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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 509/2026 del 02-02-2026

... laddove si consideri che la somma versata, a titolo di caparra, dalla ### era pari ad € 100.000, di talché la pattuizione di una multa penitenziale pari al 50% di tale importo si appalesa certamente congrua. Non può, dunque, condividersi l'affermazione dell'appellante secondo cui la somma di € 203.581,42 sarebbe stata corrisposta “fittiziamente” in conto prezzo, giacché è oltremodo evidente l'intenzione delle parti di dar vita ad una vicenda traslativa del bene (terreno o fabbricato). Al riguardo, non risulta in alcun modo dimostrato che il prezzo offerto dalla ### sarebbe stato “fuori mercato” (cioè eccessivamente basso), non potendosi far riferimento a quello di € 360.000,00 fissato nell'ordinanza di vendita emessa dal GE, tenuto conto del fatto che già il primo tentativo di vendita era andato deserto e che non constava la presentazione, in vista del successivo, di offerte di acquisto (per cui era molto probabile la riduzione della base d'asta). 4.1.2.d. - ### comunicazione richiamata dall'appellante (mail del 27.9.2012 inviata dal rag. ### all'avv. ### del seguente tenore: “### l'atto e trasferire a lui (ndr ### l'immobile, contestualmente fare un preliminare di (leggi tutto)...

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causa n. 1255/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Picardi Antonio, Carlo Breggia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11560/2024 del 30-04-2024

... euro 10.000,00, anch'essa da intender si imputabile a caparra confirmatoria e ciò sul presupposto che l'applicabilità d ell'ar t. 1386 c.c. (che prevede la caparra penitenziale) implica che nel contratto sia stato previsto l'esercizio del diritto di recesso, il quale, nel caso di specie, non lo era. Peraltro, diversamente, l'odierna r icorrente ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., avrebbe tenuto u n diverso comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, e se ne sarebbe avvalsa offrendo la restituzione della somm a di euro 11 di 11 135.000,00 (di cui euro 115.000,00 corrisposti a titolo di mero acconto ed euro 20.000,00 imputabili al raddoppio della caparra penitenziale). 9. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell' art. 13, com ma 1-quater, del d.P .R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut o unificato p (leggi tutto)...

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causa n. 2851/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Carrato Aldo

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1296/2025 del 09-07-2025

... versata all'atto della stipula del preliminare come caparra confirmatoria anziché come caparra penitenziale, sulla scorta del rilievo della mancata pattuizione nel compromesso di un diritto di recesso, omettendo di considerare che il recesso era stato comunque accettato dal promittente venditore con la scrittura privata del 22.7.2020, “sicché la lacuna che inficiava il preliminare è stata superata dal comportamento concludente delle parti”. III) “Erroneità e manifesta infondatezza delle ragioni addotte per l'irrilevanza della scrittura privata del 22/7/2020” perché, ferma la prova richiesta sulla data certa, il Tribunale aveva errato anche nel ritenere il documento, addirittura, espressivo di un impegno del ### a restituire la caparra, laddove l'accordo recitava: “### si impegna a restituire la caparra qualora riuscisse a vendere entro un anno da oggi. in alternativa perdita caparra”, non avvedendosi, perciò, il primo giudice che l'impegno era sottoposto ad una condizione, la quale non si era verificata. IV) “Falsa applicazione dell'art. 1385 c.c.”, perché, anche a ritenere la caparra versata come confirmatoria, l'appellante avrebbe avuto pieno diritto a trattenere la (leggi tutto)...

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causa n. 836/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cecchi Marco, Masetti Paolo

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2583/2025 del 11-06-2025

... oggettiva, dovendosi in tal caso propendersi per la natura "penitenziale" della caparra, con ogni conseguenza di legge ex art 1386 Detto altrimenti, secondo tale opzione ricostruttiva non può attribuirsi al nomen iuris utilizzato dai contraenti un valore esaustivo, soverchiante a priori ogni altro elemento interpretativo. Nel caso di specie, dall'esame complessivo della documentazione in atti e dal dibattito processuale non sono emersi elementi univoci e pregnanti idonei a suggerire che la locuzione adoperata dai paciscenti sia stata utilizzata in modo improprio. Dunque, la comune volontà delle parti - che traspare, ancora una volta, dal significato letterale delle parole inserite nel corpo del testo contrattuale - non può che orientare verso il convincimento secondo cui la corresponsione della complessiva somma di euro 5.000,00 sia stata imposta al promissario acquirente proprio a titolo di “caparra confirmatoria”. Ciò legittima, chiaramente, la parte attrice ad azionare il particolare meccanismo del recesso in autotutela previsto dal secondo comma di cui all'art 1385 c.c., secondo cui “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la (leggi tutto)...

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causa n. 203/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Sonia, Fortunato Giulio

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Tribunale di Grosseto, Ordinanza del 13-04-2023

... dell'acconto qualificato in sede ###termini di “caparra penitenziale”. La difesa è inconsistente. Nella specie non può operare l'istituto di cui all'art. 1386 c.c., poiché la caparra penitenziale costituisce il corrispettivo del diritto di recesso convenzionale e opera solo quando le parti hanno espressamente previsto che la caparra costituisce corrispettivo del diritto di recesso, mentre non assume rilievo la qualificazione di caparra penitenziale data dai contraenti (cfr. ex multis Cass. n. 11946/1993), come avvenuto nel compromesso oggetto di causa, ove alcun diritto di recesso fu espressamente pattuito. Ne consegue la connotazione di caparra confirmatoria del pagamento eseguito dalla ### quale promittente acquirente, ma non per questo la somma può essere trattenuta dal promittente venditore. Invero, il meccanismo di cui all'art. 1385 c.c. si fonda sull'inadempimento di una parte, mentre nel caso in cui la ### esercita un diritto potestativo riconosciuto dalla legge nell'interesse della massa dei creditori all'acquisizione di un bene all'attivo fallimentare, che sorge per effetto della dichiarazione di fallimento del promittente compratore, non v'è alcuna inadempienza e la (leggi tutto)...

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causa n. 2686/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Venditti Mario

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