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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5891/2024 del 05-03-2024

... contrasto con gli artt. 2 033 e 203 7 c.c., in tem a di indebito oggettivo, non essendo applicabile la condictio indebiti in mancanza di un mutamento patrimoniale tra le parti. Il motivo è inammissibile, in forza dell'art. 360 bis c.p.c. 5 di 8 4. Come h a riconosciuto lo stesso ri corrente, l'orientamento assolutamente pacifico di questa ### ma Corte è nel senso ch e l'efficacia retroattiva della ri soluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare compo rta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. , e, pertanto, i mplica che il p romissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita deb ba non solo restituirlo al promitt ente alienante, ma altresì corrisponde re a qu est'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile fo ndata su d i un tito lo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori (### 2, n. ### del 30 novembre (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Mocci Mauro

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 4361/2026 del 23-03-2026

... esecuzione del contratto nullo secondo le regole dell'indebito oggettivo. Sul punto va ricordato che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ( Cass. 3994/2006) ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi, come nel caso di caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione ovvero di altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente (cfr. Cass. 9052/2010): nel caso di specie ricorre detta seconda ipotesi, considerato che la determinazione di far valere la nullità di protezione fa venir meno il titolo negoziale. Al riguardo si osserva che la stessa attrice, dando atto dell'unico rimborso ricevuto, ha instato unicamente per la restituzione degli importi versati al netto delle somme ricevute nel corso del rapporto. Pertanto, operata la c.d. compensazione impropria (cfr. 10798/2018), ### va condannata alla restituzione della somma di €76.200 a favore dell'attrice, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda fino al saldo, non essendo stata superata la presunzione di buona fede della convenuta. Deve essere rigettata la domanda di liquidazione della (leggi tutto)...

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causa n. 19448/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Pigozzo Cristina

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2684/2026 del 31-03-2026

... presupposti stessi per la proposizione della domanda di ripetizione. La domanda di ripetizione è, pertanto, inammissibile, con conseguente assorbimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. 2.2. Procedendo oltre, giova ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 - 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti (leggi tutto)...

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causa n. 4248/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Delle Donne, Camillo Romandini

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 714/2025 del 14-10-2025

... domiciliat ###calce al ricorso monitorio; opposta OGGETTO: indebito oggettivo ### per ### S.P.A.: “Piaccia all'###mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, ‐ in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio non consuetudinario o sospensione stante la pendenza delle questioni di legittimità costituzionali e del giudizio avanti la Corte di Giustizia dell'### attinenti al presente giudizio per i motivi sopra menzionati; ‐ nel merito: o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, poiché improcedibile, inammissibile e improponibile per tutti i motivi di cui in narrativa; o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, ridurre la somma escludendo le somme prescritte e l'### per i motivi di cui al paragrafo C; o accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte opposta per i motivi sopra descritti; o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam di ### (leggi tutto)...

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causa n. 2776/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Tordo Caprioli Claudia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 82/2026 del 02-01-2026

... aveva chiesto la restituzione degli stessi, quali indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2467 c.c.; - il ### del resto, non aveva fatto alcun riferimento alle condizioni cui l'art. 2467, comma 2°, subordina l'obbligo dei soci di restituire i rimborsi ricevuti nell'anno precedente alla dichi arazione di fallimento della società, vale a dire l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure la situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, non essendo a tale fine sufficiente il mero richiamo, contenuto in citazione, alle note integrative ai bilanci del 2008 e del 2009, operato al solo fine di evidenziare la natura postergata degli assun ti finanziamenti ma non la ricorrenza di una delle situazione di cui all'art. 2467, comma 2°, c.c.; - il ### avendo omesso di dedurre la relativa causa p etendi, n on aveva, pertanto, mai proposto, nell'atto di citazi one, la domanda di restituzione prevista dall'art. 2467 c.c., con la conseguenza che il richiamo a tale norma contenuto nella memoria di cui all'art. 183, n. 1, c.p.c. aveva costituito non una mera precisazione della domanda ma, in realtà, una domanda nuova che la corte d'appello (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Pazzi Alberto, Dongiacomo Giuseppe

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