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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
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6

Tribunale di Crotone, Sentenza n. 434/2025 del 19-07-2025

... di acquedotto, tanto che, la notifica dell'atto di precetto era finalizzata alla presa in possesso del terreno servente, oggetto di occupazione usurpativa, affinché si potesse costituire la servitù di acquedotto con un atto suscettibile di trascrizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione. 3. Con ordinanza del 31.1.2025 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo era rigettata, unitamente all'istanza di chiamata in causa del terzo ### 4. Con la memoria integrativa depositata il ### l'opponente, in ragione del riconoscimento della servitù in favore di ### compiuto nella comparsa di risposta da ### dichiarava di rinunciare all'opposizione. 5. All'udienza del 20.3.2025 la causa, pertanto, era trattenuta in decisione, con richiesta di parte convenuta opposta di condanna alle spese in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale. 6. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti: in corso di causa, infatti, in sede di deposito della memoria integrativa, parte opponente ha dichiarato di rinunciare all'opposizione, sulla base della manifestata volontà di parte opposta di riconoscere la servitù in suo favore. Invero, (leggi tutto)...

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causa n. 1498/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Agostini Emmanuele

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1973/2026 del 19-05-2026

... notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'atto di precetto di rilascio immobile con il quale, su istanza della locatrice, le era stato intimato di rilasciare l'immobile condotto in locazione; - che, unitamente al precetto, era stato notificato il titolo esecutivo costituito dall'intimazione di sfratto per morosità con pedissequa ordinanza di convalida emessa dal ### di ### in cui il giudice aveva considerato regolare la notifica della citazione e, non essendo comparsa l'intimata, su istanza della locatrice, aveva convalidato lo sfratto per morosità; - che la conduttrice, tuttavia, solo con la notifica del precetto aveva avuto conoscenza, per la prima volta, dell'esistenza della procedura di sfratto per morosità a suo carico, in quanto la precedente intimazione non le era mai stata regolarmente notificata (come da relata di notifica e dalle lettere raccomandate ex art. 140 c.p.c. ed art. 660 c.p.c., che non le erano mai state consegnate); - che difatti l'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida era stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'assenza temporanea del destinatario, con il deposito dell'atto presso la casa comunale e (leggi tutto)...

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causa n. 1879/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vittoria Contino

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 34129/2024 del 23-12-2024

... contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio; ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno» (tra molte: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5 4070 del 12/02/2019, Rv. 652593-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24336 del 30/11/2015, Rv. 637778-01). Tanto risulta evidente dall'annullamento della pronuncia in mero rito, con la quale il giudice che l'aveva resa aveva reputato di non poter conoscere del merito di quell'appello, ma per una ragione di rito che si è rivelata scorretta: una volta esclusa (con la prima pronuncia di cassazione) la correttezza della definizione in mero rito, torna a dovere essere pienamente estrinsecata la giurisdizione sulle altre questioni (non solo di rito, diverse da quelle già reputate scorrette, purché logicamente successive alle prime, ma pure di quelle) di merito devolute al giudice dell'appello. 4. In accoglimento del motivo, dunque, la pronuncia impugnata dev'essere cassata, con rinvio al Tribunale di ### (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Fanticini Giovanni

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 508/2026 del 08-05-2026

... di proprietà dell'immobile dalla ### al ### verso rinuncia di entrambe le parti alle residue domande e compensazioni delle spese di lite”; che a tale proposta transattiva le parti hanno aderito previa risoluzione, per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., dell'atto a rogito del ### del 2015 e successiva assegnazione degli immobili in oggetto al signor ### da parte del ### liquidatore ### all'uopo autorizzato con provvedimento del Ministero dello ### Orbene, è pacifico che, ai sensi del combinato disposto degli artt 200 e 44 LF, l'atto di assegnazione del 2015 deve ritenersi inefficace perché posto in essere dal rappresentante legale della società dopo che la ### era già stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il potere rappresentativo era stato affidato al ### detta inefficacia è conseguenza automatica della sottoposizione dell'impresa alla procedura, con la conseguenza che detta inefficacia deriva dal fatto che il debitore non ha più il potere di disporre del proprio patrimonio e non anche da vizio di rappresentanza. Da ciò deriva che, poiché l'inefficacia è prevista dalla legge nell'interesse dei creditori e della procedura, non può ritenersi applicabile il (leggi tutto)...

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causa n. 738/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Annalisa Giusti, Guido Federico

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1436/2025 del 11-02-2025

... la nullità, invalidità o inefficacia dell'atto di precetto perché “le tre istanti con lo stesso ed unico atto di precetto hanno intimato all'esponente il pagamento per l'importo totale di € 40.704,14, senza indicare però, in assenza di un vincolo di solidarietà attiva, la parte intimante cui l'esponente avrebbe dovuto pagare, con effetto solutorio anche nei confronti delle altre, la somma precettata”. Costituitesi in giudizio tardivamente, le creditrici opposte hanno dedotto l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone pertanto il rigetto. Tanto premesso, le doglianze formulate dall'odierno opponente non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, l'opposizione risulta infondata. In via preliminare, si osserva che l'estinzione della procedura esecutiva azionata dal creditore non importa cessazione della materia del contendere, la quale si verifica, nella materia che ci occupa, solo in caso di rinuncia al precetto ovvero in caso di difetto di titolo esecutivo o per altra ragione di natura sostanziale, sulla cui base riconoscere l'assenza di uno specifico interesse al prosieguo del giudizio, eventualità che non ricorre nella specie. Ciò premesso, per ciò che concerne il primo (leggi tutto)...

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causa n. 28683/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Montefusco Gabriele

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