... proprietari dell'immobile, a nulla rilevando che i lavori di pavimentazione del lastrico fossero stati eseguiti solo successivamente e con le modifiche intervenute con la delibera del 2013, richiamando a sostegno dell'assunto Cass. n. 24654/2010 e Cass. n. 23682/2011.
La censura è fondata.
Per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “In tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano - secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio - su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. Né rileva, in senso contrario, che la vendita sia avvenuta prima dell'approvazione di tutti gli stati di ripartizione dei lavori, ovvero prima che il condomino che aveva approvato la suddetta delibera abbia assolto (leggi tutto)...
causa n. 1346/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Ada Meterangelis, D' Amore Assunta