soluzione raggiunta dal giudice amministrativo viene di fatto a determinare una dilatazione dei tempi di definizione della procedura concorsuale, in contrasto del pari con la disciplin a comunitaria che mira alla massima efficienza delle procedure de quibus ed al loro rapido espletamento. 
Il motivo è inammissibile. 
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la negazione in concreto di tutela alla situazio ne soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretaz ione delle norme sostanziali nazionali o dei princi pi del diritto europeo da parte del Giudice amministrativo, non concreta un eccesso di potere giurisdizionale per omissio ne o rifiuto di giurisdizione, tale da giust ificare il ricorso ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, ###, dal momento che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale, e non può quindi integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che si verifica invece nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che qu ella situazione soggett iva è in astratto priva di tutela per difetto assoluto di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -23- Un. 19/12/2018, n. ###; 6/06/2017, n. 13976; 3/07/2012, 11075). Nell'ambito della giurisd izione amministrativa, spetta d'altronde al Consiglio di St ato, in qualità di giudice di ultim a istanza, il compito di garantire , nello specifico ordinament o di settore, la conformità de l diritto interno a quello d ell'### se del caso avvalendosi del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, mentre l'eventuale lesione del principio di effettività della tutela, derivante da decisioni adot tate dal Giudice amministrativo in pregiudizio di situazioni giuridic he soggettive protette dal diritto dell'### può essere fatta valere con altri strumenti, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che risulti grave e manifesta (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2018, n. ###; 17/11/2015, n . 23460; 4/02/2014, 2403). 
Peraltro, il principio più volte confermato da queste ### (Cass., S.U., n. ###/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), circa l'insindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, ###, delle violazioni del diritto dell'### europ ea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze p ronunciat e dagli organi di vertice dell e magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è stato ritenuto compatibile con il dirit to dell'### come interpretato dalla giurispruden za costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di lim itazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività dell a tu tela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli ### l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti ricon osciuti dall'### Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -24- Trattasi di affermazioni che hanno poi ricevuto l'avallo da parte della stessa Corte di ###.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, ### emessa prop rio sul rinvio pregiudiziale disposto dall'ordinan za n. 19598/2020 di que ste ### sentenz a che ha ritenuto no n contrastante con il diritto dell'### una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza naziona le, precluda la possibilità di contestare, nell'ambit o di u n ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale su premo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'### di una sentenza del suprem o organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., 1454/2022; Cass. S.U. n. 1996/2022; Cass. S.U. n. 5121/2022; Cass. S.U. n. 11455/2022; Cass. S.U. n. 11547/2022; Cass. S.U.  n. 11549/2022; Cass. S.U. n. 970/2023). 
Da ultimo, queste ### con la decisione n. 25503/2022, nel definire il procedimento che aveva occasionat o la citata ordinanza interlocutoria n . 19598/2020, hanno preso att o dell'arresto della Corte di Giustizia, e tenuto conto dei limiti posti alla denuncia del vizio di eccesso di potere giurisdizionale, quali segnati dalla cit ata sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 (che, dichi arando inammissibile un a questione di costituzionalità proposta dalle stesse ### per difetto di rilevanza, aveva ritenuto ingiustificato il controllo cassatorio sulle sentenze del Consiglio d i Stato, ne i casi di violazione di norme dell'### come interpretate dal la Corte di Giustizia), hanno reputato il relativo motivo inammissibile.  6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.  7. Le spese se guono la socco mbenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -25- 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi del l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quell o dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al rimborso d elle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 7 novembre 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Criscuolo Mauro

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