... giocoforza concludere, proprio come si è fatto per il consulente tecnico, che al professionista de legato no n possa estendersi la speciale disciplina dettata per la responsabilità civile dei magistrati e degli «estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria»; infatti, l'art. 1, comma 1, l. 13 aprile 1988, n. 117 (sul punto non modificata dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18), non riguarda tutti gli ausiliari, bensì soltan to coloro che, pur no n appartenendo all'ordine giudiziario, svolg ono nei casi previsti dalla legge fu nzioni proprie del magistrato giudicante o requirente. Cass. 8/05/2008, 11229, ha escluso l'applicab ilità di tale disciplina al cura tore fallimentare perché egli «esercita solo una funzio ne pubblica nell'interesse della giustizia ma non anche una funzione propriamente giudiziaria nell'accezione individuata nella stessa legge speciale». Per le stesse ragioni sono stati esclusi dalla nozione di “estranei” di cui all'art. 1, comma 1, l. 13 aprile 1988, n. 117, gli appartenenti alla polizia giudiziaria (Cass. 05/08/2010, n. 18170), il consulente tecnico d'ufficio (Cass. 18/09/2015, n. 18313), il consulente del P.M. ( 14/02/2024, n. 4070).
I (leggi tutto)...