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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8851/2024 del 03-04-2024

... di giurisdizione del G.O., nel merito ha chiesto il rigetto della domanda sul rilievo che la missiv a del 1999 non era una pr oposta contrattuale, ma un me ro questi onario informativ o inviato dall'Ente pubblico agli inquilini al fine di saggiarne la propensione all'acquisto del patrimonio immobile che l'### intendeva alienare. Il giudice d'appello, pertanto, ha commesso il prospettato error in procedendo per non avere fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, donde la fondatezza del terzo motivo di ricorso; 7.2. del pari fondato è il primo motivo - che denuncia l'error in iudicando della sentenza - alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte, che è opportuno succintamente richiamare. Merita attenzione una recen te pronuncia (### 2, Ordinan za 24894 del 2023), cui il Collegio, condividendone il contenuto, intende aderire, la quale afferma che «in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenzi ali pubblici, il dir itto di prelazio ne riconosciuto agli “attuali conduttori” dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 104 del 1996 è esercitabile nella sola ipotesi in cui l'ente proprietario abbia validamente e adeguatamente manifestato la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 14891/2019 proposto da: INAIL, elettivamente domiciliato in ### vembre 144, presso lo studio dell'avvocat o ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###).  - Ricorrente - #### domiciliat ####### pr esso la ### de lla Corte di Cassazion e, rappresentate e difese dall'avvocato A ndrea N apolitano (###).  - ### - Nonché contro SOCIETÀ ### - Intimata - #### PROPRIETÀ #### la sen tenza della Corte d'appello di Napoli n. 4058/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 27 marzo 2024. 
Rilevato che: 1. risulta dalla sentenza impugnata che ### e ### quali conduttrici di due immobili di proprietà dell'### siti in Napoli, in via ### n. 131, convennero l'### innanzi al Tri bunale di Napoli, chiedendo ch e fosse accerta to che esse avevano acquistato gli immobili alla data del 31/10/2001, allorquando avevano esercitato l'opzione attribuita per legge a i conduttori di immobili di proprietà di en ti previd enziali pubblici soggetti a dismissione, ovvero che i detti i mmobili venissero loro t rasferiti ex art. 2932, cod. civ., con determinazione del prezzo in base ai criteri previsti dal d.lgs. n. 104 del 1996, ossia in base al valore di mercato con l'abbattimento del 30% e del 14%; 2. costituendosi in giudizio, l'### eccepì il difetto di giurisdizione del G.O. in favor e del G.A., e, nel m erito, chiese il riget to della domanda sul rilievo che, sia nella missiva del 1999 che in quella del 2003, con le quali aveva invitato le conduttrici ad esercitare l'opzione, non aveva indicato il prezzo degli immobili e si era riservata di farlo in un secondo momento; 3. il Tr ibunale di Napoli, con sentenza 5071/201 4, declinò la giurisdizione a favore del giudice amministrativo; 4. sull'impugnazione delle attrici soccombenti, la Corte d'appello di Napoli, nella resistenza dell'### in accoglimento della domanda ex art. 2932, cod. civ., ha trasferito alle conduttrici gli immobili previo pagamento del prezzo, con decurtazion e del 30%, in quanto l'inclusione degli immobili tra que lli “di pregi o” e ra avvenuta successivamente all'esercizio dell'op zione, e del l'ulteriore 14% per 3 l'avvenuta vendita “in blocco” e in mancanza di contestazione sul punto. 
La decisione, in sintesi, è così motivata: ### per la Cassazion e (### U , n. 20902 del 201 1), la materi a della cartolarizzaz ione non è soggetta a giurisdizione esclusiva e la cognizione della controversia spetta al G.O., o, alternativamente, al G.A., secondo l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio: in partico lare, ove si cont roverta soltanto della determinazi one del prezzo contenuto nell'offerta di acqu isto inoltrata al conduttore, va esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.  ### bunale ha negato la giurisdizione de l G.O. sul presup posto che ogget to della domanda fosse la deter minazione del pr ezzo di vendita. 
E que sto perché, per il p rimo giudice, la propo sta di acquisto dell'### del 12/07/1999 non era idon ea a costitu ire una valida manifestazione di volontà dell'Ente, fun zionale all'esercizio dell'opzione, in quanto mancante d ell'indicaz ione del prezzo, e si trattava quindi di una lettera che (al pari di quelle successive) aveva una portata meramente informativa. 
Viceversa, secondo la tesi delle appellanti, l'### con la lettera del 12/07/1999, ave va formulato una proposta di acqui sto che le conduttrici avevano accettato esercita ndo l'opzione come stabilito entro il ### 01, con conseg uente perfezionamento di un contratto preliminare cui dare esecuzione, laddove il prezzo, benché non espressame nte indicato nella proposta, doveva essere determinato sulla scorta dei parametri fissati dalla normativi all'epoca vigente; ### alla luce dell a recente g iurisprudenza di legittimità, è preferibile l'impostazione delle appellanti: se si ritiene che la proposta del 1999 fosse idonea e funzionale al l'eserciz io dell'opzione, pur in 4 mancanza dell'indi cazione del prezzo, è evidente che, esercitata l'opzione, sorge in capo al co nduttore un diritt o sogge ttivo alla conclusione del definitivo al prezzo fissato dalla normativa vigente al 31/10/2001, il che com porta l'af fermazione della giurisdizi one del G.O.; ### nel merito, poiché non vi è stata specif ica contestazione, la domanda delle appellanti deve essere accolta e gli immobili detenuti in locazio ne dalle appellan ti vanno ad esse trasferiti ex art. 2932, cod. civ., al prezzo determin ato sul la scorta dei criteri vig enti al 31/10/2001 (quale termine per l'esercizio dell'opzione di acquisto); 5. l'### ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi.  ### e ### hanno resistito con controricorso.  ### è rimasta intimata. 
Le parti costituite hanno d epositato memorie in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso - “### e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1350, 1351, 1376, 1329, 1331, e 2932 c.c.; dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001 convertito con modificazioni in l.  n. 410 del 23/11/2001 e successive modificazioni; dell'art. 1 co. 1 e 2 del d.l. n. 41 del 23/02/2004, convertito con modificazioni in l. 104 del 23/04/2004; il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” - reca la premessa che l'### in at tuazione d elle disposizioni normative dettate in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, ha manifestato all e conduttrici la volontà di porre in vendita g li immobi li oggetto di causa soltanto con le raccomandate a.r. del 4/06/2007, con le modalità e alle condizioni ivi indicate e, dunque, solo dopo che gli immobili erano stati individuati quali unità immobiliari “di pregio” con d.m. del 16/09/2004. 5 Il che significa, p rosegue il ricorrente, che nessuna manifestazione di volontà di dismettere gli immo bili può essere ravvisata, in capo all'En te previd enziale, nella corrisponde nza anteriore a quella del 2007, e meno che mai nel documento del luglio 1999, che l'### ind irizzò a t utti i suoi inqu ilini nell'àmbito di un'indagine conoscitiva circa la propensione all'acquisto da parte degli stessi conduttori. 
Svolte queste premesse, l'### censura la sentenza d'appello che ha rit enuto che la proposta del 1999 fosse una propo sta idonea e funzionale all'esercizio del diritto di opzione, con la conseguenza che, per effetto della risposta al questionar io entro il termine indicato dall'Ente previdenziale del 31/10/2001, potesse ritenersi concluso, tra le parti, un contratto preliminare di vendita. 
Questa soluzione, ad avviso della ricorrente, collide con i basilari princìpi in materia contrattuale, a cominciare da quello per il quale il trasferimento della proprietà di un imm obile ha luo go soltanto per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, ferma la considerazione che, come insegna la giurispr udenza di leg ittimità (Cass. Sez. U, n. 19281/201 8), in tema di di smissione di im mobili pubblici, solo qualora l'ente previdenziale abbia comunicato al conduttore dell'immobile una proposta di vendita con indicazione del relativo prezzo (il che, nel caso in esame, non è accaduto ), e tal e proposta sia stata tempestivamente accettata, si deve ritenere che tra le par ti si sia pe rfezionato un ve ro e p roprio preliminare di vendita, che attribuisce al conduttore il diritto ad acquistare il bene al prezzo così fissato e, dunque, di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932, cod. civ., che produca gli effetti del contratto non concluso. 
Da un diverso punto di vista, l'### rimarca che la sentenza, nel determinare il prezz o di vendita sulla scort a dei crite ri vigenti al 31/10/2001, espressamente dichiarando di fare applicazione della 6 disciplina introdotta dal d.l. n. 41 de l 2004, co nv. con mod. dalla legge n. 104 del 2004, trascura che quella disciplina non è applicabile in assenza dell'offerta di opzione da parte del l'ente proprietario, prevista dalla seconda parte del comma 20, dell'art. 3, d.l. n. 351 del 2001, e nemmeno opera l'abbattimento ex art. 1, d.l. n. 41 del 2004, come convertito, il cui àmbito di applicazione riguarda le vendite di immobili ad uso residen ziale in favore di conduttori che ab biano manifestato la volontà di acquisto entro il ###, con esclusione degli immobili “di pregi o” (categoria cui appartengono gli immobil i condotti in locazione dalle controricorrenti); 2. il se condo moti vo - “### di giurisdizione del ### ice ordinario nei confronti dell a P.A. o dei g iudici speciali - violazione dell'art. 37 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 1” - censura la sentenza che, disattend endo l'eccezion e dell'### ravvisata nella “proposta” del 1999 una chiara manifestazione di volontà dell'### di dismettere gli immobili, ha affermato la giurisdizione del G.O. 
A giudizio dell'### invece, se si riconosce correttamente che la comunicazione dell'Ente del 1999 non è una proposta irrevocabile, ma una mera informativa, il conduttore è titolare di un mero interesse legittimo alla corretta formazione della vo lontà dell'amministrazione circa la determinazione del prezzo riportata nell'offerta inviata alle conduttrici degli immobili con le raccomandate del 04/06/2007, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, tutelabile innanzi al G.A., con esclusione della giurisdizione del giudice ordinario; 3. il terzo motivo - “### dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c.” - censura la sentenza che ha deciso nel merito la domanda, accogliendola, sul presupposto che la pretesa non era stata specificamente contestata dall'### con ciò omettendo qualsiasi pronuncia sulle eccezioni e difese dell'### che, al contrar io, avev a contestato anche nel mer ito la 7 domanda, sia neg ando che l'interpello d el 1999 p otesse qualificarsi come un'offe rta di vendita, trattandosi soltanto di un questio nario propedeutico e strumentale, sia contrastando i criteri di determinazione del prezzo invocati dalle condu ttrici, che er ano poi stati illegittimamente applicati dalla Corte distrettuale; 4. il quarto motivo - “### degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e violazione dell'art. 3, comma 8, d.l. 351/2001 convert ito con modificazioni in l. n. 410 del 23/11/2001 e successive modificazioni, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” - censura il vizi o di ultr apetizione della sen tenza che, pronunciando oltre i limiti del petitum, ha operat o la ### decurtazione del 14% del prezzo per la vendita “in blocco” nonostante che le attrici non l'avessero chiesta; 5. il qu into moti vo - “### degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.” - censura la senten za che h a condannato l'### a pagare alle appellanti non soltanto le spese di secondo grado, ma an che quelle di primo grado, comp ensate dal Tribunale, omettendo di tenere conto (al contrario del primo giudice) del fatto che le oscillaz ioni giurisprudenziali in materia e la novità della questione costituiscono un valido motivo per disporre la compensazione delle spese; 6. il secondo motivo, il cui esame è prioritario perché verte sulla questione di giurisdizione, è infondato; 6.1. il giudice d'appello ha corr ettamente riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in forza del fatto che la causa non verte sulla ### determinazione del prezzo della vendita, ma ha ad oggetto la domanda delle co nduttr ici diretta a ottenere il trasferimento ex art. 2932, co d. civ., della proprietà degli immobili appartenenti al patrimonio dell'### 8 La pro nuncia in parte qua è conforme a diritto alla luce del principio secondo cui la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che è determinato d alla pretesa fatta val ere con l'atto introduttivo. 
Regula iuris, quest'ultima, articolata dalle ### di questa Corte (Sentenza n. 19281 del 19/0 7/2018, Rv. 649687 - 01) che , occupandosi della materia in esame, hanno affermato che «### ex art. 2932 c.c. intentata dal con duttore n ei confronti dell'ente pubblico (nella specie, l'### proprie tario dell'immobile locato, a seguito della concl usione di un contratt o preliminare avente ad oggetto la vendita di detto cespite, quale conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione riconosciuto dal l'ente in favore del conduttore medesimo, rientra nella giuri sdizione del G.O., essend o volta a far valere il diritto soggettivo alla stipula coattiva del contr atto di vendita, in forza dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del contratto preliminare». 
Deve però essere corretto il percorso argomentativo del giu dice d'appello, che ha affermato che la proposta dell'### del 1999 era idonea e funzionale all'esercizio del diritto di opzione da parte delle conduttrici, quale aspetto che, in virtù dell' accoglimento del secondo e del terzo motiv o di ricorso (vedi infra), continua ad essere controverso con la conseguenza che esso, come si dirà, per effetto della cassazione della sentenza qui impugnat a, dov rà essere nuovamente scrutinato dal giudice del rinvio, tenendo conto dei rilievi e dei princìpi di diritto appresso indicati; 7. il primo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo; 7.1. la Corte di Napoli si confronta con la materia del contendere al solo fine di dir imere la questio ne di giu risdizione e, una v olta 9 reputata sussistente quella del G.O., quanto al merito de lla causa, adducendo l'assenza di una “specifica contestazione”, acco glie la domanda delle conduttrici.  ### circa l'assen za di contestazione stride con le risultanze processuali e con l'intera linea difensiva dell'### e ciò si evince sin dalla narrativa della decisione (pu nto 1.2.), laddove il giudice d'appello esplicitamente afferma che l'### oltre a eccepire il difetto di giurisdizione del G.O., nel merito ha chiesto il rigetto della domanda sul rilievo che la missiv a del 1999 non era una pr oposta contrattuale, ma un me ro questi onario informativ o inviato dall'Ente pubblico agli inquilini al fine di saggiarne la propensione all'acquisto del patrimonio immobile che l'### intendeva alienare. 
Il giudice d'appello, pertanto, ha commesso il prospettato error in procedendo per non avere fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, donde la fondatezza del terzo motivo di ricorso; 7.2. del pari fondato è il primo motivo - che denuncia l'error in iudicando della sentenza - alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte, che è opportuno succintamente richiamare. 
Merita attenzione una recen te pronuncia (### 2, Ordinan za 24894 del 2023), cui il Collegio, condividendone il contenuto, intende aderire, la quale afferma che «in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenzi ali pubblici, il dir itto di prelazio ne riconosciuto agli “attuali conduttori” dall'art. 6, comma 5, d.lgs.  104 del 1996 è esercitabile nella sola ipotesi in cui l'ente proprietario abbia validamente e adeguatamente manifestato la volontà di porre in vendi ta gli immobili, in attuaz ione del det tato normativo, attraverso una specifica propo sta di alien azione consistente nella determinazione negoziale di cedere la proprietà dei beni, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente un obbligo di vendita derivante direttamente dalla l egge che si configuri come una 10 peculiare offerta pubblica, in quanto una simile prosp ettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la n atura g iuridica degli atti di dismissione, trasformandoli in anoma le e sistematiche procedure ablative (cfr. Cass. n. 67 33/2020, Cass. n. 205 50/201 4, Cass. 21596/2013, Cass. n. 6055/2012, Cass. n. 21 988/20 11).  ### di un autonomo diritto potestativ o di acquis tare la proprietà degli immobili con dotti in locazione è stata, peraltro, ribadita anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 20, secondo periodo, d.l. n. 351 del 2001, convertito con modificazioni in l. n. 410 d el 2001, che ha disciplinat o la vendita delle u nità immobiliari per le quali i conduttori avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001. Si è, al riguardo, rilevato che tale disposizione non prevede affatto una procedura di acquisto anche per i cespiti non offerti in opzione dal soggetto proprietario, ma semplicemente stabilisce che tali immobili sono venduti al prezzo e alle condizio ni determinati in base alla normati va vigente alla data della predetta m anifestazione di volontà. Tal e interpretazione trova un'inequivoca, sia pur indiretta, conferma nell'art. 1, comma 1, d.l.  41 del 2 004, converti to in l. n. 104 del 2 004. Detta norma, co n espresso riferimento ai conduttori che entro il 31 ottobre 2001 avessero manifestato la volontà di acquisto, nelle ipo tesi e con le modalità previste dall'art. 3, comma 20, secondo periodo, d.l. n. 351 del 2001, ha stabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenzial e debba essere determinato “al mom ento dell'offerta in opzione” - della quale, qui ndi, postula la necessari a sussistenza - “e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001”». 
Degno di nota, rispetto al tema del decide re, è il fatto che il menzionato arresto della Cassazione affronta la questione, analoga a 11 quella che qui intere ssa, dell'invio agli inquili ni da parte dell'Ente pubblico (nella fattispecie esaminata da detta pron uncia, si trat ta dell'### della comunicazione del 20 dicembre 1999, nella quale, spiega la S.C., il giudi ce d'appello (sempre la Corte d'appello di Napoli) ha esclu so che fosse contenu ta un'offerta di vendita degli appartamenti, rilevando che «non v'era alcuna indicazione del prezzo […] e che nel questionario allegato […] la vendita era prevista come meramente eventuale». 
Il pun to controverso che il giudice del rinvio dovrà riesaminare (come anticipato al punto 6.1.), alla luce delle contrap poste prospettazioni delle parti, è se il questionario che l'### ha inviato alle controri correnti nel 1999 fosse o men o qualificabile come una proposta contrattuale funzionale all'esercizio dell'opzione e se, quindi, le risposte delle conduttrici fossero o meno idonee al perfezionamento di preliminari di vendita; 7.3. l'accoglimento dei due mot ivi esime il ### o dall'esame dell'ulteriore profilo di critica (articolato nell'ultima parte del primo motivo) in punto di det erminazion e del prezzo di ve ndita deg li immobili del patrimonio del l'### qualificati come immobil i “di pregio” dalle disposizioni di cui sopra. 
Del pari, resta assorbito il quinto motivo, in tema di spese di lite; 8. in con clusione, acc olti il primo e il terzo motiv o, nei termini anzidetti, rigettato il secondo motivo, assorbiti il quarto e il quinto motivo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, al quale è demandato un nuovo esame della vicenda che tenga conto degli enunciati princìpi di diritto, e che, inoltre, dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.  accoglie il primo e il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti il quarto e il quinto motivo, rigetta il secondo motivo, cassa la sente nza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rin via alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### in data 27 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Guida Riccardo

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 253/2026 del 21-01-2026

... in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, il MIM ha documentato che la parte ha chiesto nel corso degli anni oggetto di causa, alcuni giorni di ferie. 3. A fronte delle contestazioni del ### parte ricorrente ha depositato nota e relativo conteggio con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1229,37 (v. deposito del 14/1/26). 4. La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio. *** 5. Il tema oggetto di causa è dibattuto ed è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16715/2024, la quale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. e alla quale, anche per rispettare la funzione nomofilattica dell'organo di legittimità, si intende dare continuità. In particolare, si è affermato: “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ####N. _____ ###.  11748/2025 CRON. N. ___ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 11748/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv.  ### RICORRENTE contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 45 20123 MILANO; elettivamente domiciliato in ### 24 20146 MILANOpresso il difensore avv. ### RESISTENTE Le parti hanno concluso come in atti ### delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso del 3/10/25, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “per le ragioni di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare diritto della ricorrente sig.ra ### all'indennità sostitutiva per ferie residue non godute quale differenziale tra giorni di ferie maturati e il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e, nel caso, dei giorni di ferie fruiti a domanda, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, - condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### e legale rapp.te p.t., al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 2.081,66 o altra minore o superiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.  - condannare il Ministero dell'### e del ### resistente, in persona del ### pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”. 
La parte ricorrente ha riferito: che, dall'a.s. 20/21 all'a.s. 23/24 è stata utilizzata dal Ministero dell'### e del ### in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato; che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art.  74, comma 2, del ### 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria; di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco riportato nel ricorso; che i ### non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. 
La parte ricorrente, richiamata la giurisprudenza formatasi sull'argomento, ha quindi richiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.  2. ### dell'istruzione e del ### si è costituito in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, il MIM ha documentato che la parte ha chiesto nel corso degli anni oggetto di causa, alcuni giorni di ferie.  3. A fronte delle contestazioni del ### parte ricorrente ha depositato nota e relativo conteggio con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1229,37 (v. deposito del 14/1/26).  4. La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.  ***  5. Il tema oggetto di causa è dibattuto ed è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16715/2024, la quale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. 
C.p.c. e alla quale, anche per rispettare la funzione nomofilattica dell'organo di legittimità, si intende dare continuità. In particolare, si è affermato: “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.  ### 2006/2009 per il personale del ### del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. 
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. 
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 
Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. 
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). 
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». 
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». 
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. 
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. 
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.  ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». 
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. 
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. 
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). 
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l.  95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del ### 2006/2009. 
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. 
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. 
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'####, ### sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art.  7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. 
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. 
Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268 del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti.  (…) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.  6. ### dei principi appena richiamati al caso di specie consente di accogliere la domanda: è, infatti, incontestato che, al termine di ciascun anno scolastico, la parte ricorrente non abbia goduto di tutte le ferie maturate, non potendosi considerare giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30/6 e di sospensione delle lezioni durante le festività. Ciò in assenza di specifica prova, da parte del Ministero, su cui grava il relativo onere, di aver avvisato la ricorrente dell'obbligo di fruire delle ferie e dell'avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate.  7. A fronte della documentazione prodotta dal Ministero e della relativa contestazione, la parte ricorrente ha elaborato conteggio, depositato il ###, con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1.229,37. ###, non comparso all'udienza odierna, non ha contestato la quantificazione effettuata. 
La domanda deve essere accolta limitatamente alla minor somma di € 1.229,37, non essendo, comunque in contestazione la richiesta e il godimento delle ferie e ben potendo la relativa autorizzazione sopravvenire anche in un secondo momento.   ### deve, dunque corrispondere € 1.229,37alla parte ricorrente oltre interessi legali dal dovuto al saldo stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (### 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).  8. Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il Ministero, non potrebbero essere monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.  9. Superfluo appare il rinvio alla ### richiesto dal ### a fronte del chiaro e recente orientamento della ### di Cassazione (v. supra).  10. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo sulla base del valore riconosciuto e distrazione ex art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.229,37oltre interessi legali dal dovuto al saldo; Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi. 
Milano, 21 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 11748/2025


causa n. 11748/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Beatrice Gigli

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12097/2023 del 08-05-2023

... è stata integralmente riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo sulla base della ritenuta sussistenza della prova della consegna della merce. Ricorre in cassazione ### con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la ### con controricorso, parimenti illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo si censura il fatto che la Corte di appello non abbia rilevato che le fatture allegate non contengono bolle di consegna (si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 c.c.) e che pertanto la fornitrice non abbia raggiunto la prova della consegna della merce (si deduce violazione dell'art. 2697 c.c.). Del motivo è da dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. I passi della sentenza di appello oggetto del motivo di ricorso sono i seguenti: «Nel caso in esame, l'opposta aveva prodotto in giudizio le copie delle 81 fatture accompagnatorie […] che contenevano in sé sia il documento di trasporto […] e cioè tutte le informazioni relative al trasporto merci, quali: l'indicazione del luog o di destinazione della merce, del vettore di trasporto e del destinatario; la descrizione della (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13803/2022 proposto da: ### s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv.  ### -ricorrente contro ### s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ###
RELLI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 1883/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal #### 2013 la ### s.r.l. otteneva dal Tribunale di Viterbo un decreto ingiuntivo nei confronti della ### s.r.l. per il pagamento di € 34.907,52 a titolo di corrispettivo per la fornitura di frutta e ortagg i. Veniva accolta l'opposizione al decre to sulla base 2 di 5 - 13803/2022 - ### - 13/01/2022 (23) - ### dell'eccezione della ### di non aver mai ricevuto la merce. In secondo grado la pronuncia è stata integralmente riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo sulla base della ritenuta sussistenza della prova della consegna della merce. 
Ricorre in cassazione ### con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la ### con controricorso, parimenti illustrato da memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo si censura il fatto che la Corte di appello non abbia rilevato che le fatture allegate non contengono bolle di consegna (si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 c.c.) e che pertanto la fornitrice non abbia raggiunto la prova della consegna della merce (si deduce violazione dell'art. 2697 c.c.). 
Del motivo è da dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. 
I passi della sentenza di appello oggetto del motivo di ricorso sono i seguenti: «Nel caso in esame, l'opposta aveva prodotto in giudizio le copie delle 81 fatture accompagnatorie […] che contenevano in sé sia il documento di trasporto […] e cioè tutte le informazioni relative al trasporto merci, quali: l'indicazione del luog o di destinazione della merce, del vettore di trasporto e del destinatario; la descrizione della merce e l'indicazione del quantità; l'analitica descrizione dei prezzi, del numero di colli, del peso e della aliquota ### sia le condizioni di vendita della merce già pattuite dalle parti (che, nello specifico, erano rappresentate, tra l'altro, dalla dichiarazione della corrispondenza della merce in fattura a quella pattuita per qualità, quantità e prezzo; dall'approvazione della clausola autorizzativa dell'emissione delle cambiali tratte in caso di mancato pagamento nei tempi stabiliti e di quella sugli interessi di mora applicabili in caso di pagamento differito [ …]. Pert anto, 3 di 5 - 13803/2022 - ### - 13/01/2022 (23) - ### considerato che il documento di trasporto contenuto nelle predette fatture accompagnatorie equivaleva alle bolle di consegna e che la firma posta dagli incaricati del destinatario della merce in corrispondenza delle clausole di vendita - tenuto conto della evidente risalenza delle pattuizioni (peraltro riservate al legale rappresentante della società e non certo agli incaricati) a data precedente la consegna della merce - poteva interpretarsi solo come u na conferma della ricezione della stessa, l'opposta, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, aveva fornito la prova non solo della sua pretesa creditoria nei confronti dell'oppone nte ma anche dell'avvenuta consegna della merce» (cfr. sentenza, p. 5). 
A fronte di una motivazione così articolata, la parte ricorrente si limita a trascrivere le condizioni di vendita, senza svolgere censure circostanziate e specifiche con riferimento alle regole di ermeneutica contrattuale che si assumono violate. Si discorre infatti genericamente di mancata «corretta applicazione delle regole ermeneutiche». Si attribuisce poi irragionevolmente ad una clausola di stile («Non si accettano reclami se non al momento della consegna») la qualità di indizio della mancata consegna. Si equivoca infine il riferimento - contenuto nella sentenza impugnata - della «risalenza delle pattuizioni», mostrando di ritenere che la Corte abbia riferito l'anteriorità anche alle specifiche operazioni compiute da semplici incaricati della ### compresa l'apposizione della loro firma in corrispondenza delle clausole di vendita, mentre è univoco il riferimento alla sola stipulazione generale delle condizioni di vendita da parte dei legali rappresentanti della fornitrice. 
In conclusione, tale primo profilo della censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. 4 di 5 - 13803/2022 - ### - 13/01/2022 (23) - ### Dall'inammissibilità del profilo diretto ad attaccare l'acce rtamento positivo della consegna de lla merce, segue l'inam missibilità del secondo profilo d el motivo, relat ivo alla viola zione dell'art. 2697 sull'onere della prova. Infatti, dalla accertata infondatezza dell'eccezione d'inadempimento (art. 1460 c.c.) - eccezione che è il presupposto logico della difesa relativa alla mancata prova della consegna e che cade con il rigetto di quest'ultima - discende che il rischio per la mancata prova dei fatti rilevanti ritorna a ripartirsi alla stregua del principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento (nel caso di specie: la fornitrice) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (nel caso di specie: il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura della merce), mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU 13533/2001). Prova del pagamento che è mancata. 
In conclusione, l'unico motivo è inammissibile.  2. - Dall'inammissibilità dell'unico motivo su cui il ricorso si fonda discende l'inammissibilità di quest'ultimo nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. ### che si è dichiarato antistatario. 
In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a qu ello previsto per la proposiz ione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M. 5 di 5 - 13803/2022 - ### - 13/01/2022 (23) - ### La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 6.000 oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. ### Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13/01/2023.   

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Caponi Remo

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 5437/2024 del 04-12-2024

... avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti. IN DIRITTO Il ricorrente è una docente che lavora alle dipendenze del ### E ### attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2022. Ha prestato servizio in favore del ### convenuto, con contratto a tempo determinato, anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 24/09/2019 e cessazione al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 19/10/2020 e cessazione al 30/06/2021. Il ricorrente lamenta di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d. ### istituita dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria. Il docente si duole della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a (leggi tutto)...

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1/9 Dott. #### Udienza del 04/12/2024 N. 10235/2024 ##### quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.  6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico RICORRENTE contro MIM - #### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elett.te dom.to presso lo studio in ### 24 ### RESISTENTE OGGETTO: ###'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti 2/9 Dott. ### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ### ha convenuto in giudizio il ###'#### chiedendo al ### “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente precaria siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui; B) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. 
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il ### 23 settembre 2015, recante «### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo; b) la nota dirigenziale della ### per le risorse umane e finanziarie, prot.  MIUR.AOODGRUF.### del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative; c) la nota dirigenziale del ### per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot.  MIUR.AOODIPT.### del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale; d) il ### 29 novembre 2016, recante «### delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui de-limita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo; e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. 
C) per l'effetto, condannare l'### resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo; D) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021condannarsi il Ministero dell'### 3/9 Dott. ### al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art.  1218 del Con condanna delle ### resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. ###” Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. 
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti. 
IN DIRITTO Il ricorrente è una docente che lavora alle dipendenze del ### E ### attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2022. 
Ha prestato servizio in favore del ### convenuto, con contratto a tempo determinato, anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 24/09/2019 e cessazione al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 19/10/2020 e cessazione al 30/06/2021. 
Il ricorrente lamenta di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.  ### istituita dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria. 
Il docente si duole della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.  ### n. ### del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.  ### dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo ### del 28.11.2016. 
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.  4/9 Dott. ### condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della #### determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'### di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento. 
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del ### dell'### alla concessione in suo favore della ### elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato. 
In particolare, il ricorrente chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con la condanna del ### convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della ### elettronica. 
Si è costituito in giudizio il ### E ### chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.  ### resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile). 
Asserisce l'estinzione della pretesa del ricorrente, in quanto lo stesso non avrebbe mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata (consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni. 
Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.  ### resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.  5/9 Dott. ### la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 con la normativa comunitaria. 
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti. 
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della ### cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato. 
In attuazione della suddetta legge, il ### n. ### del 23/9/2015 e il successivo ### del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della ### elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato; non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio. 
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di ### che, con ordinanza della ### del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 6/9 Dott. ### concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ### dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale ### il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». 
In particolare, la ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Come anche evidenziato dalla Corte di ### non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.  ### dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento. 
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. 
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del ### convenuto di escludere dal beneficio 7/9 Dott. ### i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della ### In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. 
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento. 
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della ### 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della ### del docente. 
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.  ### sollevata dal ### convenuto, vertente sulla presunta decadenza del diritto del ricorrente dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al 8/9 Dott. ### fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500. 
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia; il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto. 
Sulla base ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso. 
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il ### del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”. 
La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie ### in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo. 
Parte ricorrente, allegando in ricorso il contratto a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione resistente, ha dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra la stessa e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica. 
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto del ricorrente ### ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L.  107 cit.). 
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 ### del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.  9/9 Dott. ### tutte le considerazioni che precedono, il ricorrente ### ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato). 
In quanto soccombente, il ### E ### va condannato a rimborsare al difensore di parte ricorrente Avv.to ### che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 650,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali. 
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc PQM accerta il diritto del ricorrente ### ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro 1.000,00. 
Condanna il #### E ### a rimborsare all'Avv.to ### - dichiaratosi distrattario - le spese di lite che liquida in € 650,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali. 
Sentenza esecutiva ### 04/12/2024 il ### del #### n. 10235/2024

causa n. 10235/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Atanasio Riccardo

M
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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 52/2026 del 21-01-2026

... merito, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con compensazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure - espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU medica - con sentenza n. 947/2017 del 17.08.2017, depositata il ###, rigettava la domanda perché prescritta, compensava le sese di lite e poneva a carico dell'attore le spese della ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 947/2017 emessa dal Giudice di ### di ### adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per essere incorso, il giudice di prime, in un errore di interpretazione dell'art. 2952 c.c. e dei fatti e documenti allegati; chiedeva - pertanto - la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta. Si costituiva la ###ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, l'intempestività dell'appello nonché la violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedeva e il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 425 del ### per gli ### dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con termini di cui agli artt. 189 e 352 c.p.c., promossa da ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; -### CONTRO ### S.P.A. (P.I.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliat ###presso lo ### dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -### E ### residente in (88025) ### a ####. di ### n. 21 -### OGGETTO: Appello - sinistro stradale.  CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio la ###ni s.p.a., in persona del suol legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici subiti in ### loc. ###, c.c. “###”, per responsabilità esclusiva del veicolo BMW 5 tg. ### di proprietà e condotto da ### A fondamento della domanda l'attore deduceva: che, in data ###, alle ore 13:50 circa, mentre percorreva, a piedi, l'area parcheggi del centro commerciale, veniva investito dall'autoveicolo BMW 5 che non si avvedeva della presenza del pedone; che a causa della collisione con il veicolo del convenuto, il ### subiva danni fisici per cui la compagnia assicurativa, il ###, liquidava il minor danno pari ad € 7.500,00 che veniva trattenuto in acconto; chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda con condanna in solido dei convenuti al maggior danno ed alle spese di lite. 
Si costituiva il ###, con apposita comparsa di risposta, la ###ni, in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava, preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza degli elementi costituivi della domanda; l'incompetenza per valore del Giudice di ### la prescrizione della pretesa in quanto non era pervenuto alcun atto interruttivo successivo alla nota del 3.5.2011; nel merito, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con compensazione delle spese di lite. 
Il giudice di prime cure - espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU medica - con sentenza n. 947/2017 del 17.08.2017, depositata il ###, rigettava la domanda perché prescritta, compensava le sese di lite e poneva a carico dell'attore le spese della ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 947/2017 emessa dal Giudice di ### di ### adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per essere incorso, il giudice di prime, in un errore di interpretazione dell'art. 2952 c.c. e dei fatti e documenti allegati; chiedeva - pertanto - la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta. 
Si costituiva la ###ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, l'intempestività dell'appello nonché la violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedeva e il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite. 
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa - senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 e 352 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ### ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi nella lite.  2. Sempre preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va rilevata l'intempestività dell'impugnazione. 
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata n. 947/2017 è stata pubblicata il ###, non è stata notificata e che l'appello è stato consegnato all'### del Tribunale di ### l'1.3.2018 e notificato in pari data, a mezzo servizio postale, con racc.te n.ri ###/2 e ###/4 (cfr. doc. 1 fascicoli di parte appellante). 
Ne deriva che non è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. - di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 L. n. 69 del 2009, atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1 al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art.  16 comma 1 D.L. n. 132 del 2014 D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. con modif. in L. n. 162 del 2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 21674). 
Poiché, dunque, la sentenza è stata pubblicata il 24 agosto 2017, il termine per la proposizione dell'appello è spirato mercoledì 28 febbraio 2018. 
Il giudizio è inammissibile stante la tardività del gravame notificato oltre il compimento del termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuto con il deposito nella cancelleria del giudice a quo. 
La sentenza gravata, invero, è stata redatta in formato cartaceo e ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 occorre avere riguardo soltanto all'attestazione dell'avvenuto deposito apposta dal funzionario in calce provvedimento. 
Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) DICHIARA inammissibile il ricorso; 2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.  ### 20 gennaio 2026.  ### del Tribunale Dott. ### RG n. 425/2018

causa n. 425/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Garofalo

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