... esclusione (Cass., sez. 1, 25/9/2024, n. 25614).
16. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a qu ello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 novem (leggi tutto)...
causa n. 4445/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Mercolino Guido, D'Orazio Luigi