... alcuna pronuncia sul suddetto punto.
3.1. Il motivo è inammissibile: nell'ipotesi di «doppia conforme», prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11
settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5) cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatt o p oste a base, rispett ivamente , della decisione di primo grado e della sent enza di rigetto dell'ap pello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-
2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 - 01; Cass. Sez. 3, 14.07.2022, 22244; Cass. Sez. L, 20. 07.202 2, n. 22782; Cass. Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass. Sez. L, 06.08.2019, n. 20994).
Nella specie, i ricorrenti non hanno indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce; inoltre, costituisce, un «fatto», agli effetti dell'art.
360, comma 1, n. 5 ) cod. pro c. civ., (leggi tutto)...