... somma di euro 294.701,76 dovuta al cantiere ### per il rimessaggio dell'imbarcazione; sicché, ammontando il corrispettivo iniziale previsto per il contratto ad euro 3.535.382 ,30, n on ha ravvisato alcuna s perequazione economica delle cond izioni delle parti che imponesse la riduzione ad equità della clausola pattizia, ai sensi del combinato dispost o di cui agli artt. 13 84 e 1526, 2° comma, cod. ### e B ase ### S.r.l. ricorro no per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi.
Nessuna attività difensiva è svolta dalla società A-leasing e dalla cessionaria ### S.p.a., rimaste intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1
cod.proc. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa app licazione dell'art. 1526, 1° comma, cod.civ, il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc. Pur avendo la Corte d'appello correttamente ritenuto che dovesse trovare applicazione l'art. 1526 cod.civ., essendo quello per cui è causa un leasing traslativo, avrebbe errato: i) per non aver revocato il decreto ingiun tivo opposto che era stat o emesso sull'assunto che la risoluzione del (leggi tutto)...