... qualificare esattamente quanto allegato dai convenuti, la donazione in questione avrebbe natura di donazione remuneratoria, trattandosi di un modo per riconoscere il ruolo che questi soggetti avevano avuto nel corso della sua vita: questo tipo di donazione, tuttavia, è soggetto a tutte le norme della donazione tradizionale6 e quindi, varrebbero le conclusioni già svolte ai paragrafi precedenti.
6 La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione; al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente.
Allorché (leggi tutto)...
causa n. 10420/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mennoia Lorenzo